Sentenza 8 ottobre 2014
Massime • 1
La competenza in materia di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova, in ipotesi di condannato per il quale è stata disposta sospensione dell'esecuzione, appartiene al Tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'ufficio del P.M. che ha promosso la sospensione e, in applicazione del principio della "perpetuatio jurisdictionis", resta insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di altri successivi provvedimenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/10/2014, n. 53177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53177 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 08/10/2014
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVIK Adet Toni - rel. Consigliere - N. 2830
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - N. 31760/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIB. SORV. PERUGIA;
nei confronti di:
TRIB. SORV. ROMA;
con l'ordinanza n. 304/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA del 10/07/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
sentite le conclusioni del PG Dott. D'Ambrosio V. che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma. RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza resa in data 10 luglio, il Tribunale di sorveglianza di Roma, investito della istanza di affidamento al servizio sociale presentata da LI GI, ha dichiarato la propria incompetenza in quanto il titolo per il quale era stata formulata l'istanza era stato emesso dalla Procura generale di Perugia.
2. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia in data 10 luglio 2014, ha sollevato conflitto negativo di competenza ai sensi dell'art. 28 c.p.p., comma 1, lett. b) e art. 30 c.p.p..
Il predetto Tribunale ha osservato che la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia aveva emesso provvedimento di cumulo nei confronti di LI in relazione a due sentenze di condanna emesse rispettivamente dalla Corte di appello di Perugia e dal Tribunale di Roma. In relazione a quest'ultima il Procuratore della Repubblica di Roma aveva emesso l'ordine di esecuzione e contestuale sospensione ex art. 656 c.p.p., comma 5, determinando la richiesta da parte del condannato di una misura alternativa alla detenzione. La relativa istanza era stata trasmessa dal Procuratore della Repubblica al Tribunale di sorveglianza di Roma. Ne conseguiva, per il principio della perpetuano jurisdictionis che la competenza per territorio si era già radicata innanzi al Tribunale di sorveglianza di Roma e non era venuta meno in conseguenza dell'intervenuto provvedimento di cumulo. Richiamando la giurisprudenza di legittimità il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha pertanto rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la risoluzione del conflitto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiuto dei due giudici di provvedere sull'istanza formulata dal condannato consegue una stasi insuperabile del processo, che può essere risolta solo con la decisione di questa Corte.
2. Il conflitto va risolto riconoscendo la competenza a provvedere del Tribunale di sorveglianza di Roma. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 178 del 2009 e la giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. sentenza Sez. 1, n. 1137 del 2009) hanno espresso il principio, cui questo collegio aderisce, secondo cui la competenza per territorio della magistratura di sorveglianza è disciplinata dall'art. 677 c.p.p., in relazione alla condizione in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio d'ufficio del relativo procedimento. Nella specie, avuto riguardo ai casi trattati nei giudizi principali, risulta rilevante il comma 2 di detta norma, che così dispone: "Quando l'interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio. Se la competenza non può essere determinata secondo il criterio sopra indicato, essa appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere e, nel caso di più sentenze di condanna o di proscioglimento, al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima".
3. Il testuale dettato della norma pone in luce che essa si applica "se la legge non dispone diversamente", sicché quelli previsti dalla citata disposizione assumono il rango di criteri generali di competenza, ai quali, peraltro, la legge può apportare deroghe. Come affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza (Cass., sentenze n. 38171 del 2008, n. 38047 del 2005 e n. 47881 del 2004), una di tali deroghe è la previsione contenuta nell'art. 656 c.p.p., comma 6, secondo la quale l'istanza va trasmessa al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha promosso la sospensione dell'esecuzione, così ponendo un criterio specifico che determina la competenza del detto tribunale, in base ad un parametro diverso dal luogo di residenza o di domicilio.
4. Con riferimento a tale regola di competenza territoriale, la Corte di cassazione ha affermato che la competenza per territorio del tribunale di sorveglianza, radicatasi ai sensi della norma ora citata, rimane ferma anche qualora sopravvengano altri titoli esecutivi sulla base di sentenze definitive di condanna pronunciate da giudici di diverso distretto di corte d'appello. Infatti essa ha ritenuto applicabile il principio della perpetuatio jurisdictionis, "secondo il quale, una volta radicatasi la competenza per territorio con riferimento alla situazione esistente al momento della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, tale competenza resta insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di altri successivi provvedimenti" (Cass., sentenza n. 198 del 2005). Si tratta di un criterio di orientamento certo ed obiettivo, che, in presenza della stessa domanda di concessione di una misura alternativa alla detenzione, consente di evitare il trasferimento del procedimento di sorveglianza davanti a giudici di volta in volta diversi, in relazione al continuo aggiornamento della posizione esecutiva di un condannato¯. La ratio del criterio, del resto, è quella di realizzare l'esigenza che, una volta intervenuta la sospensione dell'esecuzione, siano garantite la celerità del procedimento ed il collegamento con il pubblico ministero che ha disposto la sospensione. Detta sentenza, pronunciata proprio con riguardo al procedimento di sorveglianza, esprime, peraltro, un indirizzo che, quanto all'applicabilità del principio della perpetuatio jurisdictionis, risulta costante in tema di esecuzione penale (ex multis, Cass., sentenze n. 24339, n. 24438 del 2008 e n. 49256 del 2004).
5. In attuazione di tali principi, nel caso di specie deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di sorveglianza di Roma, cui LI GI aveva avanzato istanza di applicazione di una misura alternativa alla detenzione all'esito del provvedimento di sospensione dell'ordine di carcerazione, emesso, ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 5, dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianza di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2014