Sentenza 17 settembre 2010
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- 1. Pornografia minorile, cosa deve intendersi per utilizzazione del minore e quando si realizza il reato di cui all'art. 600-terDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 marzo 2022
In materia di pornografia minorile, cosa deve intendersi per utilizzazione del minore e se la diffusione verso terzi del materiale pornografico realizzato con un minore degli anni diciotto integra il reato di cui all'art. 600-ter, terzo e quarto comma, cod. pen. (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 600-ter) Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione La posizione assunta dall'imputato in altri scritti difensivi Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Roma confermava una sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Roma che, all'esito del giudizio …
Leggi di più… - 2. Furto aggravato, madre, induzione a delinquere, configurabilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 novembre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/09/2010, n. 38107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38107 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2010 |
Testo completo
38 107 /10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 17/09/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
N: 1448/2010
- Consigliere - "1448 Dott. FRANCESCO MARZANO
- Presidente -
Dott. GAETANINO ZECCA
Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. RUGGERO GALBIATI N. 16581/2010 Dott. LUISA BIANCHI
- Consigliere - Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) LA IT N. IL 25/08/1964
avverso la sentenza n. 9334/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del 26/03/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/09/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RUGGERO GALBIATI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Enrico Alhau che ha concluso per inanmissible del ricorso
Udito, per la parte civile, l'Avvlo Enapore M oderno.
Udit i difensor Avv.
In caso di diffusione o di riproduzione del presente provvedimento per finalità di informazione giuridica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi indicati nell'allegato provvedimento, a norma del- l'art. 52 del D.L.vo n. 196 del 2003.
IL CAN ALIERE
1.La Corte di Appello di Roma, con decisione in data 26-3-2009, confermava in punto di responsabilità la sentenza del Tribunale di Roma del 5-5-2008 con la quale
IT TO era stata dichiarata responsabile per il reato di furto aggravato perpetrato in un supermercato mediante determinazione all'azione della figlia minore RI AS
(di anni tredici), e condannata, con il riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità, alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 100,00 di multa. La donna era accusata di avere indotto la figlia minore ad impossessarsi con destrezza di alcune confezioni di alimenti (per un prezzo totale di euro 6,39) inserendole nella borsa della bambina stessa. La Corte, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva concesso all'imputata il beneficio della non menzione della condanna ed aveva dichiarato interamente condonata la pena.
2. L'imputata avanzava ricorso per cassazione.
Si doleva per l'insussistenza di un'adeguata motivazione circa la ricorrenza dell'aggravante ex art. 111 C.P. per avere indotto la figlia minore a commettere il reato di furto;
in particolare, mancava ogni approfondimento in ordine all'effettivo individware RS comportamento tenuto dalla donna nei confronti della figlia, inteso ad attuare Te condizioni per l'applicazione del citato art.111.
Censurava la ritenuta sussistenza dell'aggravante della "destrezza”, difficilmente ravvisabile nel caso di furto compiuto all'interno di un supermercato, atteso che il sistema di vendita organizzato in tali strutture di per sé facilita l'impossessamento ad opera dell'agente degli oggetti esposti sui banchi o scaffali.
Censurava la motivazione che non aveva giustificato adeguatamente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'ulteriore contenimento della pena in relazione alla modesta gravità dell'episodio criminoso.
Chiedeva l'annullamento della decisione.
3. Il ricorso deve essere respinto perché infondato. Si osserva che i Giudici di merito hanno correttamente configurato l'ipotesi delittuosa contestata, ex art. 111 C.P., come una fattispecie circostanziata di concorso di persone. D'altro canto, deve ritenersi che, perché si abbia "determinazione" ai sensi del citato art.111, occorre che la condotta del "determinatore" sia stata tale da fare insorgere nel "determinato" una intenzione criminosa prima in lui inesistente. Il concetto di determinazione non può, quindi, esaurirsi in quello di istigazione, cioè di mero rafforzamento di un proposito di delinquere già presente nell'istigato, ovvero nella semplice richiesta o sollecitazione all'attività delittuosa, né è sufficiente che con la propria condotta il determinatore abbia provocato la semplice idea del reato.
Invece, è necessario che egli sia riuscito a formare ex nihilo nella mente altrui il proposito criminoso facendo superare all'agente ogni dubbio al riguardo, così '
conseguendo, in definitiva, la stessa esecuzione del reato. Nel caso di specie, la ricostruzione in fatto operata dai Giudici di merito conferma la configurabilità dell'ipotesi in questione: in particolare, è stato fatto riferimento alla testimonianza di persona addetta alla sorveglianza del supermercato, la quale aveva visto chiaramente l'imputata, convinta di non essere osservata, dare il "via" alla figlia minore per la perpetrazione dell'azione criminosa.
4. Parimenti sussistente appare l'aggravante indicata nell'art. 61 n° 4 C.P. (l'avere agito con destrezza). Va detto che la "ratio" di detta aggravante è la minorata difesa delle cose di fronte all'abilità fisica dell'agente; si precisa, in particolare, che a concretizzare l'aggravante della destrezza nel furto è sufficiente che si approfitti di uno stato di tempo e di luogo tali da attenuare la normale attenzione da parte della parte lesa nel mantenere il controllo ovvero la vigilanza sulla cosa, rientrando nel concetto di destrezza qualsiasi modalità dell'azione furtiva idonea a non destare l'attenzione suddetta. (v. Cass. 11-4-2008- Piricò). Nel caso che occupa, l'imputata, tramite la figlia, ha sottratto con rapidità generi alimentari facendoli inserire dalla figlia minore subdolamente nello zainetto portato dalla stessa. Appaiono, quindi, presenti tutti gli elementi idonei a configurare l'aggravante ex art. 625 n°4 C.P:
l'azione specialmente abile realizzata dal reo ( che, avvalendosi della figlia minore, ha agito con agilità e rapidità di gesti); l'abilità superiore alla norma dell'agente, intesa ad eludere l'usuale vigilanza nelle circostanze concrete dello specifico furto.
5. Parimenti corretta risulta la motivazione espressa in relazione all'insussistenza delle condizioni per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione della peculiare gravità dell'episodio criminoso perpetrato utilizzando la figlia minore della prevenuta. Così, congrua risulta la argomentazione svolta circa la pena irrogata.
6. La reiezione del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al rimborso di quelle sostenute dalla parte civile in questo grado.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione IV° Sezione Penale rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione in favore della costituita parte civile delle spese di questo giudizio, che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 17-9-2010
Il Presidente ажаю тагнаго Il Consigliere Est.
Rigalbreti
Dispone, altresì, ai sensi dell'art. 52 D.L.G.S. 30-6-2003 n° 196, che, nel caso di diffusione o di riproduzione per finalità di informazione giuridica della presente sentenza, sia omesso il nominativo della minore RI AS.
Il Presidente
pancesco Martam CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA
27 OTT. 2010
Il Funzionario Giudiziario CASSAZION Giulio Mar BERIO M
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