Sentenza 18 settembre 2001
Massime • 1
La sanzione penale prevista dall'art. 127 del D. Lgs 27 ottobre 1999 n. 490 per la contraffazione di opere d'arte, così come delineate dal comma primo dell'art. 2 dello stesso decreto, non si applica, per effetto della indicazione contenuta nel comma sesto dello stesso art. 2, alle opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni. (Nell'occasione la Corte ha inoltre affermato che a tali opere non viene attribuita la qualifica di beni culturali che, ai sensi dell'art. 1, compongono il patrimonio storico e artistico nazionale ed ai quali è accordata tutela secondo le disposizioni relative ai beni culturali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/09/2001, n. 37782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37782 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DAVIDE AVITABILE - Presidente - del 18/09/2001
Dott. ANTONIO ZUMBO - Consigliere - SENTENZA
Dott. ALDO RIZZO - Consigliere - N. 2619
Dott. AMEDEO POSTIGLIONE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere - 14500/2000
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'Avv. Riccardo Scarpa, difensore di fiducia di Patara Augusto n. ad Amara il 18.6.1940,
avverso l'ordinanza in data 31.1.2001 del Tribunale di Roma, con la quale è stata rigettata l'istanza di riesame del decreto di convalida del sequestro, emesso dal P.M. in l. 12.2000, di 21 dipinti attribuiti al pittore MA FA e riproducenti la firma di quest'ultimo, perché ritenuti interamente contraffatti. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udito il Sost. Procuratore Generale, Dott. Wladimiro De Nunzio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di riesame del decreto di convalida del sequestro probatorio di 21 dipinti attribuiti al pittore MA FA e riproducenti la firma di quest'ultimo, emesso dal P.M. in relazione al reato di cui all'art. 127 del D. L.vo n. 490/99, in quanto ritenuti interamente contraffatti. I giudici del riesame hanno affermato la configurabilità del ripotesi delittuosa oggetto di indagine, osservando che l'art. 2, sesto comma, del D. L.vo citato, il quale esclude dalla disciplina del titolo primo del medesimo testo normativo "le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni", deve intendersi chiaramente riferito alle sole disposizioni della legge (vincolistiche, conservative, sanzionatorie, ecc.) concernenti le opere artistiche non apocrife e non anche ai manufatti figurativi che costituiscono il mero risultato di una materiale contraffazione;
manufatti privi per loro natura di ogni valenza artistica.
Tale interpretazione - si osserva nell'impugnata ordinanza - trova conferma nel disposto dell'art. 166 del T.U., che fa salvo dall'abrogazione della L. n. 1062/71 l'art. 9, in base al quale, ai fini dello accertamento dei reati di contraffazione, alterazione, etc. di opere figurative "nei casi di opere d'arte moderna e contemporanea il giudice è tenuto altresì ad assumere come testimone l'autore a cui la opera d'arte sia attribuita o di cui l'opera stessa rechi la firma".
I giudici di merito hanno, inoltre, ravvisato il fumus del reato oggetto di contestazione, rilevando che dalle indagini investigative svolte emerge l'avvenuto disconoscimento dei dipinti sequestrati da parte di qualificati conoscitori delle opere del maestro FA. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore dell'indagato, che lo censura con due motivi di gravame. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia l'ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione, osservando che la convalida del sequestro giudiziario presuppone la configurabilità del fatto attribuito all'indagato come reato;
che tale configurabilità nella specie non sussiste in quanto l'art. 127, di cui si tratta, è compreso nel titolo primo del D. L.vo n. 490/99, le cui disposizioni, però, non si applicano, ai sensi dell'art. 2, comma sesto, alle opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni come deve rilevarsi per i dipinti del maestro FA, autore contemporaneo deceduto in tempi recenti;
che la "ratio" della esclusione delle opere di autorì viventi o contemporanei dalla tutela prevista dal testo unico delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali, con cui il legislatore ha novellato la precedente legislazione del 1971, si palesa finalizzata a privilegiare l'applicazione in tali casi della tutela derivante dalle norme sul diritto di autore;
che la diversa interpretazione contenuta nella impugnata ordinanza è carente di motivazione, nonché di una reale ricostruzione sistemica del complesso normativo esaminato con particolare riguardo al riferimento all'art. 9 del D. L.vo; che, infine, neppure sussiste il fumus commissi delicti, rilevandosi che il disconoscimento dell'autenticità dei dipinti sequestrati proviene dalla vedova dello FA e dai suoi periti di parte, soggetti interessati a limitare il novero delle opere attribuite all'autore. Con il secondo motivo si ribadiscono le censure alla interpretazione dell'art. 127 di cui all'impugnata ordinanza, rilevandosi inoltre che, considerata la espressa abrogazione della L. n. 1062/71, detta interpretazione si palesa quale applicazione analogica di una norma penale;
che il disposto di cui all'art. 9, fatto salvo dal decreto legislativo, ben può ritenersi in ogni caso applicabile nei giudizi concernenti la contraffazione di opere di autori non viventi e di opere risalenti ad oltre cinquant'anni, per la parte afferente alla nomina dei periti, altrimenti, per l'accertamento di reati diversi da quelli previsti dal testo unico, quale ad esempio il delitto di truffa. Con memoria integrativa il ricorrente ha ribadito le esposte argomentazioni, attribuendo particolare rilievo alla ratio che ha ispirato la formulazione del T.U., che ne delimita l'ambito di applicazione.
