Sentenza 22 marzo 2001
Massime • 1
La liquidazione del danno per punto d'invalidità sulla scorta delle tabelle elaborate nei diversi uffici giudiziari si fonda sul potere del giudice di far ricorso al criterio equitativo previsto dall'art. 1226 cod. civ.. Tuttavia se la parte indica al giudice, tra quelle elaborate presso il medesimo od altro ufficio giudiziario, la tabella che a suo parere è meglio idonea alla liquidazione del danno e ne spieghi il perché, la decisione ancorata ad una tabella diversa deve contenere la motivazione della scelta operata e questa dev'essere basata su un criterio non illogico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/03/2001, n. 4112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4112 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
HI AN, BI EC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato MARIO PAPADIA, difesi dall'avvocato SALVATORE ARMENIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
GARAVENTA GIANAN, IMP. EDILE GIANAN GARAVENTA SPA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato GINO DE PAZ, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
ALLIANZ SUBALPINA SPA, corrente in Torino, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA S. GIOVANNI IN LATERANO 6, presso lo studio dell'avvocato GUIDO CIPRIANI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIOVANNI PRETI, giusta procura speciale per Notar IO IO di Torino del 02/07/98 rep. n. 33482;
- controricorrente -
nonché contro
ITALIANA INCENDIO VITA & RISCHI DIVERSI SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1087/97 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 26/02/97 e depositata il 11/04/97 (R.G. 193/92);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/00 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Guido CIPRIANI;
udito l'Avvocato Guido ROMANELLI (per delega Avv. Enrico ROMANELLI);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1. - Il tribunale di Milano, con sentenza del 6.12.1990, pronunciava sulla domanda di condanna al risarcimento del danno che i coniugi CC e NI avevano proposto con la citazione notificata il 13.2.1985.
Il tribunale accertava che il 14.6.1982 CO CC era rimasto vittima di un incidente: mentre passava su un molo, un masso frangiflutti malamente sistemato era rovinato su di lui e gli aveva schiacciato la gamba destra.
Dall'incidente non erano però derivati danni alla moglie. La responsabilità andava imputata a due dei convenuti, la società LL S.p.A. e CO NT, rispettivamente committente ed appaltatore dei lavori di costruzione del molo;
non erano invece direttamente obbligati al risarcimento i loro due assicuratori, pure convenuti in giudizio, cioè la Compagnia di assicurazioni Allianz e la società Italiana incendio, vita e rischi diversi.
La domanda di CC era quindi accolta in confronto dei primi due convenuti e rigettata nei confronti degli altri, la domanda di NI era rigettata in confronto di tutti.
Ciascuno dei soccombenti era condannato a rimborsare spese del giudizio alle altre parti.
1.1. - La determinazione e liquidazione dei danni erano compiute dal tribunale nei seguenti termini.
Il danno patrimoniale veniva liquidato in complessive L. 66.123.000, così ripartite:
- a) L. 38.700.000, per invalidità permanente, con compromissione della attitudine alla continuazione del lavoro di tassista, pari al 26/28%;
- b) L. 15.000.000, per invalidità temporanea assoluta della durata di 15 mesi;
- c) L.
5.573.000 e L. 6.850.000, rispettivamente per spese mediche ed altre voci.
Dall'intero di L. 66.123.000 veniva detratta la somma di L. 50 milioni riscossi già il 2.12.1983 ed il residuo, rivalutato alla data della sentenza, era stabilito in L. 23.500.000. Il danno biologico e quello morale erano liquidati ciascuno in 40 milioni.
Sulla somma complessiva di L. 103.500.000 erano attribuiti interessi dalla data dell'incidente.
2. - La decisione, per la parte in cui è stata impugnata dagli attori, è stata in un punto riformata dalla corte d'appello di Milano.
