Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/2009, n. 21577
CASS
Sentenza 27 marzo 2009

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Massime1

In tema di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che ne legittimavano l'adozione con una verifica "ex ante", con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente, le quali sono utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo "status libertatis". Ne deriva che il vaglio cui è chiamato il giudice in questa fase attiene soltanto alla verifica del ragionevole uso dei poteri discrezionali della polizia giudiziaria e quando ravvisi la mancanza di ragionevolezza nell'uso degli stessi, deve fornire sul punto adeguata argomentazione giustificativa.

Commentario1

  • 1Il Giudice, con l’ordinanza di convalida dell’arresto prevista dall’art. 391, co. III, c.p.p. deve limitarsi a verificare il legittimo uso dei poteri discrezionali…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 dicembre 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/2009, n. 21577
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21577
Data del deposito : 27 marzo 2009

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