Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2004, n. 23027
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Sentenza 13 febbraio 2004

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In tema di patrocinio a spese dello Stato, stante la previsione del termine perentorio di dieci giorni di cui all' art. 6, comma primo, legge 30 luglio 1990 n. 217, modif. dall'art. 96 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), la mancata adozione da parte del giudice del provvedimento di ammissione al patrocinio determina la nullità degli atti successivi alla scadenza del termine fissato dalla norma. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di appello e quella di primo grado, non risultando adottato alcun provvedimento in ordine all'istanza di ammissione al beneficio presentata prima dell'inizio del dibattimento di primo grado).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2004, n. 23027
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23027
    Data del deposito : 13 febbraio 2004

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