Sentenza 8 febbraio 2007
Massime • 1
È insindacabile in sede di legittimità, in quanto frutto di un motivato e non implausibile apprezzamento di fatto, la ritenuta qualificabilità come indebita manifestazione di anticipato convincimento dell'avvenuta predisposizione, da parte del giudice (nella specie. guidice di pace), di un appunto, rinvenuto nel fascicolo processuale posto a disposizione delle parti, contenente la bozza del dispositivo decisorio, ivi comprese la quantificazione della pena e le statuizioni civili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2007, n. 9226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9226 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 08/02/2007
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 207
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 14677/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA;
avverso l'ordinanza pronunciata in data 2.3.2006 dalla Corte d'appello di Roma;
nel procedimento incidentale di ricusazione promosso da:
COCCIA Benito, n. il 13.4.1953;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, Dott. Guglielmo Passacantando, con le quali si chiede l'annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Roma accoglieva la dichiarazione di ricusazione avanzata nei confronti del Giudice di pace avv. Maddalena Arcesi da Benito Coccia nell'ambito del procedimento a suo carico, sul presupposto che costituiva indebita anticipazione del proprio convincimento sul merito della regiudicanda l'appunto redatto dal giudice, e trovato nel fascicolo del dibattimento dal difensore, nel quale risultavano già formulate e quantificate la condanna penale e le statuizioni civili.
2. Ricorre il Pubblico ministero deducendo che il promemoria, stilato in vista della decisione da assumere, non poteva ritenersi "indebito", giacché costituiva solo un ausilio in vista di uno dei possibili esiti del giudizio.
Esso non rappresentava comunque una "manifestazione" del convincimento giacché era racchiuso nel fascicolo al quale le parti non avrebbero dovuto accedere se non ai sensi dell'art. 139 disp. att. c.p.p., e dunque non era da loro visionabile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. È innanzitutto non pertinente l'affermazione che la parte avrebbe approfittato dell'assenza del giudice e del cancelliere per accedere "senza autorizzazione" al fascicolo del dibattimento. Il fascicolo del dibattimento è, difatti, sempre a disposizione delle parti "nel luogo ove si trova", ed è tale ostensibilità che da sostanza alla completa discovery che assiste la fase dibattimentale. Ciò che il ricorrente chiama "autorizzazione" è il controllo, sulla qualità di parte di chi vanta il diritto a prenderne visione e sulle modalità (in concreto non manomissive) della sua consultazione, che normalmente viene effettuato dagli ausiliari del giudice, che non costituisce titolo abilitante l'esercizio del diritto stesso, il quale discende, al contrario, direttamente dalla predetta qualità di "parte".
1.2. Inconferente è poi, in relazione alla ratio di garanzia della norma, la circostanza che il fatto o il comportamento che rende il prematuro convincimento del giudice conoscibile ("manifestato") all'esterno sia frutto di scelta, di scarsa avvedutezza, o del caso.
1.3. Corretta è infine la valutazione della Corte d'appello sulla riconducibilità dell'appunto redatto dal Giudice ad una "indebita" manifestazione del convincimento. Indebito è infatti, secondo la lettura della previsione in esame più volte data dai Giudici delle leggi, il convincimento espresso prima e fuori delle sedi deputate alla sua formazione ed esternazione: quello cioè che - lungi dall'iscriversi coerentemente nella sequenza di atti e di cognizioni incidentali che fanno il processo ("ciascuno dei quali legittima, prepara e condiziona quello successivo;
poiché, infatti, ogni provvedimento ordinatorio o istruttorio implica o può implicare una delibazione del merito", C. cost. ordinanza n. 24 del 1996), nei limiti e nell'ambito della cognizione ad essi specifico, per definizione parziale e provvisoria - costituisce anticipazione non dovuta della valutazione sul merito della regiudicanda riservata alla decisione finale.
1.4. E che l'"appunto", o promemoria come preferisce chiamarlo il ricorrente, rappresentasse un "convincimento" anziché una sorta di pura ipotesi, tra molte, di decisione è apprezzamento di fatto adeguatamente motivato e non implausibile, perciò non sindacabile in questa sede.
2. Il ricorso va dunque, conclusivamente, rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2007