Questa, con sentenza dell'11.4.1997, mentre ha rigettato i motivi rivolti contro la determinazione e liquidazione delle diverse voci di danno, ha imputato in modo diverso la somma di 50 milioni di lire pagata all'infortunato prima del processo ed ha quindi liquidato in L. 53.103.661, con riferimento alla data della sentenza di primo grado, la residua somma dovuta quale risarcimento del danno patrimoniale.
3. - CO CC e EC NI hanno proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 27.5.1998.
Vi hanno resistito con controricorsi del 3.7.1998 CO NT, la società Impresa edile CO NT - denominazione assunta dalla società LL - e la Allianz subalpina.
I ricorrenti ed i NT hanno depositato una memoria. Motivi della decisione
1. - La cassazione della sentenza è chiesta in base a nove motivi, tutti ricondotti al comune denominatore del vizio di violazione di norme di diritto e del difetto di motivazione su punti decisivi (art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.).
Dal primo al sesto riguardano la determinazione e liquidazione del danno patrimoniale, l'ottavo il calcolo della somma finale dovuta a questo titolo, il nono l'esclusione del danno alla vita sessuale ed il settimo la liquidazione del danno biologico.
2. - I primi quattro motivi riguardano la misura in cui l'attitudine del ricorrente a continuare nello svolgimento della sua attività di tassista è risultata stabilmente pregiudicata dai postumi dell'incidente.
La corte d'appello ha rigettato le critiche svolte contro la decisione del tribunale il quale, in base alle conclusioni dell'indagine tecnica, l'aveva determinata in qualche cosa più di un quarto (26/28%).
Ha considerato che il tassista può farsi sostituire e dunque il fatto di non poter continuare a disimpegnare da solo tutto il lavoro, secondo i tempi e ritmi in precedenza osservati, non rende inutilizzabili le energie residue.
Ha poi osservato che lo svolgimento dell'attività praticata dall'infortunato non era impedita dai postumi di carattere meccanico, che consistevano in una modesta limitazione dei movimenti di flessione del ginocchio e di rotazione dell'anca destra, mentre i postumi di carattere circolatorio, più imponenti dei primi, comportavano solo un maggior grado di affaticamento in caso di lunga permanenza in piedi.
Ne ha tratto la conclusione per cui il pregiudizio risentito dalla parte consisteva nel dover rispettare più frequenti soste di recupero e quindi in una diminuzione quantitativa dell'attività che era in grado di svolgere.
Le critiche che il ricorrente svolge sono in sostanza le seguenti.
Non ha trovato risposta il motivo di appello con il quale s'era dedotto che, quando postumi invalidanti limitano in via generale un utile impiego della capacità di lavoro, maggiore è in ogni caso la limitazione che ne deriva all'impiego della capacità di lavoro in un'attività specifica, sicché non poteva essere recepita la conclusione del consulente per cui l'una e l'altra fossero misurabili in un quarto dell'intero.
Il giudice, anche nel quadro di un ragionamento presuntivo, anziché liberarsi dell'argomento col dire che diversi erano i fini dei due accertamenti, avrebbe dovuto comunque tenere adeguato conto del fatto che egli era stato dichiarato invalido civile, perché riconosciuto affetto da un'invalidità superiore al 67%. Non risponde a diritto che il tassista si possa fare stabilmente sostituire da altri nella guida del veicolo per il quale ha ottenuto la licenza;
è vero il contrario: l'art. 10.1. della L. 15 gennaio 1992, n. 21 consente solo sostituzioni temporanee, per motivi di salute o inabilità temporanea;
in ogni caso, se pure fosse possibile, la sostituzione darebbe luogo al danno rappresentato dal doversi pagare una retribuzione al sostituto.
La necessità di osservare anche durante la giornata periodi di riposo per contrastare l'insorgere di disturbi connessi ai postumi circolatori avrebbe dovuto convincere che la continuazione dell'attività di tassista se non resa del tutto impossibile, era stata ben altrimenti ostacolata.
Le critiche così riassunte non sono fondate.
2.2. - La stabile menomazione dell'integrità fisica, quando deriva da un fatto illecito, dà diritto al risarcimento, oltre che del danno biologico e, talora, di quello morale, del danno patrimoniale.
