Sentenza 25 marzo 2009
Massime • 1
In tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche, i dati provenienti dalla rilevazione automatica delle chiamate in partenza da apparecchi telefonici pubblici su una utenza privata sono utilizzabili, nonostante la non utilizzabilità della conversazione - in quanto il mezzo tecnico adoperato - è assimilabile al sistema di acquisizione dei tabulati telefonici, che sono acquisibili sulla base della semplice autorizzazione del P.M..
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/03/2009, n. 26361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26361 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 25/03/2009
Dott. MARZANO NC - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 888
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 31587/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA RO IA, nato a [...] il [...];
2) LA RO TO, n. a SArno (RC) il 23/1/1954;
avverso la sentenza 20/12/2004 della Corte di Appello di Tribunale di Milano;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IZZO Fausto;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
sentiti gli Avv.ti Procaccini Massimo e Malegari Carlo Alberto (per La SA TO) e l'Avv. Luigi Cardone (per La SA IA), che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. Osserva:
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 28/3/2003 il Tribunale di Milano condannava La SA TO e La SA IA per il delitto p. e p. dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per concorso nella detenzione di Kg. 259, 500 di hashish, con l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 (acc. in Milano il 30/4/1995). Al La SA TO
veniva irrogata la pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed Euro 6.400,00 di multa ed al La SA IA, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, la pena di anni 3 di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa.
2. A seguito di impugnazione proposta dagli imputati, la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 20/12/2004, confermava la pronuncia di condanna. Evidenziava la Corte distrettuale che:
- infondata era l'eccezione processuale di nullità della perizia trascritti va delle intercettazioni, per avere il perito omesso di indicare alle parti la data di inizio delle operazioni. Invero, nell'udienza del 12/2/2002, effettivamente il perito aveva omesso di indicare la data di inizio delle operazioni come previsto dall'art.229 c.p.p., ma tale nullità, a regime intermedio, si era sanata in quanto non eccepita dal difensore al momento del compimento dell'atto, ne' immediatamente dopo;
- infondata era inoltre l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni captate sull'utenza di La SA TO. Infatti, sebbene fossero stata dichiarate inutilizzabili le intercettazioni sull'utenza cellulare di quest'ultimo (337-769533), poiché essere erano intercorse con altre utenze legittimamente intercettate, le trascrizioni avevano avuto per oggetto dette altre utenze. - Quanto al merito, le prove raccolte erano univocamente convergenti circa il riconoscimento della penale responsabilità dei due La SA.
3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, deducendo:
3.1. La violazione di legge processuale ed in particolare dell'art.220 c.p.p., art. 229 c.p.p., e art. 178 c.p.p., lett. b e c, art. 180 c.p.p.. Invero la nullità verificatasi non doveva considerarsi a regime intermedio, ma assoluta. In ogni caso, essa non si era verificata al momento del conferimento dell'incarico, bensì durante il procedimento di trascrizione e quindi correttamente l'eccezione era stata formulata all'udienza del 3/4/2002, cioè al momento del deposito dell'elaborato peritale.
3.2. La violazione di legge processuale ed in particolare degli artt.191, 220, 268, 271 e 431 c.p.p.. Invero, la Corte, aveva fatto trascrivere 12 telefonate intercettate sull'utenza n. 337.769533 che però aveva dichiarato inutilizzabili, ciò sull'assunto che erano state intercettate, legittimamente, le utenze di partenza delle telefonate. In realtà però tale circostanza non risultava dagli atti, in quanto non era riportato il numero dell'utenza chiamante.
3.3. La violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b), c), d), con riferimento agli artt. artt. 526 e 546 c.p.p. per avere il giudice fatto uso per determinare il suo convincimento di prove inutilizzabili. Inoltre illogica era la motivazione della sentenza nella parte in cui faceva riferimento alle confessioni rese da due soggetti in diverso processo per trame l'apodittico convincimento che i La SA fossero consapevoli della loro attività delittuosa.
