Sentenza 20 dicembre 2002
Massime • 1
Il decreto del giudice tutelare di convalida del trattamento sanitario obbligatorio ex art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 non è impugnabile in ogni tempo, ma è reclamabile ai sensi dell'art. 739 cod. proc. civ. nel termine di decadenza ivi stabilito, in base a quanto prevede l'art. 742 bis dello stesso codice, secondo cui le disposizioni del capo VI del titolo II del libro IV cod. proc. civ. si applicano "a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorché non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/12/2002, n. 18143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18143 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Presidente -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE VITO ANTONIO MAGNO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
LI BR, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Arrivabene 45 presso l'avv. Vittorio Molea che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso
- ricorrente -
contro
COMUNE DI PRIARIO, PROCURATORE DELLA. REPUBBLICA di BERGANO
- controricorrente -
avverso la sentenza del tribunale di Bergamo del 28 marzo 2000. Sentita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Giuseppe Salmè alla pubblica udienza del 13 maggio 2002;
sentito l'avv. Molea;
sentito il p.m., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Umberto Apice che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso al tribunale di Bergamo del 30 marzo 1999 RU LL ha proposto reclamo avverso il provvedimento di convalida del trattamento sanitario obbligatorio disposto dal sindaco del comune di Priario il 23 febbraio 1996 pronunciato dal giudice tutelare di Bergamo, sezione distaccata di Clusone, in data 24 febbraio 1996. Il trattamento sanitario obbligatorio era stato eseguito il 23 febbraio 1996.
Il tribunale ha dichiarato. inammissibile il reclamo perché proposto oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 739 c.p.c., applicabile anche ai procedimenti ex art. 35 della legge n. 833 del 1978, termine da ritenere nella specie decorrente dall'esecuzione del provvedimento, equipollente della comunicazione. Avverso il decreto del tribunale di Bergamo il LL ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico articolato motivo.
Motivi della decisione
1. Il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 35 della legge n. 833 del 1978 sotto diversi profili.
Innanzi tutto sostiene che avrebbe errato il tribunale nello stabilire che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza davanti al tribunale stesso dovesse avvenire a cura del ricorrente, invece che d'ufficio.
In secondo luogo il ricorrente censura il provvedimento impugnato per avere ritenuto che il ricorso avverso la convalida del trattamento sanitario obbligatorio debba essere proposto entro il termine di dieci giorni, mentre l'art. 35 della legge n. 833 del 1978 non prevede alcun termine. La norma indicata conterrebbe una disciplina speciale derogatoria di quella ordinaria, come sarebbe confermato anche dalla mancata previsione di impugnazione avverso il provvedimento del tribunale. La specialità della disciplina risulterebbe anche dalla circostanza che la norma prevede solo il ricorso del sindaco contro la mancata convalida del trattamento sanitario e per tale ricorso prevede un termine di trenta giorni.
2. Il ricorso è ammissibile, perché proposto nei confronti di provvedimento decisorio e definitivo, non altrimenti impugnabile (Cass. n. 6240 del 1998), ma non è fondato. È innanzi tutto inammissibile il profilo della censura relativo alla notifica del ricorso e del decreto, che il ricorrente avrebbe voluto che avvenisse a cura della cancelleria, perché, non sussiste alcun interesse a lamentare un preteso vizio del procedimento, ampiamente sanato dalla circostanza che la notifica, a cura del ricorrente, è stata comunque eseguita con esito positivo.
È invece infondato il profilo centrale con il quale si sostiene che il ricorso avverso il provvedimento di convalida del trattamento sanitario obbligatorio (olim) del pretore sarebbe proponibile in ogni tempo.
L'art. 742 bis del c.p.c. dispone che "Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorché non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone". Quando un procedimento in camera di consiglio sia regolato da una disciplina speciale, le eventuali lacune, in mancanza di norme che lo escludano, debbono essere colmate con il ricorso alla disciplina generale dei procedimenti in camera di consiglio contenuta negli articoli da 737 a 742 bis del c.p.c. Ora nessuna norma contenuta nell'art. 35 della legge n. 833 del 1978 esclude il ricorso alla disciplina generale per integrare quella speciale dettata con la citata disposizione. La circostanza che la disciplina speciale non preveda alcun mezzo d'impugnazione nei confronti del provvedimento del tribunale (pronunciato su ricorso avverso il provvedimento sulla convalida), così come, per altro verso, la circostanza che il ricorso del sindaco contro la mancata convalida sia soggetto al termine di trenta giorni, non costituiscono indice di una pretesa natura esaustiva di tale disciplina. È infatti normale che nei confronti dei provvedimenti camerali di secondo grado non sia prevista la proponibilità del ricorso per cassazione, potendo la lacuna essere integrata con la disciplina di cui all'art. 111 cost., quando i provvedimenti di cui si tratta abbiano natura di sentenza, essendo decisori e definitivi.
L'espressa previsione del ricorso del sindaco avverso la mancata convalida, da proporre nel termine perentorio di trenta giorni, se fosse esatta la tesi dell'impossibilità di fare ricorso alla disciplina generale dei procedimenti camerali proposta dal ricorrente, dovrebbe portare alla conseguenza che il soggetto sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio non avrebbe alcuna possibilità di reclamare contro la convalida, e non che tale possibilità dovrebbe essere sottratta a qualsiasi termine. Appare, infatti, contraddittorio affermare, come afferma il ricorrente, che pur in mancanza di una espressa previsione dell'art. 35 della legge n. 833 del 1978, l'interessato può chiedere il riesame della sussistenza dei presupposti della convalida al tribunale, ritenendo (implicitamente, ma necessariamente) applicabile il principio di cui all'art. 739 c.p.c., e, al tempo stesso limitare l'applicazione della disciplina generale alla mera previsione del reclamo, escludendo quella del termine perentorio entro il quale il reclamo stesso deve essere presentato. D'altra parte, la natura impugnatoria del ricorso avverso la convalida, per sua natura, richiede la previsione di un termine, essendo eccezionali (e quindi previste da norme espresse, che nella specie non si rinvengono) le previsioni di impugnazioni straordinarie, sottratte a qualsiasi termine.
Nè ha rilevanza la denunciata disparità di trattamento tra la previsione di un termine di trenta giorni per proporre da parte del sindaco ricorso contro la mancata convalida e quella del termine di dieci giorni per proporre ricorso da parte dell'interessato contro la convalida, perché, nel caso di specie, il ricorso è stato proposto ben oltre lo stesso termine di trenta giorni.
Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto.
Nulla sulle spese in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 maggio 2002. Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2002