CASS
Sentenza 2 ottobre 2023
Sentenza 2 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/10/2023, n. 39701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39701 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CH LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/10/2022 del TRIBUNALE di FERRARA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39701 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 13/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 ottobre 2022 il Tribunale di Ferrara in funzione di giudice di appello ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice di pace della stessa città il 28 febbraio 2022. Con la sentenza confermata in appello, PA EC è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590 cod. pen. commesso a Codigoro il 4 luglio 2017 in danno di IA AG (costituitasi parte civile in giudizio) e condannato alla pena di C 500,00 di multa. EC è stato condannato, inoltre, al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separato giudizio) e al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile. 2. Il procedimento ha ad oggetto un incidente stradale a seguito del quale IA AG riportò lesioni giudicate guaribili in gg. 30. Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, il giorno dei fatti la AG percorreva, alla guida della propria autovettura, la strada provinciale n. 68 e dietro di lei viaggiava, nella medesima direzione, l'auto targata DE175FG condotta da EC. Giunta all'incrocio con la strada provinciale n. 36, la AG rallentò e, senza mettere la freccia, iniziò la svolta a sinistra. EC, che la seguiva da presso, per evitare una collisione, si portò proprio sulla sinistra. A seguito dell'urto, la AG riportò lesioni personali. I giudici di primo e secondo grado, pur avendo affermato che vi fu concorso di colpa della persona offesa - che non segnalò l'intenzione di svoltare a sinistra e, prima di intraprendere la manovra, non si accertò che nessun mezzo provenisse da tergo - hanno concordemente ritenuto che l'imputato contribuì a causare l'evento con un comportamento colposo. In particolare, secondo i giudici di merito, ebbero rilevanza causale nel verificarsi dell'evento: il mancato rispetto della distanza di sicurezza e il fatto che, nell'approssimarsi all'incrocio, EC non ridusse la velocità (artt. 149 e 141 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285). 3. L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza del Tribunale per mezzo del proprio difensore di fiducia. Il ricorso si articola in cinque motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 3.1. Col primo motivo la difesa deduce l'inosservanza o erronea applicazione di leggi penali e di leggi integrative del precetto penale per essere stati ritenuti sussistenti a carico dell'imputato profili di colpa specifica ancorché, a seguito della opposizione proposta di fronte al giudice civile, le contravvenzioni al codice della strada che furono contestate al TO dagli ufficiali di polizia giudiziaria 2 intervenuti sul luogo del fatto siano state ritenute non sussistenti e il relativo verbale di contestazione sia stato annullato. La difesa sostiene che, per effetto della sentenza civile ormai definitiva, nessuna violazione di norme in materia di circolazione stradale avrebbe potuto essere ritenuta sussistente dal giudice penale. 3.2. Col secondo e col terzo motivo, la difesa deduce carenza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e omessa valutazione di prove decisive, lamentando violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) e lett. e) cod. proc. pen. Si duole che i giudici ch merito abbiano sottovalutato le testimonianze di coloro che viaggiavano insieme all'imputato, secondo le quali l'auto condotta dalla AG era ferma sul bordo della carreggiata e svoltò improvvisamente a sinistra senza segnalare la svolta. Il difensore sostiene che tali dichiarazioni troverebbero conferma nei danni riportati dalle vetture e nella traiettoria seguita dai veicoli dopo l'urto. Sottolinea che fu l'auto condotta dalla AG ad urtare quella condotta da EC e non l'auto condotta da EC ad urtare da tergo quella condotta dalla Magr. 3.3. Col quarto motivo, la difesa lamenta violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. Sostiene che la sentenza impugnata, pur ritenendo sussistente il concorso di colpa della persona offesa, avrebbe illegittimamente escluso l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 5 cod. pen. riconoscendo le sole attenuanti generiche. 3.4. Col quinto motivo, la difesa lamenta violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. Sostiene che, in ragione del ritenuto concorso di colpa, il Tribunale avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese. Sostiene, infine, che tale ritenuto concorso di colpa avrebbe comportato l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. che è stata, invece, ritenuta non applicabile nel caso di specie. 