Cass. pen., sez. III, sentenza 13/03/2007, n. 26072
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Sentenza 13 marzo 2007

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In tema di disciplina dei beni culturali, il reato di contraffazione di opere d'arte previsto dall'art. 127 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (oggi sostituito dall'art. 178, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) è configurabile anche quando l'attività vietata abbia ad oggetto opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, in quanto norma posta a tutela della regolarità ed onestà degli scambi nel mercato artistico e non a tutela dell'integrità delle opere.

In tema di tutela dei beni culturali, è configurabile il reato di contraffazione di opere d'arte previsto dall'art. 127 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (oggi sostituito dall'art. 178 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) anche nel caso in cui l'autore dell'opera ovvero gli eredi di quest'ultimo abbiano autorizzato terzi a mettere in circolazione opere non autentiche. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che la titolarità del diritto d'autore comporta la disponibilità del diritto patrimoniale all'utilizzazione dell'opera ma non del diritto morale al riconoscimento della paternità dell'opera medesima).

In tema di disciplina dei beni culturali, il reato di contraffazione di opere d'arte previsto dall'art. 127 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (oggi sostituito dall'art. 178 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) punisce tutte le condotte illecite realizzate nel territorio nazionale, indipendentemente dalla circostanza che le opere siano attribuite ad un autore nazionale ovvero ad un autore straniero.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 13/03/2007, n. 26072
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26072
    Data del deposito : 13 marzo 2007

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