Sentenza 14 dicembre 2018
Massime • 1
È inammissibile la richiesta di revisione intesa a far valere l'estinzione per prescrizione del reato maturata durante il giudizio, ma non rilevata d'ufficio né dedotta dalla parte. (Conf. S.U. n. 6019/93, Rv. 193421)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/2018, n. 8250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8250 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2018 |
Testo completo
08250-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ADRIANO IASILLO - Presidente Sent. n. sez. 4807/2018 CC 14/12/2018 GIACOMO ROCCHI Relatore - FR CENTOFANTI R.G.N. 52561/2017 GA DI UR FR ALIFFI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO FR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/02/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG d.ssa NA Casella che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso R RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli dichiarava inammissibile la domanda proposta nell'interesse di SA CO di revisione della sentenza della Corte di appello di Salerno di condanna per il delitto di cui agli artt. 110 e 605 cod. pen.. La domanda era fondata sull'intervenuta prescrizione del delitto prima della pronuncia della sentenza della sentenza. La Corte territoriale rilevava che non si trattava di motivo rientrante nell'invocato art. 630 lett. c) cod. proc. pen., non venendo dedotta una prova nuova né potendo il giudice della revisione rimettere in termini l'imputato rispetto ad una difesa carente nel processo principale. -2. Ricorre per cassazione CO SA personalmente il ricorso è precedente all'entrata in vigore della riforma che impone la presentazione del ricorso per cassazione a mezzo di difensore abilitato sottolineando che nel processo di cognizione il coimputato AR aveva chiesto alla Corte di appello di Salerno il riconoscimento della prescrizione, cosicché era inesatto affermare che il tema non fosse stato proposto, con effetto estensivo anche nei confronti degli altri imputati. Di conseguenza, si era in presenza di prova nuova ai sensi dell'art. 630, lett. c) cod. proc. pen.. 3. Il Procuratore Generale, d.ssa NA Casella, nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. L'omissione della declaratoria di prescrizione in sede di giudizio di appello non può essere fatta valere come causa di revisione della sentenza in quanto il giudicato copre il dedotto e il deducibile, con la conseguenza che, in tal caso, in assenza di elementi di novità, la richiesta di revisione è inammissibile. (Sez. 5, n. 37268 del 15/06/2010 dep. 19/10/2010, Caruson, Rv. 248636); più in - generale, pur in presenza di una mutata struttura del giudizio di revisione che, come è noto, prevede ora una fase preliminare che si svolge dinanzi alla Corte a d'appello giudice competente per la revisione, volta ad effettuare un vaglio di ammissibilità, seguito poi dal giudizio di revisione al quale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 465 cod. proc. pen. e si conclude con una pronuncia 2 di sentenza, la giurisprudenza di questa Corte è concorde nell'affermare che la delibazione dell'ammissibilità dell'istanza concerne la verifica della potenzialità G delle nuove prove a pervenire ad una pronuncia di proscioglimento ex art. 529, 530 e 531 cod. proc. pen. (art. 631 cod. proc. pen.). Di conseguenza, per manifesta infondatezza della richiesta di revisione che ne determina l'inammissibilità, deve intendersi l'evidente inidoneità delle ragioni poste a suo fondamento a consentire una verifica circa l'esito del giudizio nei termini di cui all'art. 631 cod. proc. pen. In altri termini, l'inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen. sussiste, dunque, solo quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio nel senso di pervenire ad un epilogo tra quelli indicati nell'art. 631 cod. proc. pen. In linea di principio deve ammettersi che le prove nuove idonee ad innescare il giudizio di revisione non sono soltanto quelle che conducono al proscioglimento nel merito, ma anche quelle che determinano una causa di proscioglimento ex art. 529, 530 e 531 cod. proc. pen. e, dunque, anche quelle che determinano la prescrizione del reato, stante il chiaro disposto normativo. Non di meno, con riferimento alla causa estintiva della prescrizione del reato, questa Corte di legittimità ha ritenuto inammissibile dedurre per la prima volta una causa di estinzione per prescrizione in sede di revisione, laddove nel giudizio la prescrizione era già maturata, poiché il dispositivo di revisione non ha la funzione di "rimettere in termini" rispetto al contenuto carente delle difese svolte nel giudizio giunto all'accertamento che si chiede di modificare (Sez. 3, n. 43421 del 28/10/2010, P., Rv. 248726). Nella pronuncia si osserva che la revisione è pur sempre un mezzo d'impugnazione straordinario e non un rimedio utilizzabile per dedurre o fare valere successivamente qualsiasi negligenza della parte od omesso rilievo del giudice ancorché non diretta al riconoscimento dell'innocenza del condannato, tanto più che l'art. 637 comma 3 cod. proc. pen. vieta di pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 2.000 (duemila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Я Corte Cost. n. 186 del 2000). 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il spese processuali e della somma di euro 2.000 alla Così deciso il 14 dicembre 2018 Il Consigliere estensore Giacomo RocchiRek DEPOSITATA IN CANCELLERIA 25 FEB 2019 E IL CANCELLIERE R P FA AE 4 ricorrente al pagamento delle Cassa delle ammende. Il Presidente Adriano Iasillo J ill