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Con memoria del 23 agosto 2023, il difensore della parte civile costituita ha concluso per l'inammissibilità del ricorso depositando nota spese. Il 30 agosto 2023 la difesa dell'imputato ha depositato memoria di replica e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 3 2. Si deve premettere che - ai sensi degli artt. 606, connrna 2 bis, cod. proc. pen. e 39 bis d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 (entrambi introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018 n. 11) - nei reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione contro le sentenze pronunciate in grado di appello può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c) cod. proc. pen. Pertanto, il secondo e il terzo motivo di ricorso, che lamentano violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) e lett. e) cod. proc. pen. sono inammissibili perché proposti per motivi diversi da quelli consentiti. 3. Le violazioni di legge dedotte col primo motivo non possono ritenersi integrate. La circostanza che in sede civile sia stata esclusa la violazione delle norme in materia di circolazione stradale oggetto del verbale di contestazione di illecito amministrativo che fu notificato a C:ecchetto non impedisce al giudice penale di valutare autonomamente, sulla base delle prove raccolte nel corso del giudizio, se le violazioni delle norme del codice della strada oggetto di imputazione possano ritenersi sussistenti. Nel processo penale, infatti, ai sensi dell'art. 193 cod. proc. pen. non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza, sicché una sentenza civile non può far stato nel processo penale ai fini dell'accertamento dei fatti se non in queste particolari materie. A ciò deve aggiungersi che, a pag. 2 del ricorso, si afferma che a EC sarebbero state ascritte violazioni degli artt. 148 e 154 cod. strada per aver sorpassato un veicolo che svoltava a sinistra e che il verbale col quale erano state contestate tali violazioni è stato annullato dal giudice civile (sentenza n.99/2018 del Giudice di pace di Ferrara), ma - come emerge dalla lettura della sentenza impugnata - i profili di colpa specifica dei quali l'imputato è stato ritenuto responsabile in sede penale sono diversi. Si è ritenuto, infatti, che EC abbia causato l'evento - sia pure col concorso colposo della persona offesa - per non aver adeguato la propria velocità all'approssimarsi di una intersezione stradale e per non aver rispettato la distanza di sicurezza (artt. 141 e 149 cod. strada). Secondo i giudici di merito, a causa di tale imprudente comportamento, quando l'auto condotta dalla AG rallentò per svoltare senza segnalare tale intenzione, EC si trovò costretto a compiere una manovra di emergenza e deviò verso sinistra. Il ric:orso non si confronta con queste motivazioni e non spiega perché l'annullamento del verbale di accertamento di contravvenzioni al codice della strada differenti rispetto a quelle ritenute esistenti in sede penale potrebbe avere rilevanza decisiva nel presente procedimento. 4 4. Con riferimento al quarto motivo, basta osservare che come la sentenza impugnata ha opportunamente sottolineato -- l'attenuante di cui all'art. 62 n. 5 cod. pen. opera nel caso in cui l'evento sia stato determinato, oltre che dall'azione od omissione del colpevole, anche dal «fatto doloso della persona offesa»; richiede quindi che la persona offesa «preveda e voglia il medesimo evento dannoso voluto dall'agente come conseguenza della propria cooperazione» (Sez. 4, n. 5714 del 17/01/2023, Costantini, Rv. 284411) e tale situazione non è certamente ravvisabile nel caso di specie. Il motivo in esame contiene anche una generica doglianza relativa all'applicazione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. A questo proposito si deve osservare: che il giudice di primo grado ha ritenuto applicabili tali attenuanti in ragione del concorso di colpa della persona offesa;