3.4. Con ulteriore ricorso presentato dai nuovi difensori (da ritenere legittimo esercizio di frazionamento dei motivi di ricorso), La SA TO, ribadiva le cesura circa la nullità delle operazioni di trascrizione delle intercettazioni e la circostanza che non si era maturata alcuna decadenza ai sensi dell'art. 180 c.p.p.;
si ribadivano inoltre le censure circa la inutilizzabilità delle intercettazioni captate sull'utenza n. 337/769533, in quanto i nastri relativi a tale utenza ai sensi dell'art. 271 c.p.p., comma 3, dovevano essere distrutti e non potevano quindi essere fatti oggetto di trascrizione, peraltro non comprendendosi come mai detta trascrizione non fosse stata disposta sulle utenze collegate a quella inutilizzabile.
Si ribadiva infine la censura della omessa o manifesta illogicità della motivazione, in quanto in assenza degli esiti delle intercettazioni, la pronuncia di condanna non era adeguatamente supportata dalle deposizioni testimoniali. In particolare in relazione agli incontri del De SA TO con i trafficanti spagnoli, non vi era alcuna certezza circa la sua identificazione, tanto vero che all'udienza del 1996 i verbalizzanti avevano dichiarato di non avere riconosciuto i due che avevano incontrato gli spagnoli, peraltro apparendo debole l'argomento che non volevano determinare una "discovery" sulle investigazioni, considerato che le intercettazioni erano già terminate. Con atto depositato il 24/2/2009 l'Avv. Cardone Luigi depositava motivi aggiunti.
4. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
4.1. In ordine al primo motivo di censura, relativo alla nullità della perizia trascrittiva delle intercettazioni, esso è fondato. Ai sensi dell'art. 229 c.p.p. il perito deve dare comunicazione del girono e dell'ora dell'inizio delle operazioni.
Questa Corte ha avuto modo di precisare che "qualora all'atto del conferimento dell'incarico non venga indicata la data di inizio delle operazioni, il perito deve tempestivamente procedere alla relativa comunicazione al difensore anche se questi non abbia nominato un consulente tecnico di parte;
l'omissione di tale comunicazione determina la nullità a regime intermedio della perizia" (Cass. 3^, 32254/07, Abdel). La Corte distrettuale, pur rilevando l'omissione, ha ritenuto la relativa nullità sanata, in quanto non eccepita immediatamente o comunque dopo l'affidamento dell'incarico.
Va però osservato che il perito può indicare la data dell'inizio delle operazioni anche in un momento successivo a quello del conferimento dell'incarico. Pertanto le parti hanno la possibilità di avvedersi della omissione solo al termine dell'incarico e cioè successivamente al deposito dell'elaborato peritale. Ne consegue che l'onere di eccepire la nullità immediatamente, non sorge al momento dell'affidamento della perizia, ma viene conservata integra tale possibilità fino a quando la parte non si avvede che, irreversibilmente, il perito ha omesso la dovuta comunicazione. Pertanto, l'eccezione difensiva formulata, come nel caso di specie, solo dopo il deposito delle trascrizioni non è intempestiva ed è fondata. Va dichiarata pertanto la nullità e la conseguente inutilizzabilità delle trascrizioni delle intercettazioni.
4.2. Fondato è anche il secondo motivo di doglianza.
Invero il giudice di merito ha dichiarato la inutilizzabilità delle intercettazioni captate sull'utenza 337.769533 (intestata a La SA TO). Nonostante ciò ha ritenuto utilizzabili le conversazioni in quanto intercorse con altre utenze legittimamente intercettate e pertanto probatoriamente acquisibili (cfr. Cass.).
Va osservato però che il giudice del merito ha utilizzato le conversazioni captate su altre utenze e coinvolgenti l'utenza nr. 337.769533, facendo però uso delle registrazioni delle bobine di tale ultime utenza.
