Sentenza 30 gennaio 2003
Massime • 1
L'art. 2 della legge n.89 del 2001, nel riconoscere il diritto ad un'equa riparazione per il pregiudizio che la parte di un processo abbia subito a seguito dell'irragionevole protrarsi del procedimento, esclude ogni influenza del lasso temporale precedente al termine ritenuto ragionevole (lasso temporale che, per l'effetto, non può ritenersi cumulabile con il successivo periodo esulante da tale canone di ragionevolezza), tale delimitazione conformandosi puntualmente a quanto disposto nell'art.6 della Convenzione europea, il quale, nel sancire il diritto ad ottenere la definizione della lite entro un termine ragionevole, comporta che tale diritto può legittimamente dirsi violato solo per effetto e a partire dal superamento del medesimo termine.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2003, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso principale proposto da:
LI MA, SA e MA GA RZ, elettivamente domiciliate in Roma, via delle Cave n. 55, presso l'avv. LI Curtilli, che, con gli avv.ti Raffaele Mancini e Claudio Defilippi, le difende per procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
Ministero della giustizia, in persona del Ministro, per legge difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma via dei Portoghesi n. 12;
- resistente - e sul ricorso incidentale proposto dal Ministero della giustizia, in persona del Ministro, come sopra difeso e domiciliato;
- ricorrente -
contro
LI MA, SA e MA GA RZ;
- intimate -
per la cassazione del decreto della Corte d'appello di Genova del 31 gennaio-5 febbraio 2002;
sentiti:
il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Maurizio De Stefano, con delega, per le RZ, e l'avv. Antonio Palatiello, per l'Amministrazione;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Antonietta Carestia, il quale ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LI MA, SA, GA MA e MA GA RZ, in pendenza di giudizio instaurato il 23 maggio 1988 dinanzi al Tribunale di Pistoia per ottenere la condanna dell'Amministrazione provinciale all'osservanza di oneri inerenti a legato d'immobile, il 12 ottobre 2001 hanno presentato ricorso alla Corte d'appello di Genova, reclamando, a norma dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89, un'equa riparazione per l'irragionevole durata di detta causa, in violazione dell'art. 6 paragrafo 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955 n. 848). La Corte d'appello, con decreto depositato il 5 febbraio 2002, ha dichiarato inammissibile la domanda di MA GA RZ, per difetto di procura al difensore;
ha respinto la domanda di GA MA RZ, per non avere la stessa assunto la qualità di parte davanti al Tribunale di Pistoia;
ha accolto le domande di LI MA ed SA RZ, condannando il convenuto Ministero della giustizia al pagamento in loro favore della complessiva somma di euro 8.000, oltre euro 1.200 per rimborso delle spese processuali;
ha compensato tali spese fra le altre parti.
La Corte di Genova ha fra l'altro osservato che il lungo protrarsi della causa dinanzi al Tribunale di Pistoia, pur tenendosi conto della difficoltà delle questioni dibattute, era riferibile solo in parte al comportamento dei contendenti (i quali avevano avanzato reiterate richieste di rinvio), mentre, in misura prevalente, era dipeso da evenienze di tipo oggettivo (intervento di terzi e decesso di un difensore) od addebitabili all'organizzazione dell'Ufficio giudiziario, ed aveva comportato un'evidente n. inadeguatezza della risposta alla domanda di giustizia, con un'eccedenza di circa otto anni rispetto al termine ragionevole;
ha poi rilevato che il danno sofferto da LI MA ed SA RZ era di ordine essenzialmente morale, in carenza di deduzioni e prove sul verificarsi di un pregiudizio anche patrimoniale.
LI MA, SA e MA GA RZ, con ricorso notificato il 17 aprile 2002, hanno chiesto la cassazione del predetto decreto.
Il Ministero della giustizia, con atto notificato il 24 maggio 2002, ha replicato con controricorso ed ha contestualmente proposto ricorso incidentale.
Le RZ hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. Le ricorrenti principali, con tre motivi, criticano la Corte di Genova:
- per non aver preso in considerazione, al fine della determinazione dell'indennizzo, l'intera durata (tredici anni) del processo dinanzi al Tribunale di Pistoia;
- per aver imputato anche alle parti il prolungarsi della causa, non considerando che il giudice ha il potere-dovere di assicurare la ragionevole durata del processo, evitando rinvii inutili od eccessivi;
- per aver compensato le spese, con violazione degli arti 50 e 34 della Convenzione europea, ove prevedono la gratuità dei ricorsi alla Corte di Strasburgo e l'impegno degli Stati contraenti a non ostacolare la tutela dei diritti contemplati dalla Convenzione medesima.