che nel ricorso (pag. 10) si lamenta la mancata concessione delle «attenuanti prevalenti» sostenendo che tale mancata concessione sarebbe «fortemente ingiusta» e ignorando che la violazione delle norme in materia di circolazione stradale non è prevista come circostanza aggravante del reato di cui all'art. 590, comma 1, cod. pen. 5. Nessun pregio ha la richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. avanzata dalla difesa nell'atto di appello e reiterata in sede di ricorso. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, «la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131 bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace. (In motivazione, la Corte ha precisato che il rapporto tra l'art.131 bis cod. pen. e l'art.34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non va risolto sulla base del principio di specialità tra le singole norme, dovendo prevalere la peculiarità del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuità del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa) (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pii -1p, Rv. 271587). È appena il caso di ricordare che tale orientamento giurisprudenziale, poiché consolidato, costituisce "diritto vivente" e la Corte costituzionale, chiamata a valutarne la compatibilità con i principi costituzionali, ha ritenuto infondata la questione affermando che «non viola i principi di eguaglianza e di ragionevolezza la non applicabilità, ritenuta dalla giurisprucilenza, della causa di non punibilità per la particolare tenuità dell'offesa di cui all'art. 131 bis cod. pen. in caso di reati di competenza del giudice di pace, per i quali opera invece la causa di improcedibilità dell'azione penale per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000» (Corte cost. sentenza n. 120 del 2019). 5 Il Presid nte 6. Manifestamente infondato è anche il motivo col quale il ricorrente si duole che, pur essendo stato ritenuto il concorso di colpa della persona offesa, l'imputato sia stato condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile. Ed invero, il ritenuto concorso di colpa della vittima non ha comportato una soccombenza parziale sicché nessuna violazione di legge sostanziale o processuale può essere ipotizzata. Va ricordato peraltro che, perfino nel caso in cui l'impugnazione dell'imputato sia stata parzialmente accolta (e così non è nel caso di specie), la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che non aveva a sua volta proposto impugnazione è stata valutata legittima, non essendo configurabile in questo caso una soccombenza reciproca tra le parti (in tal senso: Sez. 5, n. 22780 del 25/03/2021, C., Rv. 281436; Sez. 4, n. 25846 del 15/03/2018, Santoro, Rv. 273079; Sez. 5, n. 6419 del 19/11/2014, dep. 2015, Arrigone, Rv. 262685). 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile costituita, IA AG, che si liquidano come da dispositivo. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M
I. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile AG IA, che liquida in euro tremila, oltre accessori come per legge. Così deciso il 13 settembre 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39701 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 13/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 ottobre 2022 il Tribunale di Ferrara in funzione di giudice di appello ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice di pace della stessa città il 28 febbraio 2022. Con la sentenza confermata in appello, PA EC è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590 cod. pen. commesso a Codigoro il 4 luglio 2017 in danno di IA AG (costituitasi parte civile in giudizio) e condannato alla pena di C 500,00 di multa. EC è stato condannato, inoltre, al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separato giudizio) e al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile. 2. Il procedimento ha ad oggetto un incidente stradale a seguito del quale IA AG riportò lesioni giudicate guaribili in gg. 30. Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, il giorno dei fatti la AG percorreva, alla guida della propria autovettura, la strada provinciale n. 68 e dietro di lei viaggiava, nella medesima direzione, l'auto targata DE175FG condotta da EC. Giunta all'incrocio con la strada provinciale n. 36, la AG rallentò e, senza mettere la freccia, iniziò la svolta a sinistra. EC, che la seguiva da presso, per evitare una collisione, si portò proprio sulla sinistra. A seguito dell'urto, la AG riportò lesioni personali. I giudici di primo e secondo grado, pur avendo affermato che vi fu concorso di colpa della persona offesa - che non segnalò l'intenzione di svoltare a sinistra e, prima di intraprendere la manovra, non si accertò che nessun mezzo provenisse da tergo - hanno concordemente ritenuto che l'imputato contribuì a causare l'evento con un comportamento colposo. In particolare, secondo i giudici di merito, ebbero rilevanza causale nel verificarsi dell'evento: il mancato rispetto della distanza di sicurezza e il fatto che, nell'approssimarsi all'incrocio, EC non ridusse la velocità (artt. 149 e 141 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285). 