Sentenza 27 ottobre 2004
Massime • 3
Il rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare con altra meno afflittiva, implica per il giudice, anche con riguardo a reati di terrorismo, l'obbligo di motivare, accertando, in concreto e, quindi, in termini puntuali e specifici, se ricorrano le specifiche situazioni che, in relazione alla gravità del fatto nonché alla natura ed al grado delle esigenze cautelari, rendono imprescindibile ed inevitabile la necessità di adottare e mantenere la misura cautelare più grave, dando conto, con criteri logici e di plausibile persuasività, delle ragioni giustificative di un provvedimento che, in nome di esigenze cautelari non altrimenti realizzabili, sacrifica la libertà personale dell'indagato nella misura massima possibile.
E estranea al vigente ordinamento processuale la previsione, per i reati di terrorismo, di una disciplina cautelare speciale, per effetto della quale, sussistendo i gravi indizi di colpevolezza, il giudice debba costantemente applicare la custodia cautelare in carcere come l'unica adeguata a fronteggiare il periculum in libertate, posto che la disciplina speciale dettata dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., con riguardo ai delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen., ha valore derogatorio e, pertanto, non può essere estesa ad ipotesi diverse da quelle ivi tassativamente indicate. Ne consegue che, con riguardo ai reati di terrorismo, il giudice è tenuto ad accertare, in relazione alle peculiari connotazioni di ogni fattispecie, la proporzione della misura scelta all'entità del fatto ed alla sanzione irrogabile ed a compiere, quindi, le ordinarie operazioni valutative di cui agli articoli 274 e 275 cod. proc. pen.
E illegittima l'ordinanza con la quale il tribunale - in sede di appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. - rigetti, opponendo l'esistenza del giudicato cautelare, l'istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere, senza valutare e dar conto, con congrua motivazione , dei fatti sopravvenuti; infatti, l'operatività della preclusione processuale (o giudicato cautelare) - limitata, comunque, allo stato degli atti - è strettamente connessa al contenuto dell'art. 299, commi primo e secondo, cod. proc. pen., che attribuisce alle misure cautelari coercitive una precisa connotazione dinamica, nel senso che i relativi provvedimenti de libertate devono essere costantemente adeguati agli sviluppi che intervengono nel corso delle indagini, con la conseguenza che il giudice ha l'obbligo di procedere ad una rivalutazione globale, "anche per fatti sopravvenuti", del quadro di gravità indiziaria, della persistenza delle esigenze cautelari o della loro attenuazione e della proporzione della misura adottata all'entità del fatto o alla sanzione irrogabile. (In applicazione del principio sopra enunciato, la Corte ha ritenuto, censurando l'ordinanza impugnata, che la modificazione della situazione esistente all'atto di applicazione della misura - ravvisata in un complesso di elementi, identificati nella risalenza del tempo del reato contestato (banda armata ex art. 306 cod. pen.) nel comportamento dell'indagato che aveva fatto plurime dichiarazioni di condanna dell'omicidio politico e di rifiuto della lotta armata nonché nella durata della carcerazione legittimi l'inoperatività dello sbarramento del giudicato cautelare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2004, n. 45379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45379 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 27/10/2004
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 4140
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 022080/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SA ER N. IL 22/09/1969;
avverso ORDINANZA del 30/04/2004 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vitaliano Esposito, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
sentiti:
difensori dell'indagata, avv.ti Missini e Coppi.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30.4.2004, il Tribunale di Roma respingeva l'appello presentato, a norma dell'art. 310 c.p.p., nell'interesse di EN DE avverso il provvedimento in data 29.1.2004 con cui il GIP aveva disatteso l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. Il tribunale rilevava preliminarmente che la Seconda Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 27.2.2004, aveva annullato senza rinvio l'ordinanza del giudice del riesame limitatamente ai delitti contestati ai capi B), C), D) ed E) della rubrica, ritenendo, invece, che fossero riscontrabili i gravi indizi di colpevolezza relativamente al delitto associativo di banda armata (art. 306 c.p.) e che le eccezionali esigenze cautelari dovessero prevalere sul divieto di custodia in carcere dell'indagata in qualità di madre di una bambina di due anni. Quindi, il tribunale si soffermava diffusamente nell'illustrare i risultati delle investigazioni che, soprattutto attraverso l'esame dei tabulati telefonici, avevano permesso di accertare la gravita degli indizi nei confronti della EN per i delitti associativi e riteneva di eccezionale rilevanza le persistenti esigenze cautelari, precisando anche che doveva reputarsi concreto il pericolo di fuga e l'ingresso in clandestinità, che non era dimostrata una condotta di abbandono, totale e definitivo, dell'organizzazione terroristica da parte della EN e che la sostituzione della misura non poteva trovare giustificazione, a norma dell'art. 275, comma 4, neppure nell'età della figlia dell'indagata, nata il [...].