Una componente del danno patrimoniale è rappresentata dalla diminuzione che la persona subisce nella capacità di produrre reddito mediante l'impiego di energie fisiche ed intellettuali. Se la persona all'epoca in cui subisce la menomazione esercitava in modo professionale una determinata attività, senza reali prospettive di passare ad esercitarne una più remunerativa, il danno patrimoniale di cui si discute risulta dal raffronto tra due termini:
da un lato il reddito che avrebbe presumibilmente continuato a produrre se non avesse subito la menomazione;
dall'altro quello minore o in ipotesi nullo, che potrà ancora essere prodotto impiegando le residue energie nella medesima od in altra attività meno remunerativa.
Se invece la persona, pur esercitando una determinata attività ovvero non esercitandone ancora alcuna, aveva reali prospettive di passare ad attività più remunerative, nel determinare il danno patrimoniale deve tenersi conto non della sola incidenza sulla possibilità di continuare nell'attività svolta, ma anche degli effetti negativi quanto alla possibilità di accedere alla nuova attività e di svolgerla nel modo proficuo che ci si sarebbe potuti attendere.
In questa causa, si è presentata la prima delle due situazioni. I giudici di merito non sono incorsi perciò in violazione delle norme che regolano la valutazione del danno (artt. 1223 e 1226, richiamati dall'art. 2056 cod. civ.) quando, per determinare il danno patrimoniale, avendo accertato che l'infortunato avrebbe potuto continuare ad esercitarla, hanno tenuto in esclusiva considerazione la sua attività di tassista ed in base alle caratteristiche della menomazione fisica residuata all'incidente, hanno cercato di stabilire in quale misura la continuazione ne era stata compromessa. Fissare in concreto tale misura costituisce certo il risultato di un prudente apprezzamento delle prove (art. 116 cod. proc. civ.), che, se non sia per altro verso viziato da errori nell'applicazione di norme processuali o sostanziali, si presta ad essere criticato solo sotto il profilo del vizio di motivazione.
Orbene, nel caso, le prove presentate sono state quelle relative alle caratteristiche della menomazione fisica, di cui i consulenti di ufficio e di parte hanno considerato, sia pure con esiti diversi, l'incidenza sulla possibilità che la parte continuasse ad esercitare e con quali limiti la precedente attività.
Queste prove sono state valutate ed i giudici di merito, spiegando le ragioni del proprio convincimento, col porre a raffronto gli esiti menomativi e i tratti propri del lavoro del tassista, sono pervenuti a ritenere che la menomazione non precludeva la continuazione dell'attività.
Giudizio questo che si presenta congruente rispetto agli elementi potuti valutare.
Quanto poi alla misura dell'incidenza negativa della menomazione, la sua determinazione non può considerarsi viziata da violazione di legge sotto il profilo indicato dal ricorrente. La supposizione che la parte potesse essere in parte coadiuvata nell'esercizio della sua attività e che ciò le consentisse di continuare ad impiegarvi le proprie energie residue non è contrastata dalle disposizioni in seguito introdotte dalla legge 21 del 1992, perché queste hanno continuato a consentire sostituzioni temporanee non solo per inabilità, ma anche per motivi di salute. Che poi la parte dovesse osservare opportuni turni di sosta od affrontare costi per farsi coadiuvare, tutto ciò rappresenta appunto il riflesso economico negativo recato dalla menomazione dell'integrità fisica alla continuazione dell'attività di lavoro. 3. - Il quinto motivo riguarda la durata dell'invalidità temporanea.
La corte d'appello, interpretando le considerazioni e conclusioni svolte sul punto dal consulente di ufficio, ha ritenuto che la parte fosse andata incontro ad una invalidità temporanea assoluta, la cui durata non aveva superato i quindici mesi. Ha osservato che il paziente era stato ricoverato, in due successive occasioni, a distanza di dieci mesi l'una dall'altra, per un tempo complessivo non superiore a cinque mesi;
che non vera prova di invalidità nello spazio di tempo intermedio;
che i quindici mesi di invalidità temporanea totale indicati dal consulente costituivano una durata per nulla incongrua rispetto alla malattia patita e tale da comprendere pure i vari periodi di convalescenza. Anche questo punto della decisione resiste alle critiche che gli vengono mosse dal ricorrente.
