Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/2026, n. 16654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16654 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
Testo completo
Composta da
DR EN RI PA LA Gai SS TI
16654-26
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
- Presidente -
VA GI
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da
Sent. n.289 sez. CC 13/02/2026 R.G.N. 37347/2025
Depositata in Cancelleria
Oggi, 11 MAG. 2026
SENTENZA
IL CANCELLIERE ESPERTO Don. Elisabeya Arrabito
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia
nel procedimento a carico di
D'ZI NZ, nato a [...] il [...] (CUI 00CLF1X) avverso l'ordinanza del 29/10/2025 del G.i.p. del Tribunale di Imperia;
udita la relazione svolta dal consigliere VA GI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 29 ottobre 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia non ha convalidato l'arresto operato dai Carabinieri della Compagnia di Sanremo nei confronti di NZ D'ZI per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Avverso la predetta ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia propone ricorso per cassazione, denunciando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 391, comma 4, cod. proc. pen. Deduce il ricorrente che il G.I.P. del Tribunale di Imperia avrebbe sostituito ad un giudizio operato dai militari ex ante, ragionevolmente fondato sui precedenti penali e giudiziari dell'indagato e sulle caratteristiche dell'azione criminosa apprezzata in concreto dalla polizia giudiziaria, una propria differente valutazione, condotta ex post e fondata su elementi emersi soltanto nel corso dell'udienza di convalida, vale a dire le spontanee dichiarazioni rese dal prevenuto e le produzioni documentali depositate dalla difesa. Aggiunge il Procuratore che la polizia giudiziaria procedente, al momento dell'intervento in data 28/10/2025, ha operato un controllo nei confronti di un soggetto, in regime di arresti domiciliari, già arrestato, perché colto in flagranza del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nelle date del 26/07/2025, del 28/07/2025 e del 13/08/2025, è stato nuovamente trovato in possesso di un apprezzabile quantitativo di droga del tipo hashish di cui non dichiarava di farne uso, né dichiarava di essere seguito dal SERT, né esibiva il documento medico attestante l'assunzione di terapia sostitutiva con levometadone, per cui non era possibile per la polizia giudiziaria operante desumere che la detenzione potesse avere una finalità diversa dalla cessione a terzi, considerato anche il non modesto quantitativo di stupefacente.
1. Il ricorso è fondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, occorre innanzitutto richiamare la consolidata affermazione di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, [...], n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502), secondo cui, in sede di convalida dell'arresto, il giudice, verificata l'osservanza dei termini stabiliti agli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve valutare l'operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della mera ragionevolezza, sulla base degli elementi fattuali al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza
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ed alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l'apprezzamento sulla responsabilità dell'indagato (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito), in quanto apprezzamenti riservati appunto a distinte fasi del procedimento. Peraltro, ai fini della legittimità dell'arresto facoltativo in flagranza, non è necessaria la presenza congiunta della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto, essendo sufficiente che ricorra almeno uno dei due parametri. Il controllo del giudice deve avere come referente, dunque, la situazione in cui ha operato la polizia giudiziaria, senza tenere conto degli elementi, non conosciuti o non conoscibili dalla stessa, successivamente emersi (Sez. 3, n. 35962 del 07/07/2010, [...], Rv. 248479), accertando, dunque, con valutazione ex ante, l'astratta configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale (Sez. 3, n. 12954 del 12/01/2021, [...], Rv. 280896). La giurisprudenza di legittimità ritiene, inoltre, che «la verifica e la valutazione in oggetto va fatta con riferimento all'uso ragionevole dei poteri discrezionali utilizzati dalla polizia giudiziaria e solamente quando, in detta chiave di lettura, sia altrettanto ragionevole rilevare un eccesso di tale discrezionalità, il giudice può non convalidare l'arresto, fornendo in proposito adeguata motivazione» (Sez. 6, n. 19011 del 10/03/2003, [...], Rv. 227241; conf.: Sez. 4, n. 17435 del 06/04/2006, [...], Rv. 233969; Sez. 5, n. 21577 del 27/03/2009, [...], Rv. 243885).
2. L'ordinanza impugnata non si è uniformata a tali principi. Nel caso in esame, in cui all'indagato era contestato il delitto di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish, il Giudice per le indagini preliminari, dopo aver dato atto che l'indagato era stato tratto in arresto in flagranza del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha affermato che gli elementi oggettivi facevano ritenere che lo stupefacente - di modesta quantità e del tipo hashish fosse destinato ad uso personale, in ragione della tossicodipendenza dell'indagato, sottoposto a terapia sostitutiva, come da certificazione in atti, e della modesta entità della somma di denaro rinvenuta, riferibile a reddito della madre pensionata. Tale ricostruzione, tuttavia, oltre che incentrata sulla valutazione della gravità indiziaria del reato, si è anche basata, per un verso, su dati successivamente emersi, attraverso produzione documentale dimostrativa dello stato di tossicodipendenza dell'arrestato, e su deduzione anch'essa successivamente formulata - relativa alla riferibilità del denaro al reddito della madre pensionata, e
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ha obliterato, per altro verso, circostanze esistenti al momento della misura precautelare operata dalla polizia giudiziaria e sottolineate dal Pubblico ministero nella richiesta di convalida dell'arresto, vale a dire che l'arrestato, dichiaratosi non assuntorerar 3d gookam satuba tontrollo, era stato arrestato più volte nei mesi
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precedenti sempre per violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e che sil trovava in regime di arresti domiciliari con divieto di comunicare con soggetti diversi dai conviventi, per cui, al fine di procurarsi lo stupefacente, aveva verosimilmente anche violato le prescrizioni imposte. In definitiva, il giudicante ha svolto una valutazione di merito ex post della situazione indiziaria, valutando anche elementi emersi in epoca successiva all'arresto, e non ponendosi, invece, nell'ottica della situazione valutata ex ante dalla polizia giudiziaria al momento dell'arresto, in cui era stato evidenziato che l'indagato, già ristretto agli arresti domiciliari per violazioni analoghe e più volte arrestato nei mesi precedenti, era stato nuovamente sorpreso in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish presso il domicilio coatto ed aveva dichiarato, in tale frangente, di non essere assuntore di sostanza stupefacente.
3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, poiché un eventuale rinvio determinerebbe lo svolgimento di un nuovo giudizio relativo ad una fase processuale ormai esauritasi, dovendo ritenersi la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria alla luce delle risultanze evidenziate dal Pubblico ministero, e quindi essendo già stata riconosciuta dalla Corte di cassazione la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria (Sez. 6, n. 12291 del 01/03/2016, [...]; nello stesso senso Sez. 3, n. 14971 del 10/11/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284323; Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, dep. 2017, [...], Rv. 270042).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 13 febbraio 2026.
Il Consigliere estensore VA GI
Il Presidente DR EN Sunda fra