Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/2001, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
I E ) D A 4 7 S . A O n S T R 7 A S 8 T T 9 O S 1 P I IN01 847 / 0 1 A o G M z I R ' r E a L T R m L L I 6 A A P UI D D I e g , N E g O e T G L L N O 9 L E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 . S O t A r E B A D ( 1^ sezione civile oggetto composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Obbligo di assistenza addebito separazione. Presidente dr. Alfredo Rocchi Consigliere R.G. N. 14005/99 dr. Giammarco Cappuccio dr. Mario Adamo Consigliere Cron.3950 Consigliere rel. dr. Fabrizio Forte Consigliere Rep. dr. Aniello Nappi Ud.
8.11.2000 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14005 del Ruolo Generale CORTE SUPREMIA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE degli affari civili dell'anno 1999, proposto Richiesta copia studio 3000 per diritti L. dal Sig. IL SOLE.24.ORE LUGLI ORNELLO, elettivamente domiciliato in Roma, Via DA 9 FEB. 2001 IL CANCELLIERE Carlo Mirabello n. 7, presso l'avv. Marina Petrolo, la CORTE SUPREMA DI CASSAZIO quale con l'avv. Emilio Negro di Modena, lo rappresen- UFFICIO COPIE ta e difende, per procura a margine del ricorso. Richiesta copia stud dal Sig. RICORRENTE per diritti L. Зако il 9 2 01
CONTRO
IL CANCELLIER ROMANA PICCININI, elettivamente domiciliata nel giudi- zio d'appello in Bologna, alla Corte Isolani n. 5, presso l'avv. Vincenzo Luppi. INTIMATA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio E VARIE D ARIE DCVdal Sig. AGI 2052 per diritti L. 3000 9.201 2000 il IL CANCELLIERE 10 111110 10 1111 10 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig. PETROLO - 2 - avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, 'per diritti ✓✓ 28 FEB. 2001. 1 Sez. civ., n. 590, del 17 aprile - 26 maggio 1998.|| IL CANCELLERE Udita, all'udienza del'8 novembre 2000, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Uditi l'avv. Emilio Ne- gro, per il ricorrente, che chiede l'accoglimento del ricorso e il P.M. dr. Aurelio Golia, che conclude per il rigetto dello stesso. Svolgimento del processo Con sentenza del 18 gennaio 1995, il Tribunale di Mo- dena pronunciava la separazione dei coniugi RN LI e AN CI, con addebito al marito, che si disinteressava della famiglia, allontanandosi per lunghi periodi da casa senza lasciare il proprio reca- pito, pur essendo gravi le condizioni di salute della moglie, affetta da "sclerosi a placche"; la casa fami- liare era assegnata alla donna, come integrazione del contributo di mantenimento di £. 100.000 mensili posto a carico del marito. Il LI impugnava la sentenza sull'addebito che a suo avviso doveva attribuirsi alla moglie e il gravame era respinto dalla Corte di appello di Bologna, con senten- za del 26 maggio 1998, perchè alcuna prova vi era del disinteresse della donna verso il marito, che, invece, nonostante le gravi condizioni di salute di lei, per quattro mesi l'anno si recava in Merano, senza lascia- 3 re il suo recapito, impedendo in tal modo ai familiari di avere contatti con lui. Sull'assegnazione della casa familiare alla donna, in assenza di figli, doveva rispettarsi la regola che l' attribuiva al LI, quale proprietario;
costui però, per le più modeste condizioni economiche della donna, doveva contribuire al mantenimento di lei, che aveva bisogno d'una casa, con una spesa presumibile non in- feriore a £. 800.000 mensili, per la quale il contri- buto era da elevarsi a f. 900.000 mensili. Le spese del grado dovevano compensarsi tra i coniugi. