Sentenza 7 aprile 2004
Massime • 1
La contraffazione delle opere d'arte prevista dall'art. 127 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 si applica anche alle opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga a meno di cinquant'anni, dovendosi ritenere che la clausola di esclusione di cui all'art. 2, comma sesto, dello stesso D.Lgs. si riferisca solo ai beni culturali di interesse pubblico, già soggetti alla legge n. 1089/1939, e non anche alla disciplina della contraffazione delle opere d'arte contemporanea, per la cui repressione penale - in conformità con la legge delega - il D.Lgs. n. 490/1999 sostanzialmente riproduce le disposizioni già previste dalla legge 20 novembre 1971, n. 1062.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2004, n. 18041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18041 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 07/04/2004
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIRENA IE A. - Consigliere - N. 721
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 44803/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL IE;
avverso la sentenza in data 3.10.2003 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. G. Fumu;
Udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal S.P.G. Dr. Gialanella A. che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. R. Scarpa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 20.5.2002 il tribunale di Milano dichiarava AL IE colpevole del reato di ricettazione di varie opere di pittura ritenute provenienti dal delitto di contraffazione di cui all'art. 3, comma primo, della legge 20.11.1971 n. 1062 nonché del reato, previsto dall'art. 3, comma secondo, della medesima legge, di detenzione per il commercio delle stesse, di cui ordinava la confisca;
contestualmente lo assolveva con la formula "perché il fatto non sussiste" da quella parte della contestazione concernente le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risultava risalire ad oltre cinquanta anni. Osservava in proposito il tribunale che il testo della norma incriminatrice di cui all'art. 3 della legge n. 1062/71 era stato trasfuso, a seguito del riordino della materia,
nell'art. 127 d.lgs. 29.10.1999 n. 490 (testo unico in materia di beni culturali ed ambientali), la cui applicabilità alle opere per le quali si imponeva la pronuncia assolutoria, ancorché ne fosse stata accertata la contraffazione, era tuttavia positivamente esclusa dall'art.
2.6 del medesimo t.u.; nel disporne la restituzione a favore di chi avesse provato di averne diritto, ordinava comunque l'apposizione sul retro di queste ultime in modo non modificabile dell'avviso "opera valutata falsa in sede di perizia nel procedimento N. 2758/98 R.G. Tribunale Milano".
Avverso tale pronuncia l'imputato proponeva appello, che veniva tuttavia rigettato;
in particolare la Corte territoriale, nel respingere la censura concernente l'ordine di annotazione della falsità, osservava che esso trova preciso fondamento giuridico nell'art. 537 c.p.p., il quale impone la relativa dichiarazione ove la non rispondenza al vero di qualsiasi documento sia stata accertata nel corso del giudizio, persino in caso di proscioglimento e dunque di penale insignificanza del fatto.
Con il ricorso per Cassazione il AL denuncia:
- violazione degli artt. 597.1 e 603 c.p.p., per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto di non poter prendere in considerazione le critiche esposte in sede di discussione in ordine all'asserita falsità delle opere, perché non dedotte con l'atto di impugnazione. La doglianza è infondata.
Osserva il collegio come, partendo dall'erronea premessa che con la condanna gli fosse stata addebitata la condotta di falsificazione, con l'appello sul punto dell'affermazione di responsabilità l'imputato si fosse limitato a dedurre la giuridica impossibilità del concorso fra delitto presupposto (falso) e ricettazione;
correttamente, dunque, la Corte ha ritenuto non revocato in discussione l'accertamento di falsità e si è limitata a chiarire l'equivoco in cui era caduto l'impugnante, specificando che ben diversa era la concorrente condotta in contestazione, distinta e successiva a quella di ricezione dei beni perché inerente alla loro messa in commercio e non alla contraffazione.