È bensì vero che, uniformandosi a quanto aveva già fatto il consulente nominato in primo grado, i giudici di appello hanno dato una certa durata all'invalidità temporanea totale, senza dire esplicitamente perché dovesse escludersi che l'infortunato avesse patito per un qualche periodo tempo di una parziale inabilità. Ma il perché è implicito nella considerazione che ogni aspetto dell'inabilità conseguente all'infortunio è stato assorbito nella durata dell'invalidità totale.
Le conclusioni formulate dal consulente - riprodotte e discusse nell'appello e poi nel ricorso - si compendiamo al riguardo nelle frasi seguenti: - "Risulta che la frattura femorale ha avuto dapprima un consolidamento ritardato e incompleto che ha richiesto, dopo circa dieci mesi, un rimaneggiamento chirurgico che ha segnato l'inizio di un'ulteriore fase del processo riparativo della durata di alcuni mesi. È inoltre da aggiungere qualche mese perché il recupero funzionale sia progredito al punto da consentire la ripresa di un'attività utile ed ancora un mese circa di impedimento ad ogni lavoro in occasione della rimozione dei mezzi di sintesi, attuata nel gennaio 1984. Si ritiene pertanto che complessivamente il CC sia stato totalmente inabile per quindici mesi, conseguendo in questo tempo una sostanziale stabilizzazione del suo stato e acquisendo la capacità lavorativa di cui ancor oggi dispone".
Questo significa che, a dieci mesi (aprile 1983) dal fatto (giugno 1982), la frattura si presentava non ancora consolidata, ma che con il secondo intervento ed in un arco valutato dal consulente della durata di quattro mesi la parte aveva in modo stabile e definitivo recuperato la capacità lavorativa di cui disponeva ancora all'epoca del giudizio, dovendosi solo tenere conto dell'altro mese di inattività coinciso con la definitiva rimozione dei mezzi di sintesi nel gennaio 1984.
4. - Il sesto motivo riguarda la valutazione pecuniaria del danno: ciò sotto due profili, la determinazione del reddito all'epoca dell'infortunio e quella della minor durata della vita lavorativa.
Quanto al primo profilo la corte d'appello ha osservato che secondo il tribunale il reddito indicato dall'attore non trovava riscontro in alcun oggettivo elemento di confronto. A questo argomento la parte non ne aveva contrapposto altri, s'era bensì limitata a riprendere il ragionamento svolto in primo grado, che però si presentava inficiato dall'errore d'aver voluto considerare interamente perduto il reddito dell'attività in precedenza svolta.
Ciò non aveva fondamento, sia perché la continuazione dell'attività s'era dimostrata possibile, sia perché gli altri fattori impiegati nella produzione del reddito erano rimasti intatti. Quanto al secondo aspetto, l'assunto che i tassisti lavorassero in genere più a lungo degli altri non era stato sostenuto da alcun elemento di prova.
La critica rivolta a questo punto della decisione ha i tratti della genericità, che la rendono non ammissibile.
Il ricorrente avrebbe dovuto indicare di quali documenti e di quali prove dedotte o assunte nel corso del processo i giudici di merito avessero trascurato l'esame e, quanto alla generale durata della vita lavorativa dei tassisti, non può lamentare che i giudici di merito non abbiano tenuto conto delle sue allegazioni, perché non si tratta di nozione che rientra nella comune esperienza, sulla cui base sia poi possibile in questa sede stabilire un confronto tra i dati che ne emergerebbero e la conclusione accolta in sede di decisione.