Orbene l'art. 271 c.p.p. dispone che "... il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni ... inutilizzabili ... sia distrutta...".
Pertanto, avendo il giudice di merito dichiarato la inutilizzabilità delle intercettazioni captate sull'utenza 337.769533, la relative registrazioni andavano distrutte e non potevano essere usate con riferimento ad altre utenze.
4.3. Va precisato, comunque, che la declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni captate su un'utenza, non implica la impossibilità di usare probatoriamente il dato costituito dal semplice accertamento del contatto tra le utenze, così come avviene attraverso la lettura dei tabulati (cfr. Cass. 2^, 41052/05, Piscopo).
Invero Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 6/2000 (rv. 215841), hanno chiarito che "ai fini dell'acquisizione dei tabulati contenenti i dati esterni identificativi delle comunicazioni telefoniche conservati in archivi informatici dal gestore del servizio è sufficiente il decreto motivato dell'autorità giudiziaria, non essendo necessaria, per il diverso livello di intrusione nella sfera di riservatezza che ne deriva, l'osservanza delle disposizioni relative all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni di cui agli art. 266 c.p.p. e segg.". Sulla scorta di tale principio questa Corte ha affermato che "in tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche, i dati provenienti dalla rilevazione automatica delle chiamate in partenza da apparecchi telefonici pubblici su una utenza privata sono utilizzabili anche quando tale non sia il contenuto della conversazione intercettata, in quanto il mezzo tecnico adoperato, di limitata intrusione, è assimilabile al sistema di acquisizione dei tabulati telefonici, che sono acquisibili sulla base della semplice autorizzazione del P.M." (Cass. Sez. 2A sent. 45622 del 25/09/2003 dep. 25/11/2003 rv. 227154).
In base alla differenza fra i meccanismi di acquisizione dei tabulati, rispetto ai provvedimenti di autorizzazione all'effettuazione di intercettazioni telefoniche ed alle diverse regole relative, non vi sono ragioni per ritenere che il divieto di utilizzabilità delle intercettazioni previsto dall'art. 271 cod. proc. pen. si estenda, necessariamente ed automaticamente, ai contenuti tipici dei tabulati e cioè ai contatti fra utenze ed alla durata delle comunicazioni, evidenziati nelle intercettazioni ritenute inutilizzabili. Il principio di conservazione degli atti processuali impone di riconoscere ad un atto gli effetti minimi per i quali abbia i requisiti di legge.
L'ordinanza del giudice del merito di acquisizione delle intercettazioni, se pur era inidonea a rendere utilizzabili le stesse, ha però lo stesso contenuto di un decreto che dispone l'acquisizione dei tabulati e può validamente consentire l'ingresso nel processo dei dati relativi.
Pertanto i dati relativi ai contatti telefonici tra gli imputati possono ritenersi utilizzabili, sebbene limitatamente al loro contenuto esteriore.
4.4. Ciò premesso in tema di inutilizzabilità delle intercettazioni, va ricordato che questa Corte, con giurisprudenza consolidata, ha statuito che "in sede di legittimità, allorché con il ricorso per cassazione sia eccepita l'illegale assunzione di una prova, è consentito procedere alla cosiddetta prova di resistenza, ossia valutare se tali elementi di prova acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, mediante il controllo della struttura della motivazione, al fine di stabilire se la scelta di una determinata soluzione sarebbe stata la stessa, anche senza l'utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute di per sè sufficienti a giustificare l'identico convincimento" (ex plurimis, Cass. 6^, 10094/05, Ricco). Nel caso di specie, la coerente e logica motivazione della sentenza impugnata, mantiene la saldezza del suo apparato argomentativo nei confronti dei ricorrenti, anche in difetto del contenuto delle intercettazioni.