Il ricorso è fondato.
L'art. 2, comma primo, del D. L.vo n. 490/99 specifica che "sono beni culturali disciplinati a norma di questo Titolo: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico".
Il già menzionato art. 2, comma sesto, però, limita l'ambito di operatività della classificazione che precede, statuendo che "non sono soggette alla disciplina di questo Titolo, a norma del comma 1, lett. a), le opere di autori viventi o la cuì esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni".
Entrambe le citate disposizioni, nel loro combinato disposto, individuano quindi, unitamente a quelle di cui alle altre lettere dell'art. 2, primo comma, e successive specificazioni le cose cui unicamente deve essere attribuita la qualifica di beni culturali, che, ai sensi dell'art. 1 del D. L.vo "compongono il patrimonio storico e artistico nazionale" e conseguentemente "sono tutelati secondo le disposizioni di questo Titolo (1), in attuazione dell'art.9 della Costituzione".
Alla luce di tale combinato disposto, di univoca interpretazione, e della ratio legis che da esso si desume, appare evidente, quindi, che la sanzione penale di cui all'art. 127 del medesimo T.U. non può essere applicata a tutela di opere pittoriche di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta ami, in quanto tale articolo è compreso nel capo 7^ del citato Titolo 1^, afferente ai Beni Culturali.
Non appare, invece, convincente, ai fini di una diversa interpretazione, che comunque si pone in contrasto con il chiaro dettato normativo, la distinzione operata dalla impugnata ordinanza tra opere d'arte effettivamente esistenti ed opere contraffatte, e perciò totalmente prive di valore artistico, cui dovrebbe essere in ogni caso applicata la tutela penale predisposta dal citato art. 127. Si deve rilevare, in contrario, invero, che siffatta tutela esorbita, dal punto di vista della ratio legis, dall'ambito delle finalità per le quali è stato emanato il T.U. e che, inoltre, l'art. 127 punisce non solo la contraffazione, ma altresì la alterazione o la riproduzione di un'opera di pittura, scultura o grafica, di talché in tali ulteriori ipotesi, che presuppongono l'esistenza di un'opera originale, non può non ritenersi operante il limite di cui all'art. 2, comma sesto, con la conseguente irrazionalità del dettato normativo.