3. L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza del Tribunale per mezzo del proprio difensore di fiducia. Il ricorso si articola in cinque motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 3.1. Col primo motivo la difesa deduce l'inosservanza o erronea applicazione di leggi penali e di leggi integrative del precetto penale per essere stati ritenuti sussistenti a carico dell'imputato profili di colpa specifica ancorché, a seguito della opposizione proposta di fronte al giudice civile, le contravvenzioni al codice della strada che furono contestate al TO dagli ufficiali di polizia giudiziaria 2 intervenuti sul luogo del fatto siano state ritenute non sussistenti e il relativo verbale di contestazione sia stato annullato. La difesa sostiene che, per effetto della sentenza civile ormai definitiva, nessuna violazione di norme in materia di circolazione stradale avrebbe potuto essere ritenuta sussistente dal giudice penale. 3.2. Col secondo e col terzo motivo, la difesa deduce carenza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e omessa valutazione di prove decisive, lamentando violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) e lett. e) cod. proc. pen. Si duole che i giudici ch merito abbiano sottovalutato le testimonianze di coloro che viaggiavano insieme all'imputato, secondo le quali l'auto condotta dalla AG era ferma sul bordo della carreggiata e svoltò improvvisamente a sinistra senza segnalare la svolta. Il difensore sostiene che tali dichiarazioni troverebbero conferma nei danni riportati dalle vetture e nella traiettoria seguita dai veicoli dopo l'urto. Sottolinea che fu l'auto condotta dalla AG ad urtare quella condotta da EC e non l'auto condotta da EC ad urtare da tergo quella condotta dalla Magr. 3.3. Col quarto motivo, la difesa lamenta violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. Sostiene che la sentenza impugnata, pur ritenendo sussistente il concorso di colpa della persona offesa, avrebbe illegittimamente escluso l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 5 cod. pen. riconoscendo le sole attenuanti generiche. 3.4. Col quinto motivo, la difesa lamenta violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. Sostiene che, in ragione del ritenuto concorso di colpa, il Tribunale avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese. Sostiene, infine, che tale ritenuto concorso di colpa avrebbe comportato l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. che è stata, invece, ritenuta non applicabile nel caso di specie. 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Con memoria del 23 agosto 2023, il difensore della parte civile costituita ha concluso per l'inammissibilità del ricorso depositando nota spese. Il 30 agosto 2023 la difesa dell'imputato ha depositato memoria di replica e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 3 2. Si deve premettere che - ai sensi degli artt. 606, connrna 2 bis, cod. proc. pen. e 39 bis d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 (entrambi introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018 n. 11) - nei reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione contro le sentenze pronunciate in grado di appello può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c) cod. proc. pen. Pertanto, il secondo e il terzo motivo di ricorso, che lamentano violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) e lett. e) cod. proc. pen. sono inammissibili perché proposti per motivi diversi da quelli consentiti. 3. Le violazioni di legge dedotte col primo motivo non possono ritenersi integrate. La circostanza che in sede civile sia stata esclusa la violazione delle norme in materia di circolazione stradale oggetto del verbale di contestazione di illecito amministrativo che fu notificato a C:ecchetto non impedisce al giudice penale di valutare autonomamente, sulla base delle prove raccolte nel corso del giudizio, se le violazioni delle norme del codice della strada oggetto di imputazione possano ritenersi sussistenti. Nel processo penale, infatti, ai sensi dell'art. 193 cod. proc. pen. non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza, sicché una sentenza civile non può far stato nel processo penale ai fini dell'accertamento dei fatti se non in queste particolari materie. A ciò deve aggiungersi che, a pag. 2 del ricorso, si afferma che a EC sarebbero state ascritte violazioni degli artt. 148 e 154 cod. strada per aver sorpassato un veicolo che svoltava a sinistra e che il verbale col quale erano state contestate tali violazioni è stato annullato dal giudice civile (sentenza n.99/2018 del Giudice di pace di Ferrara), ma - come emerge dalla lettura della sentenza impugnata - i profili di colpa specifica dei quali l'imputato è stato ritenuto responsabile in sede penale sono diversi. Si è ritenuto, infatti, che EC abbia causato l'evento - sia pure col