L'attuale ricorrente, nella fase di merito, avrebbe dovuto o sollecitare i giudici a chiedere informazioni al comune per ottenerne dati circa l'età in cui i tassisti nel periodo in considerazione s'erano venuti ritirando dall'attività o fare riferimento a dati statistici che eventualmente fossero già stati in precedenza elaborati.
5. - L'ottavo motivo completa la serie di quelli rivolti contro il capo della sentenza relativo alla liquidazione del danno patrimoniale e va dunque esaminato prima degli altri, che concernono la determinazione e liquidazione del danno biologico. La corte d'appello - nel rifare i calcoli necessari per una esatta imputazione del pagamento ricevuto dall'attore a questo titolo prima del processo - è mossa dal considerare che la somma liquidata dal tribunale per il danno patrimoniale ammontava a L. 59.273.000. Risulta però dalla sentenza di primo grado, senza che ne sia fatto cenno in quella di appello e senza che il secondo giudice spieghi le ragioni per cui ha assunto a base del calcolo un diverso dato, che la somma liquidata dal tribunale era pari a L. 66.123.000 (L. 38.700.000, per invalidità permanente;
L. 15.000.000, per invalidità temporanea assoluta;
L.
5.573.000 e L. 6.850.000, rispettivamente per spese mediche ed altre voci).
I resistenti NT non contestano la circostanza, osservano, anzi, che si è omesso di considerare il quarto dei valori prima richiamati, quello di L. 6.850.000; obiettano però che si è trattato di un errore materiale e che il motivo non sarebbe perciò ammissibile.
Esso è invece ammissibile e, per quel che si è detto, è
fondato.
Non costituisce errore materiale o di calcolo quello che attiene alla determinazione dei presupposti sulla cui base un calcolo va impostato.
6. - Conviene a questo punto esaminare l'ultimo motivo, che riguarda un aspetto della determinazione del danno biologico, danno che gli attori hanno ricollegato alla perdita della capacità sessuale del marito, la quale si sarebbe a sua volta prodotta come conseguenza delle lesioni procurate dall'infortunio. La corte d'appello ha escluso fosse stata acquisita la prova del nesso di causalità.
Rispondendo alla critica che il caso fosse stato discusso dai consulenti in modo eccessivamente sintetico, ha osservato: - "La verifica della totale assenza nella documentazione clinica di dati anamnestici riferibili al traumatismo, che possano aver determinato danni a carico dell'apparato circolatorio deputato all'irrorazione dell'organo sessuale e la rilevazione dell'inesistenza di elementi diagnostici apprezzabili all'atto dell'esperimento dell'accertamento medico, non richiedono infatti nessuna particolare discussione, che non può d'altronde essere certo imposta dalla circostanza che nella relazione medica rilasciata all'appellato a ben dieci anni di distanza dal traumatismo si affermi l'insorgenza dell'impotenza sessuale senza peraltro fornire dimostrazione del suo nesso eziologico con l'incidente".
Le critiche rivolte nel motivo a questo punto della decisione non sono fondate.
La considerazione svolta dalla corte d'appello esaurisce in modo logico il tema.
L'indagine tecnica non costituisce, infatti, un procedimento istruttorio la cui funzione primaria sia rappresentata dalla acquisizione degli elementi di prova, che è comunque onere della parte introdurre in giudizio (Cass. 19 maggio 1999 n. 4755). Sicché, i giudici di appello non hanno violato le norme che regolano la consulenza tecnica quando hanno ritenuto di non dovere estendere l'indagine ad altri aspetti del problema, in particolare alla componente neurogena del fenomeno, una volta che le parti non avevano potuto introdurre in giudizio elementi tali da rendere plausibile l'esistenza del nesso di causalità tra l'impotenza sessuale diagnosticata dai medici a dieci anni dal fatto ed il trauma subito dall'infortunato.
Al riguardo, è ben vero, il ricorso richiama un "esame del Prof. Pisani, titolare di Urologia all'Università di Milano, circa il deficit erettile totale verificatosi immediatamente dopo il trauma", ma si tratta di documento cui si apprende dal ricorso che sarebbe stato formato nel 1992, ma non anche in base a quali argomenti ed a seguito di quali indagini.
