Sentenza 27 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2001, n. 4381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4381 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA RI NOME DEL POPOLO ITALIANO0 4 3 8 1 / 01 LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 18019/99 Consigliere Cron.9456 Dott. Giovanni MAZZARELLA Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI - Rel. Consigliere Ud. 13/02/01 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: LA MU O LAMU VI, elettivamente domiciliato in ROMA PIZZA DEI RE DI ROMA 8, presso lo studio|| BOVA, rappresentato e difeso dell'avvocato GIAMPIERO dall'avvocato GIOVANNI MARCANGELI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
INAIL- ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso2001 738 dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA', -1- giusta delege in attic procuras roterile in att controricorrente- avverso la sentenza n. 17437/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 05/10/98 R.G.N. 32012/91; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/01 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso al Pretore di Roma, EN La MU del suo dirittochiedeva il riconoscimento alla costituzione di una rendita per l'infortunio sul lavoro subito in data 11 gennaio 1984, con conseguente condanna dell'INAIL al pagamento dei ratei maturati nella misura di legge dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa con tutti gli accessori di legge. Dopo la costituzione del contraddittorio,il Pretore di Roma con sentenza del 2 luglio 1990 dichiarava il TS Koker diritto di La MU alla costituzione di una rendita Коли per infortunio sul lavoro nella misura dell'11%, condannando l'Istituto al pagamento a favore dell'assicurato dei ratei maturati, nella misura di legge, a partire dal gennaio 1984, maggiorati dell'ulteriore somma dovuta a titolo di interessi legali dalla scadenza al saldo dei singoli ratei dal 120° giorno successivo alla data della presentazione della domanda in sede amministrativa. A seguito di gravame dell'INAIL, il Tribunale di Roma con sentenza del 5 ottobre 1998, in riforma dell'impugnata decisione, rigettava la domanda attrice. Nel pervenire a tale conclusione, il Tribunale osservava che, a seguito della consulenza espletata 1 era stato escluso che la sindrome fisiogena da trauma cranico minore, quale postumo permanente conseguente 1984, all'infortunio sul lavoro dell'11 gennaio determinasse una inabilità permanente valutabile nella misura dell'8% di riduzione della capacità lavorativa generica, atteso che il quadro clinico era modesto e non significativi erano, appunto, i riflessi sulla capacità lavorativa. Avverso tale sentenza EN La MU propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. Resiste con controricorso l'INAIL. Guiolo Kolu MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso EN La MU deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per violazione O falsa applicazione di norme di diritto: artt. 74,75,78, 80 e 84 del d.p.r. 30 giugno 1985 n. 1124 e successive modificazioni. In particolare sostiene che non poteva mettersi in dubbio, in ragione delle risultanze della consulenza d'ufficio, che a seguito di una caduta aveva riportato uno stato commotivo con conseguente sindrome fisiogena post-traumatica, con un tasso di inabilità permanente valutabile nella misura dell'8% di riduzione della capacità lavorativa generica. Orbene, il Tribunale 2 aveva errato, perchè, nonostante una esplicita domanda in tali sensi, non aveva sommato la suddetta invalidità alla rendita già in godimento di esso ricorrente per precedenti tecnopatie, nonostante che il globale quadro clinico risultasse ben evidente dagli atti di causa e nelle relazioni medico-legali, acquisite negli atti di giudizio. Va premesso che in caso di malattia professionale(o di infortunio sul lavoro) la condanna dell'INAIL alla costituzione di una rendita per inabilità permanente presuppone oltre che dellal'accertamento indennizzabilità dell'evento della sussistenza di Gue lo Under un grado di inabilità permanente superiore alla soglia minima del dieci per cento:quindi a partire g. dall'undici per cento(cfr. Cass. 30 maggio 2000 n. 7217,Cass. 8 novembre 1997 n. 11007). Orbene il Tribunale di Roma, condividendo le conclusioni del consulente d'ufficio nominato in sede di gravame, con una motivazione adeguata e corretta sul piano logico-giuridico e pertanto non suscettibile di alcuna censura in questa sede di legittimità ha ritenuto infondata la domanda - dell'assicurato ed ha, al riguardo, evidenziato come lo stato patologico scaturente dall'infortunio subito dallo stesso assicurato determinava una inabilità 3 permanente valutabile nella misura dell'8%, e, quindi, al di sotto del limite indennizzabile. Nè per andare in contrario avviso vale addebitare alle sentenza impugnata di non avere tenuto conto che La MU EN era già titolare di una rendita per avere, pertanto, precedenti tecnopatie,e di non globale delle sue proceduto ad una valutazione infermità. Questa Corte ha statuito che qualora in sede di ricorso per cassazione si deduca l'omessa o comunque viziata motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una decisiva risultanza processuale, ovvero di una istanza di ammissione di un mezzo istruttorio, incombe l'onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima o il contenuto di tale istanza, perchè, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione il controllo deve essere consentito al giudice di legittimità sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (cfr. in tali sensi ex plurimis: Cass. 12 settembre 2000 n. 12025; Cass. 15 giugno 1999 n. 5945; Cass. 24 febbraio 1998 n. 1988). Nel caso di specie l'assicurato ha in ricorso lamentato che si era trascurato la circostanza che 4 egli fosse titolare di una rendita per una precedente tecnopatia professionale, ma non ha indicato in alcun modo quando suddetta circostanza fosse stata fatta valere nel corso del giudizio di merito nè ha in alcun modo spiegato come una eventuale correlazione sinergica delle sue infermità potesse condurre all'accoglimento della sua richiesta. In ragione della natura della controversia nessuna statuizione può essere emessa in relazione alle spese del presente giudizio di cassazione non essendosi in presenza di una lite manifestamente infondata e temeraria (art. 152 disp. att. c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 13 febbraio 2001. IL PRESIDENTEكل IL CONSIGLIERE ESTENSORE Guidololen سة Shell e I D , O A L S S L IL CANCELLIERE A O T B , Depositato in Cancell I A eria D S oggi, 27 MAR 2001 E 0 A P 1 3 T S S . 3 I T O 5 N R P G . 'A IM O N L A L A 2 IL CANCELLIERE 3 E D D -7 1 D E E O , I 8 T N S - O N 7 N E 1 E S S E R P 0