Sentenza 15 novembre 2005
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la sanzione di nullità assoluta per la omessa decisione nel termine imposto dall'art. 96, comma primo, d.P.R. n. 115 del 2002, comporta l'automatica nullità di tutti gli atti compiuti, in cui era necessaria la partecipazione e l'esercizio del diritto di difesa, indipendentemente dal contenuto della doglianza avanzata dalla parte interessata, non apparendo conforme allo spirito della legge (Corte Cost. 1 ottobre 2003, n. 304) ancorare la sanzione di nullità alla circostanza che nei motivi di ricorso si siano avanzate specifiche censure sul modo in cui il diritto di difesa sia stato leso concretamente dalla omessa decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2005, n. 41715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41715 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 15/11/2005
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 1171
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 28958/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VI AU N. IL 16/10/1976;
2) GE TI N. IL 10/04/1978;
3) MA LE N. IL 16/07/1974;
4) LO RL N. IL 29/10/1965;
5) IE UE N. IL 03/05/1977;
6) IO IO N. IL 03/11/1937;
7) SS IT N. IL 28/08/1959;
8) VI NI RD N. IL 07/12/1948;
9) DE SA SA N. IL 17/06/1971;
avverso SENTENZA del 05/01/2005 CORTE APPELLO di BARI;
udita in pubblica Udienza pubblica la relazione del Cons. Dr. Paola Piraccini.
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Elisabetta Cesqui chiedeva l'inammissibilità del ricorso del ricorso per tutti gli imputati che avevano patteggiato in appello ed il rigetto per AS e De CT.
Rilevato che il difensore Avv. Rotunno chiedeva l'accoglimento dei ricorsi presentati da AS e De CT.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'appello di Bari applicava la pena ai sensi dell'art. 599 c.p.p. agli imputati AN UD, AN OL, RN,
MM, LO, RR e RI in relazione a tutti i reati loro ascritti, escludendo che nei loro confronti sussistesse la possibilità di giungere ad un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. in quanto erano raggiunti da numerosi elementi di prova.
In relazione agli imputati AS e De CT, che non avevano patteggiato la pena rilevava che sussistevano prove della loro responsabilità in relazione al delitto associativo in veste di coadiuvanti degli organizzatori, nonché in relazione ai reati di contrabbando, consistenti principalmente nei risultati delle intercettazioni telefoniche;
quanto alla piena utilizzabilità di tali intercettazioni la Corte rilevava che le eccezioni sollevate dalla difesa dovevano essere disattese in quanto i delitti perseguiti, associazione a delinquere, di cui al primo ed al terzo comma dell'art. 416 c.p., volta al contrabbando, rientravano tra quelli previsti dall'art. 271 c.p.p e cioè delitti di un procedimento diverso per i quali era obbligatorio l'arresto, che tale riconoscimento era già stato effettuato dalla Corte di Cassazione che in sede cautelare aveva ritenuto pienamente utilizzabili tali intercettazioni. Contro la sentenza presentavano ricorso gli imputati deducendo
- quanto a AN UD, AN OL, RN, MM, LO, RR e RI la mancanza di motivazione della sentenza patteggiata in relazione alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 129 c.p.p.;
- quanto a AS IT mancanza di motivazione in relazione alle doglianze avanzate dalla difesa, essendosi la Corte territoriale limitata a richiamare per relationem un provvedimento della Suprema Corte senza neppure conoscerne il contenuto, visto che non risultava acquisita agli atti la decisione presa in sede cautelare;
inosservanza di norme processuali in relazione alla inutilizzabilità delle intercettazioni disposte per reati di omicidio volontario e poi utilizzate nel procedimento instaurato per associazione a delinquere e contrabbando, previa una estensione dei decreti autorizzativi intervenuta solo dopo venti giorni dall'inizio delle intercettazioni, delitti per i quali non sarebbe previsto l'arresto obbligatorio in fragranza ma solo facoltativo non rientrando l'associazione a delinquere volta al contrabbando tra quelli contemplati nell'art. 380, comma 2 lett. M c.p.p.; violazione della legge penale in quanto all'imputato sarebbe stata contestata la figura del coadiuvante nell'associazione che non rientra in nessuna di quelle previste dall'art. 416 c.p. e certamente non in quella dei promotori prevista dall'art. 416 primo comma c.p.p., con conseguente applicazione di una pena grave senza motivazione;
- quanto a De CT RI violazione dell'art. 6 L. 217/90 in quanto la decisione sulla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio sarebbe intervenuta ben oltre i 10 giorni imposti dalla legge, avendo presentato la domanda il 4/10/2004 ed essendo intervenuta la decisione il 25/1/2005; violazione di norme processuali in relazione all'utilizzazione di telefonate intercettate in altro procedimento e per reati che non consentono l'arresto in flagranza;
mancanza di motivazione in relazione alle prove della responsabilità dell'imputato.
