Sentenza 3 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2001, n. 9017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9017 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 1 901 7/01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POTOLO TALIAND LA CORT SU D CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 22454/99 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cro n.20548 Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO -Rel. Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 23/02/01 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GA IC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA STAZIONE MONTE MARIO 9, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GULLO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MAGARAGGIA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO 894 MORIELLI, LUIGI CANTARINI, ANTONIO TODARO, PATRIZIA -1- TADRIS, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso atti%;B - resistente con mandato avverso la sentenza n. 152/98 del Tribunale di BRINDISI, depositata il 27/01/99 R.G.N. 900/96; .......... udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/01 dal Consigliere Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 5 ottobre 1989 il signor CE AN conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Lecce, quale giudice del lavoro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, INPS, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore. Esponeva di essere titolare di un assegno di invalidità che, in data 10 ottobre 1988, l'Istituto gli aveva ingiustamente revocato assumendo che erano venuti meno i presupposti necessari relativi alla percentuale di invalidità. Chiedeva, quindi, che venisse confermato il suo diritto all'assegno. Costituitosi in giudizio, l'Istituto si opponeva alla domanda affermando che il AN aveva riportato un miglioramento delle sue condizioni psico- fisiche e che, di conseguenza, la sua percentuale di invalidità non raggiungeva la misura richiesta dalla legge per il riconoscimento della prestazione previdenziale. Disposta una consulenza medica di ufficio, il Pretore, in base ai risultati della consulenza, rigettava il ricorso;
e la decisione del Pretore è stata confermata dal Tribunale di Lecce. La decisione del Tribunale è stata cassata da questa Corte con sentenza 20 novembre 1995 n. 12013. In particolare questa Corte ha affermato che, nel caso in cui le osservazioni critiche di una delle parti in merito alla consulenza tecnica di ufficio presentino carattere di seria plausibilità e meritino dunque un approfondimento, il giudice deve disporre la rinnovazione della consulenza al fine di consentire che le deduzioni delle parti vengano compiutamente SS esaminate e valutate. Di conseguenza questa Corte ha cassato la sentenza di secondo grado per difetto di motivazione e ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale di Brindisi. Riassunto il giudizio e disposta una nuova consulenza tecnica di ufficio, con sentenza in data 6 novembre 1998 il Tribunale di Brindisi riteneva, in conformità alle conclusioni del consulente tecnico, che il AN fosse affetto da spondiloartrosi grave del tratto dorso lombare con notevole limitazione funzionale in soggetto con broncopatia ostruttiva e ipertensione arteriosa sistemica di media gravità e con grave compromissione dello stato generale di salute;
che tali affezioni limitavano in maniera permanente, a meno di un terzo, le normali capacità di lavoro del AN in occupazioni confacenti alle sue attitudini di bracciante agricolo;
che, tenuto conto della complessiva incidenza negativa di tali patologie e delle limitazioni funzionali che ne derivavano, doveva concludersi, in conformità al parere espresso dal consulente tecnico di ufficio. nominato nel giudizio di rinvio, che il AN fosse invalido nei termini di legge dal mese di novembre 1991. Il Tribunale riteneva inoltre che da un lato non poteva affermarsi l'illegittimità della revoca della pensione di invalidità disposta dall'Inps nel 1988 in quanto era evidente che vi era stata una soluzione di continuità tra l'epoca della revoca e quella alla quale potevano essere ricollegate le patologie invalidanti nella misura di legge;