Il ricorso di MA GA RZ è inammissibile, dato che non formula censure avverso la declaratoria d'inammissibilità della sua domanda, resa dalla Corte d'appello di Genova per mancanza di mandato al difensore, e che l'unico motivo pertinente in assenza di contestazioni avverso detta declaratoria, quello cioè relativo alla compensazione delle spese processuali, non è assistito da interesse, in quanto tale compensazione è del tutto favorevole all'istante, una volta che rimanga ferma la pronuncia d'inammissibilità della sua iniziativa giudiziale. Il ricorso di LI MA ed SA RZ è infondato. Il primo motivo trascura che l'art. 2 della legge n. 89 del 2001 accorda equa riparazione per il pregiudizio che la parte subisca a seguito dell'irragionevole protrarsi della contesa, escludendo ogni influenza al lasso temporale corrispondente al termine ragionevole, e che tale delimitazione puntualmente si conforma all'art. 6 della Convenzione europea, il quale stabilisce il diritto di ottenere la definizione della lite entro un termine ragionevole, e, dunque, risulta violato solo per effetto ed a partire dal superamento del termine stesso.
Il secondo motivo è generico, non considera che la Corte di Genova ha determinato in otto anni l'entità del superamento di detto termine ragionevole, così attribuendo marginale rilevanza al contegno dilatorio delle parti e non dimenticando il compito del giudice di negare rinvii superflui od eccessivi, e comunque non specifica quali errori infirmerebbero l'indicato calcolo. Il terzo motivo non è ammissibile, perché muove da una premessa priva di rispondenza nella decisione impugnata, la quale, nel rapporto fra LI MA ed SA RZ e l'Amministrazione della giustizia, non ha compensato le spese processuali, accordandone alle parti vittoriose il rimborso.
Il ricorso incidentale, con due motivi, rispettivamente addebita alla Corte d'appello la violazione dell'art. 4 della legge n. 89 del 2001, che ad avviso del Ministero della giustizia non consentirebbe di agire per l'equa riparazione in pendenza del grado del processo di cui si denunci l'irragionevole durata, e la violazione dell'art. 2 della stessa legge, in relazione all'art. 2056 cod. civ., sotto il profilo che detta riparazione non avrebbe potuto essere riconosciuta sulla sola base dell'accertamento dell'eccessiva lunghezza della causa, nella radicale assenza di prove circa il verificarsi di un effettivo nocumento per le parti. Il ricorso è infondato, con riguardo ad entrambe le censure.
Quanto alla prima deduzione, si rileva, in adesione ad orientamento già espresso da questa Corte, che l'art. 4 della legge n. 89 del 2001, ammettendo la proponibilità della domanda di riparazione
"durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata", non pone limiti od eccezioni che autorizzino a considerare ostativa alla domanda medesima la riferibilità del denunciato ritardo proprio al grado od alla fase del processo al momento in corso, e, quindi, sulla scorta dell'ampio significato di detta espressione, va inteso nel senso di consentire anche in quella ipotesi la formulazione della richiesta indennitaria. Gli inconvenienti prospettati dal Ministero come effetti di detta interpretazione, e cioè la possibilità d'interferenza della domanda di riparazione sul procedimento in corso, ove induca il giudice ad astenersi, e la possibilità di una reiterazione della stessa domanda nel corso di un determinato grado, sono suscettibili di trovare rimedio nelle sedi del riscontro dei presupposti dell'astensione e dell'esame dell'ammissibilità e del fondamento di un'ulteriore iniziativa indennitaria, e, comunque, non legittimano il superamento del chiaro dato letterale.
L'esegesi proposta dal ricorrente incidentale porterebbe del resto a risultati anomali, in contrasto con la ratio legis ed implicanti dubbi di costituzionalità, in quanto lascierebbe priva di tutela la parte che subisca, in un grado del giudizio, un processo senza fine, con disparità di trattamento rispetto alla parte che ne ottenga la definizione dopo un termine non ragionevole.
Quanto al secondo motivo del ricorso incidentale, si osserva che l'Amministrazione, dopo condivisibili affermazioni circa l'insorgenza del diritto ad equa riparazione solo se l'irragionevole durata della causa abbia provocato un danno patrimoniale o non patrimoniale, e circa il connesso onere della parte istante di dedurre e dimostrare il relativo evento quale concorrente elemento costitutivo del credito addotto in giudizio, da atto che la prova può essere desunta da elementi presuntivi, vale a dire da circostanze note che evidenzino la rilevante probabilità del determinarsi del fatto ignoto secondo criteri di regolarità causale (id quod plerumque accidit).
Ne consegue, ove si verta in tema di danno morale per preoccupazioni, tensioni o disagi subiti dalla persona fisica in dipendenza della troppo lunga attesa della conclusione della controversia, e quindi di pregiudizio per sua natura insuscettibile di una dimostrazione diretta, che l'accertamento del giudice del merito sull'irragionevole durata della lite e sull'entità del superamento del termine ragionevole, in un contesto in cui non si trascurino l'oggetto della contesa e le posizioni delle parti, basta a conferire alla successiva affermazione del verificarsi di quel pregiudizio la consistenza di un logico convincimento, sia pure implicitamente argomentato, in ordine alla probabilità del prodursi degli indicati turbamenti psichici secondo parametri di normalità causale.
La reciprocità della soccombenza rende equa la compensazione delle spese di questa fase processuale.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile quello proposto da MA GA RZ, rigetta gli altri, e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione prima civile, il 12 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2003