Invero, quanto alla affermata responsabilità dei due imputati, la Corte distrettuale ha osservato che:
- l'accusa traeva origine dal sequestro del 30/4/1995 (ore 5,30) su di un autocarro parcheggiato presso l'autofficina di Sorrenti Antonio, di kg. 259,500 di hashish;
- la P.G. aveva accertato che detto autocarro era stato ivi condotto da tali RN NO RA e VE SA, mentre due auto gli avevano fatto da staffetta e con a bordo EL AT NC e GG CI IO (su una Lancia Thema) e CC AN (su un'Alfa 33);
- dalle indagini era emerso che il CC aveva frequenti rapporti con La SA TO e suo nipote La SA IA. La sera del 28/4/1995 La SA TO e CC AN si erano incontrati all'aeroporto di Linate con 4 cittadini spagnoli: i due ND, il RA VE e RA CI IO. Successivamente le predette persone si erano riviste in un ristorante, ove era sopraggiunto anche La SA IA;
- la mattina successiva, il 29/4/1995 i due La SA ed il CC si erano portati a bordo dell'auto Alfa 33 a prelevare i quattro spagnoli che poi si erano divisi anche utilizzando un'altra auto;
- le due auto si erano divise ed i verbalizzanti la avevano perse di vista. Solo successivamente erano state nuovamente individuate e viste svolgere la funzione di "staffetta", in zona Pistoia, ad un autocarro condotto da un cittadino marocchino, in contatto telefonico con il CC;
- L'attività investigativa si era conclusa con il sequestro della droga e l'arresto di tutte le persone sorprese in flagranza. - In relazione alla posizione dei due La SA, in contatto telefonico con il CC e visti in compagnia degli spagnoli nei due giorni precedenti al sequestro, presso l'aeroporto di Linate, all'hotel Alga e al ristorante, i verbalizzanti dichiaravano di averli identificati con certezza e che il loro nome non era stato fatto nel corso del processo a carico del CC, celebrato nel 1996, in quanto erano ancora in corso delle indagini;
inoltre il riconoscimento era avvalorato dai contatti telefonici. - Nel processo a loro carico il CC e l'RN avevano ammesso le loro responsabilità.
Inoltre, dalle intercettazioni dichiarate inutilizzabili, ma idonee come tabulati ad attestare i rapporti tra utenze, risulta che il telefonino del La SA TO dal 9/4/1995 e fino al alle 00,51 del 30/4/1995 (giorno del sequestro) è stato contattato da quello del CC AN (reo confesso). Come ha precisato la Corte di merito, il riscontro dei contatti tra l'utenza del La SA S. e quella del CC, si evinceva da una nota del P.M. depositata in udienza il 16/3/1999 e dai verbali delle operazioni di intercettazione relative alle altre utenze (diverse da quella dichiarata inutilizzabile). Peraltro la stessa Corte distrettuale ha osservato che anche indipendentemente dai collegamenti telefonici, dai servizi di osservazione e pedinamento della P.G. era dimostrato che La SA TO ed IA erano rimasti a Milano fino alla notte tra il 29 e 30 aprile 1995, stando in contatto con CC AN e EL AT NC, a dimostrazione del loro interesse al trasporto della droga. La Corte ha inoltre evidenziato come il riconoscimento dei La SA fosse sicuro, alla luce delle plurime dichiarazioni dei verbalizzanti operanti che in tal senso avevano deposto in dibattimento.
Il giudice di merito ha anche adeguatamente chiarito il perché gli agenti operanti, nel processo a carico del CC, all'udienza del gennaio 1996 avessero dichiarato che gli altri correi (diversi da quelli arrestati in flagranza) ancora dovevano essere identificati. Infatti, richiamando la giustificazione da costoro data in dibattimento, hanno evidenziato come poteva essere pregiudizievole per le indagini e per la cattura dei predetti indicare già in quella sede i loro nominativi.
Alla luce di quanto esposto, le censure espresse dalla difesa esprimono solo un dissenso generico rispetto ad una ricostruzione del fatto che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.
L'infondatezza dei ricorsi impone il loro rigetto e la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2009