Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2003, n. 1398
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Sentenza 30 gennaio 2003

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L'art. 2 della legge n.89 del 2001, nel riconoscere il diritto ad un'equa riparazione per il pregiudizio che la parte di un processo abbia subito a seguito dell'irragionevole protrarsi del procedimento, esclude ogni influenza del lasso temporale precedente al termine ritenuto ragionevole (lasso temporale che, per l'effetto, non può ritenersi cumulabile con il successivo periodo esulante da tale canone di ragionevolezza), tale delimitazione conformandosi puntualmente a quanto disposto nell'art.6 della Convenzione europea, il quale, nel sancire il diritto ad ottenere la definizione della lite entro un termine ragionevole, comporta che tale diritto può legittimamente dirsi violato solo per effetto e a partire dal superamento del medesimo termine.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2003, n. 1398
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1398
    Data del deposito : 30 gennaio 2003

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