Nè risulta più convincente il rilievo secondo il quale l'opera contraffatta è, in ogni caso, priva di valore artistico, dovendosi osservare in contrario, in aderenza alla ratio legis, che mentre la contraffazione di un'opera o, più in generale, delle opere di un autore che fanno pane del patrimonio artistico nazionale costituisce, indipendentemente dal valore intrinseco del falso, atto idoneo a recare danno a tale patrimonio - e, pertanto, in tal ipotesi risulta applicabile la tutela penale di cui all'art. 127 -, il medesimo effetto non è ravvisabile nell'ipotesi della riproduzione o attribuzione apocrifa di opere, non comprese nel novero dei beni culturali, nell'ottica del legislatore del T.U., e cioè secondo i parametri delineati dallo stesso decreto legislativo. È, altresì inconferente ai fini di una diversa interpretazione dell'ambito di art. 127 la rilevata omessa abrogazione dell'art. 9 della L. 1062/71, stante la natura esclusivamente processuale della disposizione citata, il cui primo comma (obbligo per il giudice di avvalersi di periti indicati dal Ministro per la pubblica istruzione), peraltro, è in ogni caso applicabile nei giudizi penali scaturenti dalla violazione dell'art. 127, nell'ambito della configurabilità della fattispecie criminosa sopra delineato, ed il secondo comma nei limiti più ristretti indicati dal ricorrente. Deve rilevare, peraltro, la Corte che l'art. 3 della L. 20.11.1971 n.1062, confluita nel citato art. 127 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, approvato con il D. L.vo n. 490/99, sanzionava penalmente la contraffazione, alterazione o riproduzione di un'opera di pittura, scultura o grafica, od un oggetto di antichità, o di interesse storico o archeologico, senza delineare alcun criterio limitativo dell'ambito di applicazione della fattispecie penale in relazione ai primi tre oggetti dell'attività delittuosa.
La citata L. n. 1062/71 è stata, però, espressamente abrogata dall'art. 166 del D. L.vo, di talché non può essere più ritenuta operante la fattispecie criminosa delineata da tale disposizione di legge, se non nei limiti individuati dal vigente art. 127 del D. L.vo, nel contesto della tutela afferente ai beni culturali secondo la definizione dettata dal T.U..
Va comunque, altresì, rilevato che l'art 1, comma secondo lett. b), della L.
8.1.1997 n. 352, contenente la delega al Governo per la predisposizione del T.U. in materia di beni culturali, ha espressamente autorizzato il legislatore delegato ad apportare alle disposizioni legislative vigenti le modificazioni, anche sostanziali, necessarie per il loro coordinamento nell'ambito del redigendo TU.. Peraltro, un eventuale sospetto di eccesso del legislatore delegato dall'ambito della delega conferitagli non può costituire motivo per la formulazione della corrispondente questione di illegittimità costituzionale, in riferimento al procedimento penale di cui si tratta.
La Corte Costituzionale, con innumerevoli pronunce (ordinanza n. 175 del 2001; n. 317 del 2000; 337 del 1999; 413, 392 e 106 del 1998; 297 e 178 del 1997; 315 del 1996 per richiamare le più recenti), ha, infatti reiteratamente dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale tese ad ampliare o introdurre nuove ipotesi di reato, avendo in proposito sempre ribadito che, "avuto riguardo al disposto del secondo comma dell'art 25 della Costituzione - il quale afferma il principio che nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso - rimane esclusa per la Corte costituzionale la possibilità di introdurre nell'ordinamento penale in via additiva nuovi reati ed altresì di ampliare o aggravare figure di reato già esistenti".
Si palesa evidente, quindi, che attraverso la pronuncia della Corte Costituzionale, sulla questione di illegittimità prospettabile nei termini dell'eccesso del legislatore delegato, si verrebbe a richiedere il ripristino, quale ipotesi di reato. di una fattispecie, che all'epoca della sua commissione o, comunque, dell'esercizio deflazione penale, non era più sanzionata penalmente, stante l'espressa abrogazione della L. n. 1062/71. Così delineato l'ambito di applicazione della fattispecie penale di cui all'art. 127 del D. L.vo n. 490/99, ne' deve essere esclusa la configurabilità in relazione all'ipotesi delittuosa oggetto di indagine, non avendo i giudici di merito individuato, nell'ambito della cognizione sommaria ad essi affidati e, però, in presenza della puntuale contestazione dell'istante fondata sul fatto notorio, la sussistenza del requisito temporale di cui al sesto comma dell'art. 2 del medesimo T.U., che rende penalmente sanzionabile la contraffazione dell'opera pittorica.
Per l'effetto, devono essere annullati l'ordinanza impugnata, nonché il decreto di convalida del sequestro emesso dal P.M. e disposta la restituzione dei dipinti all'avente diritto.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché il decreto di convalida del sequestro emesso dal P.M. presso il Tribunale di Roma in data 1.12.2000 e ordina la restituzione dei dipinti in sequestro all'avente diritto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2001