Sentenza 11 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/10/2002, n. 14548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14548 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula "B" REPUBBLICA ITALIANA Reg. gen. n.14 548/02 2000 IN NOME DE POPOL ITMIANO Ud. 13. 5. 2002 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Сои 33882 oggetto: previdenza SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori 1. Dottor Salvatore Senese Presidente 2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere 3. Dottor Giovanni Prestipino Consigliere 4. Dottor Francesco Antonio Maiorano Consigliere 5. Dottor Camillo Filadoro Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dottori Commercialisti, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma in viale delle Milizie 38 presso lo studio dell'avvocato Gian- guido Fossà, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;
contro
IS EN, elettivamente domiciliato in Roma in via 7 8 0 2 Cesare Beccaria 88 presso lo studio dell'avvocato Francesco Santoni, che la rappresenta e difende giusta delega in calce . al controricorso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli del 25 ottobre 1999, depositata il 21 dicembre 1999, numero 4262, r.g. 41740/94; Udita la relazione svolta nell'udienza del 13 maggio 2002 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Uditi gli avvocati Fossà e Santoni;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Federico Sorrentino, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e per il ri- getto del secondo;
Svolgimento del processo: Con la sentenza indicata in epigrafe, il tribunale di Napoli ha respinto l'appello proposto dalla Cassa Nazionale di Pre- videnza e Assistenza per i Dottori Commercialisti nei con- fronti di quella pronunciata dal locale pretore che aveva riconosciuto il diritto di IS EN, vedova di Evan- N gelista AL, alla pensione indiretta a carico dell'ente previdenziale. Il giudice di secondo grado ha disatteso la validità della tesi con la quale la Cassa aveva eccepito che la morosità dell'iscritto, protrattasi per oltre un biennio e non sanata nonostante intimazione scritta a provvedere, aveva determinato la perdita del diritto dello stesso alle presta- zioni previdenziali ai sensi del disposto dell'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963 numero 300. A questo proposito 2 il tribunale ha osservato che la Cassa non aveva fornito la prova del rispetto delle formalità prescritte dalla norma per la intimazione, richiedendosi espressamente che questa venga inviata a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno, sicchè non può trarsi la dimostrazione della ac- quisita conoscenza dell'invito a sanare la morosità da atti diversi da quello della produzione della ricevuta o da com- portamenti succedanei. Nè poteva accogliersi l'ulteriore o- biezione attinente al mancato espletamento, da parte dell'i- scritto, di attività professionale nell'ultimo quinquennio, essendo risultato che non di totale assenza di esercizio della professione si era trattato ma esclusivamente di una contrazione della attività. La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dottori Commercialisti chiede la cassazione della decisione con ri- corso sostenuto da due motivi. L'intimata resiste con con- troricorso illustrato con memoria. Motivi della decisione: Con il primo motivo denunciando violazione e falsa appli- - cazione dell'articolo 32 della legge numero 300 del 1963, omessa o insufficiente motivazione per mancato esame di fat- ti decisivi la Cassa ricorrente deduce che illogicamente - il tribunale ha ritenuto che solo la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata consentisse di provare che al destinatario era pervenuta la missiva contenente l'invito a sanare la morosità. Nella specie alla impossibilità di una tale produzione, dovuta allo smarrimento dell'atto a causa 3 del lungo tempo intercorso, suppliva la esibizione della co- pia della lettera (datata 8 agosto 1977) in possesso del mittente, dell'estratto del registro di protocollo dal quale - risultava l'invio della stessa e della lettera di risposta del 22 settembre 1977 a firma dello stesso EV preannunciante una prossima regolarizzazione della situazio- ne, che ampiamente dimostrava di avere lui avuto piena cono- scenza del contenuto della diffida. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione dell'articolo 2 della legge numero 100 del 1963 e difetto della motivazione per omesso esame di do- cumenti decisivi, il tutto in relazione alla ritenuta sussi- stenza, nella specie, del requisito dell'esercizio della professione richiesto dalla norma per la valida iscrizione all'albo dei dottori commercialisti. La prima ragione di censura è fondata. