Sentenza 13 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato, stante la previsione del termine perentorio di dieci giorni di cui all' art. 6, comma primo, legge 30 luglio 1990 n. 217, modif. dall'art. 96 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), la mancata adozione da parte del giudice del provvedimento di ammissione al patrocinio determina la nullità degli atti successivi alla scadenza del termine fissato dalla norma. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di appello e quella di primo grado, non risultando adottato alcun provvedimento in ordine all'istanza di ammissione al beneficio presentata prima dell'inizio del dibattimento di primo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2004, n. 23027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23027 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 13/02/2004
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 258
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 2962/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DA NA, n. a Grosseto il 23.4.1961;
avverso la sentenza in data 24 ottobre 2002 della Corte di appello di Firenze;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa De Sandro NA Maria, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
FATTO
Con sentenza in data 14 gennaio 2002, il Tribunale di Grosseto, all'esito di giudizio abbreviato, assolveva, perché il fatto non costituisce reato, DA NA, dal delitto di cui all'art. 378 c.p., per avere aiutato LL AR a eludere le investigazioni dell'autorità, con dichiarazioni rese in Grosseto il 16 ottobre 1997 ad appartenenti al locale Nucleo Operativo Carabinieri, negando, contrariamente al vero, di avere poco prima acquistato dal LL una dose di eroina a lei sequestrata.
In accoglimento della impugnazione del Pubblico Ministero, la Corte di appello di Firenze, con la sentenza in epigrafe, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la CI colpevole del reato ascrittole e, con le attenuanti generiche e la diminuente del rito, la condannava alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione. Avverso la predetta sentenza ricorre per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, che deduce:
1) Erronea applicazione dell'art. 378 c.p., posto che tale fattispecie integra un reato di evento, che si configura allorché la condotta favoreggiatrice abbia concretamente frapposto un ostacolo, da valutare con giudizio ex post, allo svolgimento delle indagini. Tale interpretazione si ricava non solo dalla lettera della norma, che prevede un "aiuto" a eludere le investigazioni, sia dal raffronto con la fattispecie dell'art. 390 c.p., costituente in sostanza una ipotesi speciale di favoreggiamento, per la quale la giurisprudenza unanimemente richiede che la condotta dell'agente abbia in concreto ritardato l'esecuzione della pena del soggetto condannato. Nella specie le false dichiarazioni dell'imputata sono intervenute nel momento in cui le indagini erano già state compiute, e quindi non hanno causato alcuna turbativa alle stesse: la cessione di sostanza stupefacente dal LL alla CI era stata interamente percepita dal Carabiniere Imbei e nei minuti immediatamente successivi gli operanti avevano sequestrato una bustina contenente sostanza stupefacente neutralizzando definitivamente il pericolo di dispersione delle fonti di prova.
2) Violazione, in subordine, dell'art. 49 c.p., atteso che nella specie la condotta dell'imputata, pur se riconducibile in astratto alla fattispecie contemplata dalla norma, in concreto non aveva leso l'interesse tutelato dalla norma, dato che le sue false dichiarazioni non hanno determinato alcun ostacolo alle indagini. 3) Violazione dell'art. 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, trasfusa nell'art. 96 d.P.R. n. 115 del 2002, posto che non era stata data alcuna risposta alla istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata dall'imputata in data 17 dicembre 2001. DIRITTO
Il terzo motivo di ricorso, che ha natura pregiudiziale, appare fondato.
Risulta dagli atti che in data 11 dicembre 2001 la CI aveva presentato istanza di ammissione al gratuito patrocinio, corredata dalle dichiarazioni previste dalla legge.
Da attestazione trasmessa a questa Corte in data 10 febbraio 2004 dalla "Cancelleria dibattimento" del Tribunale di Grosseto si ricava poi che nel Registro mod. 27 (Gratuito patrocinio) a fianco della iscrizione n. 86/01 relativa alla predetta istanza era stata apposta l'annotazione "da ammettere udienza 17 dicembre 2001". Infine, dal verbale di udienza di primo grado si desume che nessun provvedimento venne emesso sulla predetta istanza. Tale omissione, stante la previsione del termine perentorio di dieci giorni di cui all'art. 6 comma 1^ l. 30 luglio 1990, n. 217 (ora trasfuso nell'art. 96 comma 1^ d.P.R. 30 maggio 2002, n. 113), ha determinato la nullità degli atti successivi e cioè del dibattimento di primo e di secondo grado (Cass., sez. 1^, c.c. 5 marzo 2003, Gammuto;
Cass., sez. 5^, u.p. 21 maggio 2002, Sorrentino).
La sentenza impugnata e quella di primo grado vanno pertanto annullate senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Grosseto per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza in data 14 gennaio 2002 del Tribunale di Grosseto e dispone trasmettersi gli atti allo stesso tribunale per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2004