concorso colposo della persona offesa - per non aver adeguato la propria velocità all'approssimarsi di una intersezione stradale e per non aver rispettato la distanza di sicurezza (artt. 141 e 149 cod. strada). Secondo i giudici di merito, a causa di tale imprudente comportamento, quando l'auto condotta dalla AG rallentò per svoltare senza segnalare tale intenzione, EC si trovò costretto a compiere una manovra di emergenza e deviò verso sinistra. Il ric:orso non si confronta con queste motivazioni e non spiega perché l'annullamento del verbale di accertamento di contravvenzioni al codice della strada differenti rispetto a quelle ritenute esistenti in sede penale potrebbe avere rilevanza decisiva nel presente procedimento. 4 4. Con riferimento al quarto motivo, basta osservare che come la sentenza impugnata ha opportunamente sottolineato -- l'attenuante di cui all'art. 62 n. 5 cod. pen. opera nel caso in cui l'evento sia stato determinato, oltre che dall'azione od omissione del colpevole, anche dal «fatto doloso della persona offesa»; richiede quindi che la persona offesa «preveda e voglia il medesimo evento dannoso voluto dall'agente come conseguenza della propria cooperazione» (Sez. 4, n. 5714 del 17/01/2023, Costantini, Rv. 284411) e tale situazione non è certamente ravvisabile nel caso di specie. Il motivo in esame contiene anche una generica doglianza relativa all'applicazione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. A questo proposito si deve osservare: che il giudice di primo grado ha ritenuto applicabili tali attenuanti in ragione del concorso di colpa della persona offesa;
che nel ricorso (pag. 10) si lamenta la mancata concessione delle «attenuanti prevalenti» sostenendo che tale mancata concessione sarebbe «fortemente ingiusta» e ignorando che la violazione delle norme in materia di circolazione stradale non è prevista come circostanza aggravante del reato di cui all'art. 590, comma 1, cod. pen. 5. Nessun pregio ha la richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. avanzata dalla difesa nell'atto di appello e reiterata in sede di ricorso. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, «la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131 bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace. (In motivazione, la Corte ha precisato che il rapporto tra l'art.131 bis cod. pen. e l'art.34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non va risolto sulla base del principio di specialità tra le singole norme, dovendo prevalere la peculiarità del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuità del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa) (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pii -1p, Rv. 271587). È appena il caso di ricordare che tale orientamento giurisprudenziale, poiché consolidato, costituisce "diritto vivente" e la Corte costituzionale, chiamata a valutarne la compatibilità con i principi costituzionali, ha ritenuto infondata la questione affermando che «non viola i principi di eguaglianza e di ragionevolezza la non applicabilità, ritenuta dalla giurisprucilenza, della causa di non punibilità per la particolare tenuità dell'offesa di cui all'art. 131 bis cod. pen. in caso di reati di competenza del giudice di pace, per i quali opera invece la causa di improcedibilità dell'azione penale per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000» (Corte cost. sentenza n. 120 del 2019). 5 Il Presid nte 6. Manifestamente infondato è anche il motivo col quale il ricorrente si duole che, pur essendo stato ritenuto il concorso di colpa della persona offesa, l'imputato sia stato condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile. Ed invero, il ritenuto concorso di colpa della vittima non ha comportato una soccombenza parziale sicché nessuna violazione di legge sostanziale o processuale può essere ipotizzata. Va ricordato peraltro che, perfino nel caso in cui l'impugnazione dell'imputato sia stata parzialmente accolta (e così non è nel caso di specie), la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che non aveva a sua volta proposto impugnazione è stata valutata legittima, non essendo configurabile in questo caso una soccombenza reciproca tra le parti (in tal senso: Sez. 5, n. 22780 del 25/03/2021, C., Rv. 281436; Sez. 4, n. 25846 del 15/03/2018, Santoro, Rv. 273079; Sez. 5, n. 6419 del 19/11/2014, dep. 2015, Arrigone, Rv. 262685). 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile costituita, IA AG, che si liquidano come da dispositivo. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M
I. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile AG IA, che liquida in euro tremila, oltre accessori come per legge. Così deciso il 13 settembre 2023