La Corte ritiene che tutti i ricorsi presentati dagli imputati che hanno patteggiato la pena in appello debbono essere dichiarati inammissibili per la loro genericità e per la proposizione di valutazioni attinenti al merito del procedimento, incompatibili col giudizio di legittimità. La sentenza nei loro confronti ha dato congrua motivazione del perché non sussistevano le condizioni per giungere ad un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., essendo stati tutti raggiunti da rilevanti e gravi elementi di prova. Quanto al ricorso di AS si ritiene che debba essere rigettato. Sull'utilizzabilità delle intercettazioni si è già pronunciato il tribunale del riesame e la Corte territoriale rilevando da un lato che vi era stata un'estensione dell'autorizzazione ad eseguire le intercettazioni anche per i reati contestati, dall'altro che comunque sussistevano i sufficienti indizi per disporre l'intercettazione, tenuto conto che veniva contestato un reato associativo ed inoltre che ai sensi dell'art. 271 c.p.p. l'utilizzazione delle intercettazioni eseguite in altri procedimenti era ammissibile in quanto si trattava di reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza e cioè del reato di cui all'art. 416, 1 e 3 comma, c.p. Tali principi risultano correttamente applicati visto che all'imputato è stato contestato il reato di associazione a delinquere volta al contrabbando in veste di coadiuvante dei promotori e quindi in una veste riconducibile all'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 416 c.p., in una posizione di preminenza e di attiva organizzazione così come emerge chiaramente dal contenuto di alcune intercettazioni. Tale contestazione è sempre stata univoca nei confronti dell'imputato per cui non è possibile in questa sede avanzare la pretesa violazione della correlazione tra accusa e condanna, essendoci stato completo contraddittorio sul titolo di reato per cui è intervenuta condanna.
Quanto all'eccezione sollevata da De CT in merito all'art. 96 D.P.R. 115/2002 deve rilevarsi che agli atti risulta essere stata presentata istanza di ammissione al gratuito patrocinio, indirizzata alla Corte d'appello, in data 4/10/2004 contenente autocertificazione con la quale si attestava che il nucleo familiare era composto di 4 persone, prive di qualunque reddito. Pur non risultando formalmente, la Corte d'appello chiedeva informazioni alla P.G. sullo stato patrimoniale dell'imputato, ai sensi dell'art. 96 2 comma T.U 115/2002, e decideva sull'istanza solo dopo che erano pervenute le informazioni, e cioè in data 24/1/2005, mentre l'udienza in Camera di consiglio nella quale veniva pronunciata la sentenza era del 5/1/2005. La Corte, esaminate le informazioni provenienti dalla Guardia di Finanza di Bari accoglieva l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, tranne che per le violazioni fiscali, per le quali sussisteva la preclusione prevista dall'art. 91, comma 1 lett. a) del DPR 115/2002. Nel motivo di ricorso l'imputato deduceva la nullità della sentenza perché il giudice dell'appello non aveva provveduto sull'istanza entro dieci giorni, ma bensì dopo la pronuncia della sentenza e pertanto gli atti compiuti dopo la scadenza dei dieci giorni, compresa l'udienza e la sentenza di appello, erano colpiti da nullità assoluta ed insanibile ai sensi dell'art. 96 1 comma L. 115/2002, nullità che doveva essere pronunciata in ogni stato e grado del procedimento.
Deve in proposito rilevarsi che la legge sul gratuito patrocinio ha dato attuazione al principio costituzionale sancito dall'art. 24 2 comma, secondo cui debbono essere assicurati ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. Il legislatore ha individuato dei parametri reddituali sanciti all'art. 76 del Testo unico ed ha anche indicato gli strumenti per il loro accertamento. All'art. 96 ha poi imposto una procedura rigida volta ad ottenere "una decisione sull'istanza di ammissione" ed ha previsto varie ipotesi: al primo comma è disciplinata una decisione di ammissione entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza a pena di nullità assoluta, quando da un punto di vista cartaceo appaiono sussistere le condizioni di reddito;
al secondo comma è disciplinata una duplice fattispecie, la prima prevede una decisione di rigetto se vi sono motivi per ritenere non sussistere le condizioni di reddito sempre sulla base del supporto cartaceo;
la seconda prevede una decisione da emettersi comunque entro dieci giorni, quando il giudice sceglie, ed è il caso di specie, di svolgere delle indagini sulle condizioni di reddito, e t in relazione al contenuto di tale decisione può ritenersi che non possa che essere di ammissione visto che non avrebbe alcun senso disporre indagini in caso di rigetto dell'istanza.
