Sentenza 11 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, l'esistenza del "fumus commissi delicti" viene meno quando il reato presupposto risulti estinto per prescrizione, in quanto la causa di estinzione esclude la possibilità di configurare astrattamente la esistenza delle condizioni di legittimità del vincolo cautelare reale. (Fattispecie in materia di intestazione fittizia di beni, aggravata dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in L. n. 203 del 1991).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/02/2015, n. 11324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11324 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 11/02/2015
Dott. LOMBARDO Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - N. 357
Dott. RECCHIONE Sandra - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 49254/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OV OV N. IL 21/07/1980;
OV RO N. IL 04/09/1975;
avverso l'ordinanza n. 1212/2014 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 17/10/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RECCHIONE Sandra;
sentite le conclusioni del PG Dott. Pinelli Mario, che conclude per la inammissibilità.
udito il difensore avv. Mariano Lucio Sena che insiste nei motivi di ricorso e si riporta alla memoria depositata il 5.2.15. RITENUTO IN FATTO
1. Il tribunale del riesame di Napoli provvedendo in ordine alla istanza di appello presentata nell'interessa di RO OV e RO EN avverso il rigetto della istanza di revoca del sequestro preventivo emesso dal Gip confermava il provvedimento. I RO risultavano indagati per il reato di cui all'art. 12 quinquies della L. n. 356 del 1992 aggravato dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 in quanto ritenuti intestatari fittizi di beni riconducibili a MA EN condannato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. I beni in questione venivano sequestrati ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies della in quanto ritenuti riconducibili alla disponibilità del MA EN e sproporzionati rispetto ai redditi degli intestatari fittizi.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato che denunciava.
2.1. vizio di motivazione in ordine alla carenza di indicazioni relativa alla attendibilità dei collaboratori di giustizia le cui dichiarazioni componevano il quadro indiziario posto a sostegno della misura;
in particolare si censurava il passaggio della motivazione che induceva da alcune discrasie nella progressione dichiarativa dei collaboratori un sintomo di genuinità e spontaneità del raccolto dunque di attendibilità; si censurava anche la assenza di riscontri obiettivi alle dichiarazioni accusatorie e la valorizzazione della disponibilità di contante da parte dei Privitera, letta dalla difesa come una sorta di inversione della prova in ordine alla capacità di acquisto di determinati beni.
2.2.Si lamentava inoltre l'illegittimità del calcolo della prescrizione. Il reato previsto dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies è infatti un reato istantaneo la cui consumazione doveva farsi risalire alla attribuzione fittizia dei beni senza che possa assumere alcuna rilevanza il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa.
2.3. Con memoria depositata il 5 febbraio 2015 la difesa dei RO ribadiva le ragioni esposte nel ricorso a sostegno decorso del termine di prescrizione in relazione al reato presupposto del sequestro preventivo contestato, ovvero il delitto di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies: prescritto il reato presupposto della confisca ex L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies venivano a mancare i presupposti per la applicazione del sequestro preventivo. La Corte territoriale aveva dichiarato la prescrizione del reato contestato ai RO giustificando il vincolo cautelare sulla base della condanna definitiva inflitta in altro procedimento al MA EN per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Permesso che i provvedimenti in ordine al sequestro preventivo anche finalizzato alla confisca prevista dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies della sono ricorribili per cassazione solo per violazione di legge e che, dunque, le censure proposte in ordine alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia devono ritenersi inammissibili, il ricorso è fondato nella parte in cui deduce l'inesistenza dei presupposti applicativi del vincolo reale.
1.1. Il collegio condivide il consolidato orientamento della Corte di cassazione che in relazione al vincolo cautelare reale previsto dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies richiede la necessità del fumus del reato presupposto, ovvero della astratta configurabilità del rato per cui si procede. Ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili a sensi di tale articolo, è infatti necessario accertare, l'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato, di uno dei reati in esso indicati e, quanto al periculum in mora, la presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi (Cass., Sez. 1^, 14 gennaio 2009, Barrazzo, rv. 243544; Cass. sez. un, n. 920 del 17/12/2003, dep 2004, Rv. 226492; Cass. sez 1, n. 19516 del 01/04/2010 Rv. 247205; Cass. Sez. 1, n. 16207 del 11/02/2010, Rv. 247237). L'esistenza del fumus del reato per cui si procede, ovvero la sua "astratta configurabilità" viene meno quando il reato che condiziona la legittimità del vincolo cautelare è estinto per prescrizione, dato che la causa di estinzione vanifica la possibilità di ritenere astrattamente configurabile il reato per cui si procede, presupposto della cautela reale.
1.2. Nel caso di specie la Corte territoriale ha riconosciuto il decorso del termine massimo di prescrizione in relazione al trasferimento fraudolento della società e dei beni immobili acquistati in epoca antecedente al 2005 "ma non per quelli acquistati successivamente". Inoltre ha giustificato il vincolo cautelare sulla base dell'accertamento della responsabilità del MA EN in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p.; tale evenienza nella prospettiva del collegio di merito era sufficiente a dimostrare "la riconducibilità dei beni al MA a prescindere dal fatto che sussistesse una causa di non procedibilità a favore dei RO".
1.3. La motivazione offerta nel provvedimento impugnato si presenta in parte carente ed in parte contrastante con i presupposti di legge che regolano la applicazione del vincolo cautelare reale finalizzato alla confisca c.d. "allargata". È carente nella misura in cui non chiarisce se i fatti successivi al 2005, ritenuti non prescritti, siano ascrivibili alla fattispecie contestata ai RO (ovvero il reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies) e dunque idonei a costituire il presupposto del vincolo cautelare in contestazione.
È non coerente con i presupposti di legge che regolano l'istituto del sequestro finalizzato alla confisca ex L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies nella parte in cui ritiene irrilevante la prescrizione del reato presupposto ancorando il vincolo ad un delitto per cui non si "procede", ma si "è proceduto" in altro procedimento, ovvero l'associazione mafiosa contestata al MA EN, colui al quale i beni intestati ai RO sarebbero riconducibili.
1.4. Il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato con rinvio affinché la Corte territoriale valuti nuovamente se i fatti non prescritti per cui si procede, imputabili ai RO, siano idonei a configurare il fumus del reato presupposto del vincolo reale;
condizione questa imprescindibile per l'applicazione della cautela essendo illegittima la giustificazione del vincolo cautelare in ragione dell'accertamento di un reato per il quale non si procede, ma si è proceduto a carico di altri (il MA EN) in altro procedimento.
1.5. Il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al tribunale di Napoli per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2015