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 sopra citato, perde il diritto al godimento della pensione il dottore com- M mercialista, iscritto alla Cassa di previdenza, che sia moro- so per oltre un biennio. Lo stesso articolo prescrive che, in tale ipotesi, venga allo stesso fatta "intimazione scrit- ta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con preavvi- so di due mesi". Il tribunale ha ritenuto che, imponendo la norma una tale specifica formalità, la assenza di prova dell'avvenuto rispetto di questa, impedisce di opporre la inadempienza, non potendo darsi dimostrazione dell'avvenuto invito a sanarla con mezzi diversi da quello unico fissato dal legislatore, e cioè, evidentemente (anche se sul punto la motivazione non è esplicita), attraverso la esibizione della ricevuta di ritorno. La affermazione è totalmente er- ronea. E invero, non sembra assolutamente contestabile che, con la disposizione in questione, il legislatore abbia inteso sta- bilire il principio che la intimazione al professionista debba effettuarsi attraverso atto ricettizio in relazione al quale sia il soggetto dal quale esso proviene che sia onera- to dell'onere della prova della ricevuta comunicazione da parte del destinatario;
prova da soddisfarsi, in linea prin- cipale, attraverso la produzione della ricevuta di ritorno attestante l'arrivo della missiva al domicilio dell'interes- sato, predeterminando così la modalità formale della relati- va dichiarazione. Ciò peraltro non può assolutamente signi- ficare che la modalità si tratti di un requisito prescritto ad substantiam, potendo senza dubbio operare il principio generale di "presunzione di conoscenza" stabilito dall'arti- colo 1335 del codice civile, in forza del quale la dichiara- zione diretta a una determinata persona si reputa conosciu- ta, salvo prova contraria, nel momento in cui giunge all'in- dirizzo del destinatario, essendo a questo fine sufficiente la dimostrazione dell'avvenuto recapito della stessa, da soddisfarsi con qualsiasi mezzo di prova, e quindi anche di presunzioni, purchè gravi, precisť e concordanti. E proprio in materia di dichiarazioni trasmesse a mezzo del servizio postale, questa Corte ha ritenuto che il principio 5 stabilito dall'articolo 1335 del codice civile opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel . luogo indicato dalla norma, indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall'osservanza delle disposizioni del codice postale per le lettere raccomandate;
mentre in- combe al destinatario l'onere di superare tale presunzione di conoscenza, provando di essersi trovato, senza propria colpa, nell'impossibilità di acquisire la conoscenza medesi- ma a causa di un evento eccezionale ed estraneo alla sua vo- lontà (Cass., 11 aprile 1990 n. 3061). Orbene, tanto premesso, deve osservarsi che, avendo la par- te ricorrente rispettato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione per avere indicato nell'atto di impu- gnazione i documenti dei quali si assume la omessa valuta- zione trascrivendone anche sostanzialmente il loro contenu- to, il Collegio ha provveduto a un diretto esame degli stes- si al fine di raccertarne la decisività, che appare inconte- stabile. Risulta infatti che la Cassa indirizzò, in data 5 agosto 1977, al dottor AL EV una lettera (con protocollo 13766/77/Prv, spedita con "raccomandata R.R.", almeno secondo quanto nella stessa è indicato), con la qua- le, oltre che invitarlo a sanare la morosità relativa all'anno 1976, lo sollecitò agli adempimenti richiesti con altra precedente del 24 gennaio 1976 "entro il termine di 60 giorni, onde non dover annullare la posizione assicurativa costituita". L'EV rispose con lettera del 22 set- tembre, apparentemente da lui stesso sottoscritta, che dal 6 timbro datario risulta pervenuta il giorno successivo all'ente previdenziale, con la quale "in riferimento alla • Vs. Prot. n° 13766/77/Prv", e dando quindi espressamente at- to di avere ricevuto la comunicazione di cui sopra - assi- curò che avrebbe provveduto. E' stata quindi acquisita la prova certa in ordine, oltre che all'avvenuto invio della raccomandata in questione all'indirizzo dell'EV, alla piena presa di cono- scenza, da parte di quest'ultimo, dell'atto stesso. Non può assumere perciò alcuna rilevanza la mancata esibizione della ricevuta di ritorno. -Si impone quindi in accoglimento del primo motivo del ri- corso, restando assorbito il secondo la cassazione della sentenza impugnata con rinvio della causa ad altro giudice, che si designa nella Corte d'appello Salerno, che accerterà se il contenuto della lettera valga come "intimazione" a sa- nare la morosità. Alla stessa Corte si demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara as- sorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, al- la Corte d'appello di Salerno. Così deciso in Roma il 13 maggio 2002. Il consigliere estensore Il presidente Palestin Verlin. mug~~ Gusic h elle IL CANCELLERE Depositate in a lleria, $11 OTT. 2002 LIERE