Sentenza 22 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/2003, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 0 8 9 9 / 0 3 LA CORT SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto RZA CIVILEY Opposizione agli atti esecutivi Composta dagli Ill.mi Si ri, 03 R.G.N. 3798/01 Dott. Vincenzo CARBONE Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Cron. 1912 Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Rel. Consigliere Rep. 295 Ud. 05/11/02 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: UC MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso il sig GI DI, difesa dall'avvocato DEMETRIO ROSSETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MONTE PASCHI DI SIENA SPA, con sede in Siena, in persona del Dott. Ignazio D'Addabbo, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BOEZIO 6, presso 10 studio dell'avvocato MASSIMO LUCONI, difesa dall'avvocato FERDINANDO BRACCIALE, giusta procura speciale per Notar 2002 Giuseppe Cardinali di Bari del 21/02/01 rep. n. 27749; 2090 controricorrente 1 nonchè
contro
I.FI.M. SPA Istituto Finanziario del Mezzogiorno SpA, con sede in Napoli, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell'avvocato IGNAZIO ABRIGNANI, difesa dall'avvocato PASQUALE TOMACELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1861/00 del Tribunale di LECCE, emessa il 18/03/00 e depositata il 26/05/00 (R.G. 1241/99); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/11/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Pasquale TOMACELLI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA, confermate in Camera di Consiglio dal P.M. Dott. Massimo FEDELI, che ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. Svolgimento del processo e Motivi della decisione 1. Il tribunale di Lecce, con sentenza del 26 mag- gio 2000, ha dichiarato inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta da MA RE contro la spa Monte dei Paschi di Siena per impugnare l'ordi- nanza del giudice dell'esecuzione, emessa con ordinanza fuori udienza del 6 novembre 1997, che aveva disposto la vendita all'incanto di beni immobili pignorati in danno della RE. Il tribunale ha ritenuto che l'opposizione era sta- ta proposta oltre il termine di cinque giorni, decor- rente dalla data dell'ordinanza di assegnazione, che l'opponente non aveva fornito la prova della data in cui aveva avuto conoscenza di questo provvedimento e che la pubblicità legale data al provvedimento era av- venuta venti giorni prima dell'incanto fissato per il 23 maggio 1998. 2. MA RE ha proposto ricorso con il qua- le ha chiesto che la sentenza sia cassata, addebitando alla decisione i seguenti errori: a) non avere conside- rato che l'ordinanza, che aveva disposto la vendita dei beni pignorati, in quanto emessa fuori udienza, doveva essere comunicata ad essa debitrice;
b) che non avere rilevato la nullità dell'atto di pignoramento.. Resistono con controricorso la spa I.F.I.M. (Isti- tuto Finanziario del Mezzogiorno) e la spa Monte dei Paschi di Siena.
3. Ricorrendo una delle ipotesi di cui all'art. 375 proc. civ., gli atti sono stati rimessi al P.M. cod. 3 per le sue conclusioni sulla controversia ed il P.M. ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato per ma- nifesta infondatezza.
4. L'art. 323 cod. proc. civ. considera il ricorso per cassazione un mezzo ordinario di impugnazione, nel senso che la possibilità della sua proposizione impedi- sce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma non in quello che il ricorso per cassazione è un mezzo di gravame. Questa specificazione consente di escludere che i l ricorso per cassazione introduca una terza istanza di giudizio, perché con esso non si potrà mai far valere la sola ingiustizia della sentenza impugnata, ma sol- tanto gli errori nel procedere e nel giudicare. Si par- la a questo proposito di critica vincolata ed a cogni- zione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio.
4.1. Dalle considerazioni che precedono la giuri- sprudenza di questa Corte ha fatto discendere il prin- cipio che nel caso in cui la decisione impugnata sia fondata su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna logicamente e giuridicamente suf- ficiente a sorreggerla, il ricorso deve rivolgersi con- tro ciascuna di queste, in quanto l'eventuale accogli- mento del ricorso non toccherebbe le ragioni non censu- 4 rate e la decisione impugnata resterebbe ferma in base ad esse: sent. 23 settembre 1996, n. 8405; 9 dicembre 1994, n. 10555, 26 marzo 2001, n. 4349, tra le più re- centi.
4.2. Nella fattispecie che si sta esaminando il ri- corrente ha censurato solo la giustificazione adottata dalla sentenza impugnata, secondo la quale era onere dell'opponente fornire la prova della data in cui aveva avuto notizia dell'ordinanza di vendita, ma non quella che la pubblicità legale compiuta escludeva la tempe- stività della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi. La duplicità delle ragioni del decidere è messa in evidenza nella sentenza dall'uso dell'espressione "Ma vi è di più", adoperata nel significato di aggiunta al- la ragione precedente. La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, si regge sulla giustificazione che la pubblicità legale aveva assicurato alla RE la conoscenza dell'at- to presupposto alla fissazione della vendita. La censura contenuta del motivo di ricorso, pertan- to, è inammissibile. Questo accertamento assorbe l'esame della seconda censura sollevata con il ricorso, 5. Conclusivamente, il ricorso è manifestamente in- 5 fondato e deve essere rigettato. Le spese di questo giudizio sono poste а carico della ricorrente, in base alla regola della soccomben- za.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al rimborso delle spese di questo giudizio, che li- quida in € 74.00 oltre onorari liquidati in € 1.000,00, per ciascuno dei controricorrenti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 5. novembre 2002. Luigi Francesco Di Nanni, Est. Il Presidente NI CANCELLIERE C1 Innocence Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 GEN. 2003 Oggi IL CANCELLERE C1 Innocenzo Battista CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 20-5-2003 serie 4 al n. 19347 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto RiccT