Sentenza 28 ottobre 2010
Massime • 1
È inammissibile la richiesta di revisione intesa a far valere l'estinzione per prescrizione del reato, maturata durante il giudizio ma non rilevata d'ufficio né dedotta dalla parte, non potendo dilatarsi il concetto di "prova nuova" fino a ricomprendervi una causa estintiva non dedotta né rilevata tempestivamente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/2010, n. 43421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43421 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 28/10/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1412
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 15141/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di P.F. , nato a (omesso)
;
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro del 16 marzo del 2010;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
letta la requisitoria del Procuratore Generale Dott. Baglione Tindari, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. letti il ricorso e l'ordinanza denunciata, osserva quanto segue. IN FATTO
La Corte d'appello di Catanzaro, con ordinanza del 16 marzo del 2010, dichiarava inammissibile perché manifestamente infondata l'istanza di revisione della sentenza n. 449 del 2005 pronunciata nei confronti di P.F. , con cui il predetto era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, quale responsabile di tentata violenza sessuale ai danni di B.A. .
A fondamento della decisione osservava che il certificato medico richiamato dall'istante, da cui emergeva che nulla di obiettivo era stato rilevato nei confronti della parte lesa, non esplicitamente valutato nel giudizio di cognizione, non era comunque una prova decisiva idonea ad inficiare il giudizio di attendibilità della vittima.
Ricorre per Cassazione il P. per mezzo del proprio difensore deducendo:
la violazione dell'art. 630 c.p.p., lett. C, ed omessa motivazione sul punto per avere la Corte omesso di considerare e motivare in ordine alla circostanza che il reato ascritto si era prescritto prima della decisione e tale causa estintiva, non valutata dal giudice della cognizione, poteva costituire motivo di revisione;
illogicità della motivazione sulla non decisività del certificato medico che i giudici della cognizione avevano omesso di valutare, la violazione dell'art. 127 c.p.p. per avere la Corte adottato il provvedimento senza l'instaurazione del contraddittorio. IN DIRITTO
Con riferimento al primo motivo si rileva che, secondo l'orientamento di questa Corte (Cass. N. 6304 del 1996) è inammissibile la richiesta di revisione intesa a fare valere una causa estintiva del reato,quale ad esempio la prescrizione maturata prima della sentenza di condanna, ma non dedotta dalla parte o rilevata dal giudice e ciò perché il concetto di prova nuova non può essere dilatato fino al punto di comprendere anche la prescrizione maturata prima della decisione ma non dedotta dalla parte o rilevata dal giudice. Invero la revisione è per sempre un mezzo d'impugnazione straordinario e non un rimedio utilizzabile per dedurre o fare valere successivamente qualsiasi negligenza della parte o omesso rilievo del giudice ancorché non diretta al riconoscimento dell'innocenza del condannato, tanto più che l'art. 637 c.p., comma 3, vieta di pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio. La prescrizione, essendo legata al decorso del tempo nel senso che assume rilevanza solo a partire da un determinato momento, non può essere assimilata alle prove acquisite al processo ma non valutate, le quali, secondo qualche decisione di questa Corte, non rientrerebbero nel divieto di cui all'art. 637 c.p.p., comma 3 (Cass.28 maggio 1996, Di Fabio).
Con riferimento al secondo motivo la Corte territoriale con motivazione adeguata ha ritenuto non decisivo il referto medico da cui emergeva che "nulla di obiettivo" era stato riscontrato sulla persona offesa perché non idoneo ad inficiare la valutazione di attendibilità della persona lesa e perché la responsabilità si fondava anche su altri elementi.
Con riguardo al terzo moto si osserva che, secondo l'orientamento di questa Corte (Cass. N. 21296 del 2010; n. 5609 del 2009; n. 26967 del 2005;) in tema di revisione, le valutazioni preliminari di inammissibilità della richiesta possono essere compiute anche "de plano", spettando alla Corte di appello l'adozione del rito camerale con la garanzia del contraddittorio per i casi d'inammissibilità che non siano di evidente ed immediato accertamento.
Nel caso in esame la prescrizione non può essere assimilata alle prove acquisite e non valutate ed il certificato medico già acquisito non è stato considerato prova decisiva.
Pertanto legittimamente si è fatto ricorso alla procedura de plano. Dall'inammissibilità del ricorso discende l'obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in Euro 1000,00, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2010