Non è dato quindi stabilire se il fatto che l'esame ne possa essere stato trascurato configuri un difetto di motivazione su punto decisivo.
In una situazione in cui si poteva dunque considerare provato solo che la parte, a dieci anni dal fatto, presentava la menomazione qui discussa, non è dato rinvenire nella decisione che ha escluso il risarcimento di tale danno il vizio di violazione delle norme sul nesso di causalità, perché la menomazione, come è ipoteticamente possibile sia effettivamente derivata dall'infortunio, potrebbe avervi preesistito od essere sopravvenuta nel tempo per cause affatto indipendenti dal trauma e spetta a chi allega l'illecito provare gli elementi di fatto che lo sostanziano.
7. - Il settimo motivo, l'ultimo ancora da esaminare, riguarda la liquidazione del danno biologico.
Il tribunale, sul punto, s'era espresso in questi termini: - "Tenuto conto della particolare incidenza e della gravità dei postumi che impediscono grandemente ogni attività anche non lavorativa ad un uomo nel pieno della sua esistenza, appare congruo un riconoscimento .... di L. 40 milioni".
La parte aveva lamentato che, si fosse proceduto col metodo tabellare di liquidazione a punto di invalidità, il risarcimento sarebbe stato certo superiore e che, in ogni caso, il tribunale non aveva per nulla considerato il danno biologico da invalidità temporanea.
La corte d'appello ha confermato la liquidazione di tale danno in 40 milioni di lire.
Prima ha considerato che è configurabile e si deve risarcire anche il danno biologico da invalidità temporanea;
poi ha detto che il compenso determinato in unica cifra dal tribunale risultava sostanzialmente corrispondente a quello che si sarebbe potuto determinare facendo ricorso al criterio indicato dalla parte. Ed al riguardo ha osservato che il capitale di 40 milioni di lire corrispondeva a L.
1.600.000 per punto d'invalidità e che questo dato, rapportato al maggio 1990, epoca della decisione, era del tutto congruo.
Il diverso dato di L.
3.000.000 al punto, di cui era stata chiesta l'applicazione non trovava alcun riscontro - ha ancora osservato la corte d'appello - perché "il danno per ipotesi di invalidità patite da soggetti di età variabile tra i 45 ed i 50 anni e per percentuali di incidenza analoga (23/27%) a quella riscontrata a carico dell'appellante veniva liquidato sulla base di L.
2.200.000 per punto, ma con riferimento all'anno 1995". Alla decisione nel motivo sono rivolte tre critiche. La prima è che l'invalidità era stata valutata nella misura del 28%, che vi corrisponde quindi una somma di L.
1.428.571 a punto e che questa è inferiore al 1.600.000 lire considerato congruo dalla corte d'appello.
La seconda è che nella sostanza in nessun modo è stato valutato il danno biologico da invalidità temporanea. La terza è che le L.
1.428.571 del 1990, corrispondono a L.
1.840.000 del 1995, e danno perciò luogo ad un dato ingiustificatamente inferiore rispetto a quello applicato nel 1995 per liquidare in moneta di quell'epoca danni anche anteriori. Il motivo è fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Conviene partire dalla prima critica.
Il dividendo di 40 milioni che dà 1.600.000 è 25.
La corte d'appello non ha però detto di considerare pari a 25 punti la menomazione dell'integrità personale dell'attore, ha solo detto, a confutazione del dato proposto dall'appellante, che nel 1995 il valore del punto era di L.
2.200.000 per menomazioni comprese tra 23 e 27 punti, analoghe a quella residuata alla parte. Peraltro, in sede di valutazione del danno patrimoniale, l'invalidità era stata misurata nel 26/28%.
Il punto della decisione appare allora viziato da difetto di motivazione su punto decisivo, giacché non si intende se la corte d'appello abbia inteso attribuire alla menomazione una diversa incidenza percentuale rispetto alla piena esplicazione della personalità dell'infortunato da un lato ed alla piena attitudine a continuare nell'attività di lavoro dall'altro.