Su tale norma, ed in particolare sul primo comma dell'art. 96 che sancisce la nullità assoluta, è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 304 del 2003 sancendone la legittimità costituzionale ed affermando che la " protratta situazione di incertezza circa l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato determinava una inevitabile ed effettiva lesione del diritto di difesa dell'interessato, ove si tenga presente che la tardiva pronuncia sull'ammissibilità precludeva all'istante, in condizioni di indigenza, il ricorso a tutta una serie di strumenti difensivi ". In relazione all'applicazione concreta di tale norma che contiene una sanzione processuale così drastica si sono determinati nella giurisprudenza di legittimità due orientamenti.
Il primo è stato espresso da una pronuncia della Sezione 6^ del 18 settembre 2003 n. 46185, rie. Lo Castro, rv. 226968, con la quale si è affermato, in un caso di totale omessa decisione su un'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, che tale omissione non produce nullità ove non siano state formulate censure relative a lesioni effettive e specifiche del diritto di difesa, ma sia stata evocata esclusivamente la violazione della norma nella sua astrattezza. Con ulteriori pronunce si è affermato che il decorso del termine non comporta l'automatica nullità di tutti gli atti successivi ma solo di quelli che abbiano concretamente leso i diritti di difesa (Sez. 6^ 12 novembre 2004 n. 48265, rv. 230605), e comunque non opera quando l'omissione resti priva di effetti pregiudizievoli per la difesa dell'interessato (Sez. 6^ 27 ottobre 2004 n. 46510, rv. 231447). L'orientamento opposto, prescinde da una valutazione concreta della doglianza difensiva, e ritiene che la nullità colpisca tutti gli atti compiuti dopo la scadenza del termine che abbiano comportato un'effettiva lesione del diritto di difesa, intendendosi con tale espressione che la nullità colpisce tutti gli atti successivi in cui era necessaria la partecipazione dell'imputato e del suo difensore (tra le altre Sez. 4^ 16/3/2004 n. 33635, rv. 229091; Sez. 6^ 13/2/2004 n. 23027, rv. 229916; Sez. 15/3/2003 n. 18611, rv. 224892). Ritiene il collegio di dover seguire l'orientamento da ultimo esposto in quanto certamente più conforme allo spirito della legge e all'interpretazione espressa dalla Corte Costituzionale. Non si ritiene possibile ancorare l'efficacia di una nullità assoluta di natura processuale al tipo di doglianza avanzata dalla parte, perché è pur vero che l'art. 182 c.p.p. prevede che per eccepire una nullità vi deve essere l'interesse all'osservanza della disposizione violata, ma da un canto tale previsione non si applica alle nullità assolute, dall'altro l'interesse di cui parla la norma è limitato all'astratta conseguenza della violazione di una norma processuale e non si estende alla valutazione delle modalità con cui si è svolto l'atto processuale. Nel caso di specie si sottoporrebbe l'efficacia della nullità alla valutazione della concreta lesione del diritto di difesa inteso nel senso delle modalità con cui la difesa si e svolta in mancanza della decisione. Con l'ulteriore conseguenza che qual'ora l'imputato avesse nei suoi motivi di doglianza individuato delle carenze della difesa per la mancanza della decisione, non è chiaro come si dovrebbe valutare la fondatezza o meno della doglianza. Pertanto l'applicazione di tali principi al caso concreto comporta che, poiché nel periodo successivo alla scadenza del termine dei dieci giorni, si è tenuta l'udienza del processo d'appello ed è stata pronuncia, la sentenza tale atto è travolto dalla nullità assoluta prevista dall'art. 96 comma 1 T.U. 115/2002, trattandosi di atti in cui doveva esplicarsi il diritto di difesa dell'imputato e indipendentemente dal fatto che nei motivi di ricorso si siano avanzate doglianze concrete sul modo in cui il diritto di difesa è stato compresso o limitato dalla omessa decisione.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di De CT RI e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari.
Rigetta il ricorso di AS IT che condanna la pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibili i ricorsi di AN UD, di RN, di MM, di LO, d RR, di RI e di AN OL guardo che condanna in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1500 alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2005