Nè vale che il ricorrente in questa sede invochi, al fine di dimostrare l'erroneità dell'assunto del giudice di secondo grado circa la mancanza del motivo di gravame, quella parte dell'atto di appello in cui si poneva in dubbio la imparzialità di alcuni dei periti del tribunale (peraltro mai ricusati) e si chiedeva la nomina di nuovi esperti per la rinnovazione delle operazioni;
trattasi invero di deduzioni difensive inserite nel contesto di una diversa censura (quella concernente l'ordine di apposizione della dichiarazione di falsità sulle opere ritenute contraffatte), nelle quali non solo era carente ogni accenno critico alle ragioni, ampiamente esposte nella sentenza di primo grado, per cui il tribunale aveva ritenuto la falsità della gran parte delle opere detenute dall'imputato, ma ci si limitava semplicemente ad insinuare il dubbio di inattendibilità - ipotizzando la possibile influenza di ragioni private - esclusivamente in riferimento alle conclusioni dei periti nominati per l'esame dei quadri attribuiti al maestro Schifano, trascurando tutti gli ulteriori elementi specificamente indicati dal tribunale a riprova della contraffazione di queste opere nonché quegli altri, comprese le relazioni di periti diversi, dimostrativi della falsità dei restanti numerosi dipinti. Si tratta, in altre parole, di deduzioni prive - ai fini che qui interessano - del contenuto di critica specifica alla decisione gravata che è richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 585 c.p.p. e delle quali dunque inutilmente si tenta il "recupero" in questa sede, atteso che per la loro palese genericità sull'argomento non erano idonee a devolvere alla Corte di appello la questione relativa al complesso accertamento della falsità dei quadri. - vizio della motivazione e violazione degli artt. 648 c.p. e 127.1, lett. B), d.lgs. n. 490 del 1999; rileva il ricorrente come non sia stata dimostrata in concreto la consapevolezza, da parte sua, delle opere d'arte ricevute.
La censura non risulta essere stata formulata in grado di appello, sicché non è ammissibile in questa sede;
il tribunale, peraltro, aveva congruamente motivato in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico, ed alle relative argomentazioni non è rivolta alcuna specifica critica.
- violazione dell'art. 537 c.p.p.; rileva il ricorrente come le opere dei pittori viventi o comunque realizzate prima del decorso di cinquanta anni siano prive della tutela penale, sicché l'ordine di apposizione di una stampigliatura su quelle ritenute false per le quali non è intervenuta condanna è abnorme e frutto di uno sviamento del potere giurisdizionale.
La censura è infondata.
Erra infatti il ricorrente, come hanno peraltro errato i giudici di merito, a ritenere penalmente irrilevante la condotta contestata in riferimento alle opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga a oltre cinquanta anni;
hanno chiarito infatti sia la Corte costituzionale (sent. n. 173 del 2002) che la Corte di Cassazione (sez. 3^, 12.2.2003, Pludwinsky, rv 225318) come le norme incriminatrici relative alla contraffazione, al commercio e all'autenticazione di opere d'arte contraffatte o alterate, già contenute nella legge n. 1062 del 1971 e trasfuse nell'art. 127 d.lgs. n. 490 del 1999, continuino ad applicarsi anche alle opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga a oltre cinquanta anni, essendo la diversa erronea conclusione indotta da un evidente difetto di coordinamento formale tra le varie disposizioni trasfuse nel testo unico, agevolmente superabile mediante un'interpretazione logico-sistematica delle stesse e di fatto ormai superato, anche sotto il profilo formale, dagli artt. 10.5 e 178 d.lgs 22 gennaio 2004, n. 41 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) di prossima entrata in vigore.
A prescindere da tali considerazioni, ad ogni buon conto, è pacifico che all'opera pittorica recante la sottoscrizione apocrifa dell'artista deve essere attribuita, quanto meno in questa parte che vale ad attestarne la provenienza, la natura giuridica di scrittura privata falsa (sez. 2^, 24.1.1972, Crespi, rv 121262; sez. 5^, 19.5.1978, Babbini, rv 139510) e dunque di documento in relazione al quale, una volta accertata la contraffazione, il giudice è tenuto ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 537 c.p.p. anche ove non sia pronunciata condanna;
ne' l'imputato è abilitato a far valere in proposito eventuali interessi di terzi estranei al processo (sez. un. 27.10.1999, Fraccari, rv 214639).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 7 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2004