È fondata nella sostanza anche la seconda critica.
Una cosa è la stabile limitazione della piena esplicazione delle proprie attitudini di vita che, a guarigione raggiunta, residua alla persona in conseguenza di una altresì stabile parziale menomazione della sua integrità; altra cosa è la temporanea più o meno completa impossibilità di esplicare taluni aspetti di quelle attitudini nel periodo che precede la guarigione, quali quelli di ricovero ospedaliero che precedono o seguono interventi operatori: la seconda, sebbene di minore estensione temporale, può essere in quel periodo di ben maggiore ampiezza della prima ed attingere un non indifferente rilievo se protratta per uno spazio di tempo di notevole lunghezza.
Orbene, se è logicamente ammissibile una liquidazione in cifra complessiva, quante volte il giudice mostri di avere tenuto in considerazione ogni componente del danno accertato, non lo è una liquidazione a punto di invalidità che pretenda di mettere insieme, nel valore del punto, inabilità permanente e temporanea, giacché tra le due non v'è una relazione stabile.
La terza ed ultima critica resta assorbita dalla necessità di tornare a determinare e liquidare il danno biologico, nelle sue due componenti.
Merita peraltro osservare che la liquidazione del danno per punti di invalidità sulla scorta delle tabelle elaborate nei diversi uffici giudiziari si fonda sul potere del giudice di far ricorso al criterio equitativo previsto dall'art. 1226 cod. civ.) (Cass. 19 maggio 1999 n. 4852, tra le altre). La liquidazione del danno compiuta in base a tale criterio non si sottrae al vaglio proprio di ogni giudizio di merito. Se la parte indica al giudice, tra quelle elaborate presso il medesimo od altro ufficio giudiziario, la tabella che a suo parere è meglio idonea alla liquidazione del danno e ne spieghi il perché, la decisione ancorata ad una tabella diversa deve contenere la motivazione della scelta operata e questa deve essere basata su un criterio non illogico.
Se dalla applicazione di tabelle elaborate in tempi diversi e dalla rivalutazione dei dati all'epoca della liquidazione finale non risultano dati omogenei, questo può significare che, nelle tabelle, siano diversi non i dati monetari, ma i criteri di valutazione del danno.
Ora, la stabilizzazione della menomazione è bensì un dato ontologico che si colloca in un certo momento, ma siccome la menomazione riverbera i suoi effetti lungo tutto un arco di tempo successivo che può anche scavalcare quello della sua liquidazione finale, la scelta di compiere la liquidazione sulla base di tabella elaborata alla stregua dei precedenti giudiziari anteriori alla data della sentenza di primo grado, anziché di quella che tiene conto anche dei precedenti prossimi alla liquidazione finale, non è una scelta necessitata sul piano della logica ed anzi nella sua assolutezza contrasta con l'esigenza di adeguare la liquidazione del danno ad ogni dato della situazione concreta e dunque anche alla diversa sensibilità venutasi manifestando nel tempo a proposito della piena esplicazione della vita individuale.
8. - Il ricorso è in parte rigettato e in parte accolto. La sentenza impugnata è cassata, in accoglimento del settimo ed ottavo motivo, per le ragioni indicate nei punti rispettivi, e le parti sono rimesse davanti al giudice di rinvio, perché proceda ad un riesame delle relative questioni.
Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della corte d'appello di Milano, provvederà anche sulle spese di questo grado del giudizio nei rapporti tra CO CC, da un lato, CO NT e la società Impresa edile CO NT dall'altro.
Tra le altre parti le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il settimo ed ottavo motivo di ricorso, rigetta gli altri;
cassa in relazione e rinvia la causa tra CO CC, CO NT e la società Impresa edile CO NT S.p.A. ad altra sezione della corte d'appello di Milano, anche per le spese, che dichiara compensate tra le altre parti. Così deciso in Roma, in camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2001