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il LI per quattro motivi e la CI non si difende. MOTIVI DELLA DECISIONE Il LI, nei quattro motivi di ricorso, lamenta omes- sa e insufficiente motivazione della sentenza, che, a suo avviso, avrebbe violato e falsamente applicato: a) gli artt. 116 c.p.c. e 151, co. 2°, in relazione a- gli artt. 143, 144, 148 e 156 c.c., avendo erroneamen- te valutato la prova testimoniale e la deposizione di IO LI, anche egli militare della Guardia di Finanza, che nulla avrebbe riferito delle norme sulle licenze nel Corpo, che vietano ai militari d'allonta- narsi dal loro domicilio per più di alcune decine di giorni all'anno e di non lasciare il loro recapito. : 4 b) gli artt. 116, 112, 323, 325, 326, 329, 333, 334, 343 c.p.c. e le norme del codice civile già indicate, per non avere rilevato che l'omessa esibizione dalla CI della documentazione dei redditi di lei, l' aveva avvantaggiata, non risultando dalle dichiarazio- ni fiscali la pensione d'invalidità. c) l'art. 112 c.p.c., non essendovi stato appello in- cidentale della CI sull'assegnazione della casa come integrativa del contributo al mantenimento, la cui domanda era nuova e comunque limitata a £. 600.000 mensili. d) infine l'art. 112 c.p.c., in relazione agli artt.88 e 89 c.p.c., per non essersi disposta la cancellazione di frasi ed espressioni offensive verso il ricorrente, nonostante l'espressa richiesta di questo.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato, perchè la Corte del merito censura correttamente l'abbandono morale della CI da parte del LI con i lunghi soggiorni a Merano, lontano dalla famiglia. La valutazione della Corte bolognese circa la deposi- zione del teste IO LI, figlio delle parti, non risulta errata e quanto da quello riferito non è smen- tito dalle norme militari, potendosi i militari della Guardia di Finanza allontanare da casa anche per pe- riodi superiori a poche decine di giorni all'anno per 5 - motivi di salute, con il ricorso a istituti diversi da licenze e/o da ferie, ben potendo lasciarsi il recapi- to al posto di lavoro e non alla famiglia, per cui lo- gica ed adeguata appare la motivazione della sentenza nel ritenere provata l'ingiustificata condotta del ri- corrente, violativa dei doveri d'assistenza alla mo- glie, oltre tutto gravemente ammalata. La CI che, nell'intestazione della sentenza, non appare essere appellante incidentale, secondo la Corte del merito ha domandato di confermare la decisione di primo grado, salvo che per le statuizioni economiche;
nella comparsa di costituzione in appello e nelle con- clusioni, effettivamente la donna ha domandato un con- tributo di mantenimento non inferiore a £. 600.000 al mese per fruire dell'assistenza di una persona "nelle ore diurne". La Corte territoriale, ritenuto di non poter conferma- re l'assegnazione della casa familiare alla donna, in difetto delle ragioni eccezionali che, nell'interesse esclusivo dei figli, consentono di assegnare l'abita- zione a persona diversa dal proprietario, ha determi- nato in £. 900.000 mensili il contributo del LI al mantenimento della moglie, tenuto conto del probabile canone di locazione d'una casa simile a quella asse- gnata all'uomo. - 6 - Non è affetta da ultrapetizione la sentenza che, sulla base della comparsa di costituzione e delle conclusio- ni dell'appellata, ha accolto la domanda di contributo al mantenimento "non inferiore" a £. 600.000, ritenen- do equo determinarlo in una somma maggiore, per il co- sto presuntivo di una casa sostitutiva dell'abitazione assegnata all'altra parte. Infine non è stata riportata in sentenza la richiesta del LI, di cancellazione di espressioni offensive o sconvenienti ed essa è inammissibile se proposta per la prima volta in questa fase e tale va qualificata in ogni caso per la non autosufficienza del motivo di ri- corso, che non riporta dette espressioni nè indica gli scritti difensivi in cui esse sarebbero contenute.
4. Nulla deve disporsi per le spese stante la mancata difesa della CI.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 presidenteFach novembre 2000. tensoreJestensor ) CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 4 A 7 E I IL CANCELLIERE . S n Prima S ione Civile D S 7 Andrea Bianchi O 8 A A R 9 Depositato in Cacelleria T T 1 T S o S A z I O r 9 FEB 2001 R a P G m T M E I L ' TE CANCELLIERE R A L e I L g I g D A e N D L , G 9 O E 1 O . L T t r L N A A ( E O D S B E