Sentenza 20 luglio 1999
Massime • 2
In forza del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, l'ordinanza che abbia il contenuto decisorio di una sentenza va qualificata come tale anche quando proprio tale qualificazione comporti la sussistenza del vizio dell'inesistenza giuridica dell'atto, in quanto non sottoscritto con l'osservanza delle prescrizioni in materia dell'art. 132, terzo comma, cod. proc. civ. Conseguentemente contro il medesimo provvedimento è ammissibile l'impugnazione correlata alla sua natura di sentenza, fermo restando che il giudice dell'impugnazione deve rilevare anche d'ufficio la nullità insanabile della sentenza impugnata, che tuttavia può essere fatta valere anche al fuori del rimedio impugnatorio, secondo quanto previsto dall'art. 161, secondo comma, cod. proc. civ. (Fattispecie relativa ad ordinanza emessa in sede di reclamo del tribunale in materia possessoria, sottoscritta dal solo presidente non relatore o estensore e avente valore sostanziale di sentenza in relazione al suo contenuto decisorio).
Il provvedimento con cui il pretore a conclusione della fase cosiddetta interdittale abbia respinto o accolto il ricorso possessorio, senza rimettere le parti innanzi a sè per la trattazione nella causa di merito, così concludendo definitivamente il giudizio e condannando anche la parte soccombente alle spese del procedimento, ha natura di sentenza indipendentemente dalla diversa definizione (in particolare, di ordinanza) datagli dal giudice, e quindi è impugnabile con l'appello; analoga qualificazione va attribuita, a prescindere dalla denominazione datagli, al provvedimento con cui il tribunale provveda sul reclamo (erroneamente) proposto contro una siffatta sentenza del pretore, qualora a sua volta provveda definitivamente sulla causa possessoria, condannando altresì una parte al rimborso delle spese del giudizio. (Nella specie, la S.C., investita di ricorso contro il provvedimento del tribunale, ne ha ritenuto l'ammissibilità, ma ha annullato senza rinvio detto provvedimento in considerazione della sua inesistenza giuridica per vizio di sottoscrizione e della tardività dell'impugnazione proposta davanti al tribunale, quindi non convertibile in appello).
Commentario • 1
- 1. I termini per impugnare l’ordinanza conclusiva del rito sommario di cognizione: l’interpretazione restrittiva e sistematica dell’art. 702Accesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 19 gennaio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/07/1999, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 20 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - rel. Consigliere -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Mario Rosario VIGNALE - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AZ CA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato BOZZI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANFRANCO MARZOCCO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ASCOLI SATRIANO;
- intimato -
avverso l'ordinanza definitiva del Tribunale di FOGGIA, depositata il 30/01/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/99 dal Consigliere Dott. Gaetano GAROFALO;
udito l'Avvocato Gianfranco MAZZOCCO, per il ricorrente;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso del 28 maggio 1997 l'imprenditore edile LO AG espose al pretore di Foggia che, in data 15 maggio 1995, aveva stipulato con il comune di Ascoli Satriano un contratto di appalto avente ad oggetto la sistemazione ed il completamento del locale cimitero;
che, successivamente, egli era stato costretto a sospendere i lavori per eseguire opere di puntellamento del cantiere, non previste nel progetto e prive di copertura finanziaria;
che il comune aveva inteso risolvere il contratto di appalto, senza procedere al collaudo dei lavori già eseguiti ed aveva poi bandito una gara per la scelta di altro soggetto;
che, una volta aggiudicata la gara ad altro imprenditore, con conseguente presa di possesso del cantiere, si configurava uno spoglio violento in danno del ricorrente. Su tali premesse, l'istante chiese di essere reintegrato nel possesso stesso, con ogni conseguente provvedimento.
2. Il comune resistette.
Il pretore, con provvedimento definito ordinanza del 19 gennaio 1997, dichiarò improponibile il ricorso, per la ritenuta carenza di giurisdizione dell'adito giudice ordinario e condannò la parte ricorrente alle spese del procedimento.
3. Il tribunale di Foggia, pronunciando il 23 gennaio 1998 sul "reclamo" proposto avverso il provvedimento pretorile, pur ritenendo sussistere la giurisdizione del giudice ordinario, rigettò nel merito il ricorso, affermando che, a seguito del recesso, legittimamente esercitato dal comune, lo stesso aveva acquisito il diritto a rientrare nel possesso del cantiere, laddove il possesso stesso, limitato nel tempo all'esecuzione dei lavori appaltati, più non competeva all'imprenditore; con lo stesso provvedimento, esplicitamente qualificato "ordinanza" (e sottoscritto dal solo presidente, non relatore e non estensore il tribunale condannò il reclamante anche alle spese del secondo procedimento.
