Sentenza 15 giugno 2010
Massime • 1
L'omissione della declaratoria di prescrizione in sede di giudizio di appello non può essere fatta valere come causa di revisione della sentenza in quanto il giudicato copre il dedotto e il deducibile con la conseguenza che, in tal caso, in assenza di elementi di novità, la richiesta di revisione è inammissibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/06/2010, n. 37268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37268 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 15/06/2010
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1009
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - N. 745/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RU NN N. IL *27/09/1952*;
avverso l'ordinanza n. 1978/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 27/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 27 ottobre 2009 la Corte d'Appello di Napoli ha rigettato l'istanza di revisione, proposta da RU NN, della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti il *19 marzo 2008* e passata in giudicato il successivo 24 luglio. Con l'istanza di revisione il RU\ aveva inteso far valere il fatto estintivo realizzatosi, prima ancora del giudizio di secondo grado, per effetto della prescrizione del reato ascrittogli. La Corte d'Appello ha motivato il diniego osservando che il giudicato copre il dedotto e il deducibile;
quanto alla specifica causa di estinzione del reato addotta dall'istante, si è richiamata al principio giurisprudenziale - fatto proprio anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 6019 in data 11 maggio 1993 - secondo cui non è ammissibile la richiesta di revisione intesa a far valere una causa estintiva del reato verificatasi anteriormente alla decisione di condanna, ove la causa stessa fosse già deducibile o rilevabile nella competente sede processuale.
Ha proposto personalmente ricorso per cassazione il RU\, deducendo censure riconducibili a un solo motivo. Con esso sostiene la diversità della fattispecie, rispetto a quelle già esaminate dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto nel presente caso l'avvenuta maturazione del termine prescrizionale in epoca anteriore all'emissione del decreto di citazione in appello ha dato luogo, a suo dire, alla abnormità di quest'ultimo atto: così profilandosi un'ipotesi il cui carattere straordinario avrebbe dovuto essere tenuto in considerazione dal giudice della revisione. Il ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza. Il compimento del termine di prescrizione, costituendo una causa di estinzione del reato, dispiega i suoi effetti sul terreno del diritto sostanziale, mentre per nulla inficia gli atti processuali compiuti dopo il suo verificarsi. Ciò, d'altra parte, risponde anche ad un'esigenza logica chiaramente intuibile in quanto la causa estintiva del reato, per poter operare, deve essere rilevata e dichiarata dal giudice ai sensi dell'art. 129 c.p.p.: il che richiede il regolare espletamento degli atti del processo, in mancanza dei quali non sarebbe possibile pervenire al proscioglimento.
Non è, conseguentemente, ipotizzabile alcuna abnormità - ne' vizio di altro genere - del decreto di citazione in appello, quand'anche esso sia stato emesso dopo la maturazione del termine prescrizionale, ciò appartenendo al normale sviluppo del procedimento. La prescrizione, se effettivamente compiutasi, avrebbe dovuto essere dichiarata dal giudice in esito al procedimento di appello;
ma l'omissione di tale declaratoria non può essere fatta valere come causa di revisione della sentenza, in quanto - come esattamente osservato dalla Corte di merito - il giudicato copre il dedotto e il deducibile: onde, in assenza di elementi di novità, l'istanza di revisione si rende inammissibile (tale è, in effetti, il valore della pronuncia impugnata, malgrado l'improprietà della formula "rigetta l'istanza" adottata nel dispositivo).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2010