I difensori dell'indagata proponevano ricorso per Cassazione col quale denunciavano erronea applicazione della legge processuale penale e mancanza di motivazione, rilevando, anzitutto, che il tribunale con l'ordinanza impugnata, "ridondante nella trattazione di temi sostanzialmente estranei al tema della decisione", aveva riproposto argomenti contenuti nel provvedimento impositivo della misura e nell'ordinanza del giudice del riesame, senza valutare le nuove circostanze emerse e con l'affermazione in termini del tutto apodittici dell'attualità e della concretezza delle esigenze giustificative della custodia in carcere. I ricorrenti deducevano, in particolare, che le ragioni poste a sostegno dell'ordinanza si risolvevano in una vera e propria tautologia e poggiavano su presunte regole di esperienza, che erano state applicate astrattamente, prescindendo dalle specifiche risultanze probatorie relative alla posizione della EN: infatti, costei dopo il 1999 non era colpita da alcun indizio comprovante la sua partecipazione al gruppo terroristico, ha esplicitamente e formalmente escluso di fare parte delle Brigate Rosse, ha condannato apertamente l'omicidio del prof. D'NA, non si è data alla clandestinità, ne' si è proclamata prigioniera politica, è divenuta madre di una bimba di tenera età. Venivano altresì censurate le affermazioni secondo cui, data l'esistenza del giudicato cautelare, l'attualità della militanza nel gruppo terroristico avrebbe potuto essere esclusa soltanto mediante la confessione della sua appartenenza alle Brigate Rosse e il racconto di tutto ciò che conosceva dell'organizzazione e dei complici. Infine, vizi logici e giuridici venivano prospettati relativamente alla motivazione riguardante l'asserita concretezza del pericolo di fuga e l'eccezionalità delle esigenze cautelari in base alle quali era stata esclusa l'applicazione della disposizione di cui al quarto comma dell'art. 275 c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve premettersi che, a conclusione del procedimento di riesame, la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio il titolo cautelare relativo ai reati ai capi b), c), d) ed e) della rubrica, relativi all'omicidio del prof. D'NA e ai reati connessi, sicché l'attuale stato di custodia in carcere riguarda il delitto associativo di banda armata per il quale risultano verificati i gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p., che non sono posti in discussione nel presente procedimento cautelare, il cui oggetto è, difatti, limitato ai temi delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura.
Occorre, poi, chiarire che la figlia dell'indagata ha compiuto l'età di tre anni in data 10.10.2004 e che, dunque, deve considerarsi superato il profilo relativo all'operatività della disposizione di cui all'art. 275, comma 4, c.p.p., che subordina la scelta della misura cautelare più grave all'inesistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, risultando evidente che l'influenza della questione presuppone che la situazione giustificativa prevista dalla legge (nella specie, condizione di madre di età inferiore a tre anni con lei convivente) persista nel momento delle decisioni adottate nel corso dell'intero procedimento cautelare, comprese le fasi delle impugnazioni.