4. Ha proposto ricorso per cassazione il AG, sulla base di un'unica articolata censura, con la quale deduce che il tribunale, pur avendo correttamente ritenuto che la giurisdizione competesse al giudice ordinario, aveva erroneamente ritenuto che il possesso del cantiere fosse stato appreso dall'ente pubblico dopo l'adozione degli atti amministrativi con i quali l'ente stesso aveva risolto il contratto di appalto. L'ente intimato non ha espletato attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Osserva la Corte che queste Sezioni Unite, con sentenza n. 1984 del 1998, hanno ritenuto ed affermato che ( anche dopo l'entrata in vigore della legge di riforma del 1990 del codice di procedura civile) il procedimento possessorio sia "bifasico" perché costituito da una fase interdittale e da un'altra ordinaria di merito;
che il provvedimento emesso a conclusione della prima fase sia un'ordinanza, contro la quale sia proponibile il reclamo al tribunale;
e che quest'ultimo, con un provvedimento della stessa natura, cioè con altra ordinanza, possa confermare o riformare, a seguito di reclamo, la statuizione del pretore. Con la stessa decisione queste Sezioni Unite hanno altresì ritenuto che il provvedimento interdittale, con il quale il pretore abbia respinto od accolto il ricorso possessorio - senza poi rimettere le parti innanzi a sè per la trattazione della causa di merito, così concludendo definitivamente il giudizio e condannando anche la parte soccombente alle spese del procedimento - abbia natura di sentenza (e non di ordinanza) indipendentemente dalla eventuale diversa definizione datagli dal giudice;
e che pertanto contro tale sentenza sia proponibile l'appello e non altro mezzo di impugnazione.
2. Alla stregua dei ricordati principi, non è dubbio che nel caso in esame il tribunale di Foggia, innanzi al quale era stato proposto il reclamo e non l'appello contro il provvedimento pretorile che, come premesso. aveva definito il giudizio e condannato anche il ricorrente alle spese, decidendo nel merito , abbia - a sua volta - pronunciato un provvedimento avente natura di sentenza e non di ordinanza, perché con esso ha chiuso definitivamente il processo condannando il ricorrente, rimasto soccombente, alle spese del giudizio. 2. 1. La prevalente giurisprudenza di questa Corte ritiene che la natura di sentenza debba essere riconosciuta anche al provvedimento del tribunale, irritualmente sottoscritto dal solo presidente del collegio, che non ne risulti (come nella specie) estensore o relatore, dal momento che la sentenza si distingue dall'ordinanza in forza del principio della prevalenza della sostanza sulla forma e ciò anche per quanto attiene alla scelta del rimedio esperibile contro siffatto provvedimento, così che non e dubbio che contro di esso possa essere proposto il ricorso per cassazione;
sul punto non ritiene questa Corte di poter condividere l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, per il rilevato difetto di sottoscrizione, il provvedimento del tribunale non potrebbe essere ritenuto una sentenza neppure agli effetti dell'impugnazione. trattandosi di atto giuridicamente inesistente (ved. sentenze nn. 3426 del 1980 e 3453 del 1973 ) dovendosi, in contrario, ritenere che, anche nell'ipotesi considerata nel caso di specie, la natura sostanziale di sentenza non venga meno e possa essere fatta valere con il ricorso per cassazione (ved sentenza n. 910 del 1995), quantunque la denunciata irregolarità della sottoscrizione non debba necessariamente essere dedotta dalla parte con detto rimedio (come prescritto, invece, per le altre nullità, dalla regola generale di cui all'art. 161 del codice di procedura civile): così che va conclusivamente ritenuta l'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto nella specie dal AG contro la sentenza erroneamente definita ordinanza) del tribunale.
3. La nullità della sentenza impugnata sottoscritta dal solo presidente deve essere quindi dichiarata da questa Corte ex artt.161/2 e 132 c.p.c., trattandosi di vizio insanabile e rilevabile di ufficià, anche nel procedimento di legittimità. Ritiene altresì la Corte di dover accertare se il reclamo a suo tempo proposto contro la sentenza, definita ordinanza del pretore, potesse oppur non essere ritenuto convertito in appello infatti, nella ipotesi affermativa, il processo dovrebbe essere rinviato al tribunale per pronunciare sull'appello con (altra e valida) sentenza, mentre, in quella negativa, la Corte dovrebbe limitarsi a dichiarare di ufficio l'inammissibilità del reclamo cassando senza rinvio, ex art. 382, comma 3,c.p.c., l'impugnato provvedimento. Sul punto la Corte osserva che, anche a prescindere dalla mancanza di necessari requisiti di forma e di sostanza dell'atto dalla parte definito reclamo, si palesa determinante il fatto che esso fu notificato tardivamente, senza il rispetto del termine perentorio di cui all'art. 325 c.p.c., solo il 30 dicembre 1997, laddove il provvedimento pretorile era stato notificato il 24 novembre di quell'anno; alcuna altra pronuncia potrebbe quindi, allo stato, essere emessa dal tribunale e pertanto la cassazione di quella impugnata deve essere disposta senza rinvio.
4. Ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese dell'intero processo.
P. Q. M.
La Corte, a Sezioni Unite, pronunciando sul ricorso. dichiara la nullità della sentenza impugnata, cassa senza rinvio e compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 1999