che, d'altro lato, l'appello proposto avverso la sentenza di primo grado andava comunque parzialmente accolto nel senso che doveva essere riconosciuto il diritto del SS 2 ricorrente a percepire l'assegno ordinario di invalidità dal mese di dicembre 1991. Avverso la decisione del Tribunale di Brindisi il signor AN propone ricorso, costituito da un solo, sia pure articolato motivo. L'Istituto resiste depositando procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico motivo il ricorrente denunzia il vizio di contraddittoria, omessa e insufficiente motivazione e la violazione dell'art. 1 della legge n. 222 del 1984. Lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che vi sia stata una soluzione di continuità tra la revoca della pensione di invalidità, disposta dall'Inps nel 1988, e l'insorgenza delle patologie invalidanti nella misura di legge. In tal modo, ad avviso del ricorrente, il Tribunale non avrebbe tenuto presente che dalla consulenza tecnica risulta una patologia cronica e degenerativa di vecchia data, comprensibilmente databile all'epoca della domanda di conferma dell'assegno di invalidità. Inoltre il Tribunale non avrebbe tenuto presente il principio enunciato dalla Corte di Cassazione in base al quale il momento di insorgenza dello stato invalidante deve essere accertato dal giudice di merito con la massima precisione possibile attraverso una accurata valutazione di tutte le risultanze di causa. In particolare il Tribunale, ad avviso del ricorrente, avrebbe omesso di motivare sulla anamnesi e non avrebbe operato una valutazione globale delle patologie accertate. Il motivo è infondato. SS 3 : E' vero, infatti, che in materia di invalidità pensionabile di norma il momento di insorgenza dello stato invalidante non coincide con quello del deposito della relazione del consulente tecnico di ufficio;
e che tale momento di insorgenza dello stato invalidante o inabilitante deve essere accertato dal giudice di merito con la massima precisione possibile, attraverso una accurata valutazione di tutte le risultanze di causa. Tuttavia sia l'accertamento della sussistenza o meno della malattia, sia l'accertamento della data in cui essa è insorta costituiscono accertamenti che richiedono in genere apposite consulenze tecniche;
e la decisione del giudice che accoglie le conclusioni del consulente tecnico non può essere censurata in questa sede di legittimità se non nel caso in cui il ricorrente denunzi precise violazioni di norme di legge o evidenti vizi di illogicità: violazioni e vizi che non risultano nel caso in esame. Difatti il consulente tecnico nominato di ufficio dal giudice del rinvio ha accertato che il signor AN è affetto da “spondiloartrosi grave del tratto dorso lombare con notevole limitazione funzionale in soggetto con broncopatia ostruttiva e ipertensione arteriosa sistemica di media gravità con grave compromissione dello stato generale di salute"; che tali affezioni limitano in maniera permanente, a meno di un terzo, le normali capacità di lavoro del AN in occupazioni confacenti alle sue attitudini di bracciante agricolo. Di conseguenza il Tribunale, accogliendo le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, ha ritenuto che il AN debba essere considerato invalido nei termini di legge. Per quanto riguarda la data in cui è insorta l'invalidità il Tribunale ha ritenuto, in conformità a quanto accertato dal consulente, che l'insorgenza dello stato di invalidità dovesse essere posta nel mese di dicembre del 1991. Si tratta anche qui di un accertamento di fatto che non può essere sindacato distanzia questa Corte di legittimità, D'altra parte i rilievi del ricorrente secondo il quale il Tribunale non avrebbe tenuto presente che la consulenza tecnica di ufficio aveva evidenziato patologie esistenti sin dal 1988. non possono essere accolti. Difatti l'accertamento dell'esistenza di tali patologie in epoca antecedente non esclude che il consulente tecnico abbia potuto accertare la data d'insorgenza dello stato di invalidità nella percentuale prevista dalla legge soltanto in epoca successiva. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Nulla deve essere pronunciato in merito alle spese di questo giudizio non essendosi costituito in giudizio l'Istituto convenuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 23 febbraio 2001 Tin quanto sorretto da conetta econgrua motivazione. II PresidenteС очно второми L'Estensore I A D 0 , S 3 1 S O 3 Яноге . A L 5 T T L eutonic R . O A P ' N I L IL CANCELLIERE D L 3 E S 7 A - Depositato in Cancelleria D T 8 I S - S 1 O O N 1 P aggi, 3 LUB. 2001 A N I E D I G A A A , G IL CANCELLIERE D O O E E T R L T T T I S N I R A E I G S L D E E L R E O D 5