Cass. civ., sez. III, sentenza 22/03/2001, n. 4112
CASS
Sentenza 22 marzo 2001

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La liquidazione del danno per punto d'invalidità sulla scorta delle tabelle elaborate nei diversi uffici giudiziari si fonda sul potere del giudice di far ricorso al criterio equitativo previsto dall'art. 1226 cod. civ.. Tuttavia se la parte indica al giudice, tra quelle elaborate presso il medesimo od altro ufficio giudiziario, la tabella che a suo parere è meglio idonea alla liquidazione del danno e ne spieghi il perché, la decisione ancorata ad una tabella diversa deve contenere la motivazione della scelta operata e questa dev'essere basata su un criterio non illogico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 22/03/2001, n. 4112
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4112
    Data del deposito : 22 marzo 2001

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