Cass. pen., sez. III, sentenza 12/06/2007, n. 32254
CASS
Sentenza 12 giugno 2007

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In tema di perizia, qualora all'atto del conferimento dell'incarico non venga indicata la data di inizio delle operazioni, il perito deve tempestivamente procedere alla relativa comunicazione al difensore anche se questi non abbia nominato un consulente tecnico di parte; l'omissione di tale comunicazione determina la nullità a regime intermedio della perizia.

Commentario1

  • 1Nomina consulente tecnico di parte: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 settembre 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 12/06/2007, n. 32254
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32254
Data del deposito : 12 giugno 2007

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