Ciò posto, nell'esaminare la legalità della decisione reiettiva della richiesta di sostituzione della misura custodiale con quella degli arresti domiciliari alla stregua delle regole generali dettate dall'art. 274 c.p.p., merita di essere chiarito e approfondito il riferimento al giudicato cautelare contenuto nell'ordinanza impugnata, rilevando che la soluzione della delicata tematica concernente la configurabilità di una preclusione endoprocessuale è strettamente legata alla portata dell'art. 299, commi 1 e 2, c.p.p., che attribuisce alle misure cautelari coercitive una precisa connotazione dinamica, nel senso che le legge processuale sancisce la necessità di adeguare costantemente i provvedimenti "de libertate" agli sviluppi che intervengono nel corso delle indagini, facendo obbligo al giudice di procedere ad una rivalutazione globale, "anche per fatti sopravvenuti", del quadro di gravita indiziaria, della persistenza delle esigenze cautelari o della loro attenuazione e della proporzione della misura all'entità del fatto o alla sanzione irrogabile. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno messo a punto i limiti del ed. giudicato cautelare stabilendo che una preclusione di natura endoprocessuale è suscettibile di formarsi a seguito delle pronunzie emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte di cassazione ovvero dal tribunale in sede di riesame o di appello avverso le ordinanze in tema di misure cautelari, con la precisazione che detta preclusione ha una portata più modesta rispetto a quella propria della res iudicata, sia perché è operante soltanto allo stato degli atti sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma unicamente le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei pregressi procedimenti di impugnazione, intendendosi queste ultime come le questioni che quantunque non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto logico di quelle espressamente dedotte (Cass., Sez. Un., 8 luglio 1994, Buffa). Le posizioni successivamente espresse dalla giurisprudenza di legittimità risultano uniformate a tali linee, essendo stato precisato che il giudice ha il potere-dovere, in ogni stato e grado del processo e indipendentemente dalle sollecitazioni di parte, di verificare la permanenza delle ragioni giustificative del provvedimento coercitivo anche alla luce di fatti sopravvenuti e delle eventuali modifiche della situazione processuale, nonché degli stessi fatti originari e coevi all'ordinanza impositiva, tranne che, in quest'ultimo caso, il relativo esame non sia precluso dalle decisioni pronunciate in precedenti procedimenti incidentali de liberiate (Cass., Sez. 6^, 6 novembre 2003, Zorzi;
Sez. 1^, 15 marzo 1995, Micelli;
Cass., Sez. 6^, 16 gennaio 1995, Cerciello). Così delineata la categoria del cd. giudicato cautelare, che trae evidentemente origine dall'esigenza pratica di evitare l'incontrollata proliferazione di procedure incidentali fondate su identici elementi, deve sottolinearsi che le deduzioni della ricorrente integrano fatti sopravvenuti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 299, comma 1, che giustificano il superamento della preclusione processuale relativa alla gravita delle esigenze cautelari, cristallizzata all'esito del procedimento di riesame. La modificazione della situazione esistente all'atto dell'applicazione della misura della custodia in carcere, che legittima l'inoperatività dello sbarramento preclusivo invocato dal tribunale, è la risultante di un complesso di elementi, identificabili nella durata della carcerazione, nella risalenza nel tempo della contestata partecipazione associativa e, soprattutto, nel comportamento tenuto dall'indagata, che in tale periodo ha più volte dichiarato di condannare l'omicidio politico e di rifiutare la lotta armata. Per quanto riguarda il fattore cronologico, è utile precisare che il tempo trascorso nello stato di custodia in carcere e quello relativo alla data di commissione del reato hanno certamente una loro apprezzabile incidenza, pur non potendo determinare da soli l'obbligo della sostituzione della misura cautelare con altra meno affittiva quando non siano accompagnati da ulteriori elementi sintomatici dell'attenuazione delle esigenze cautelari (Cass., Sez. 3^, 23 febbraio 1998, Massaro;
Sez. 5^, 22 ottobre 1993, Iride). Del resto, va posto in risalto che il mutamento della situazione originaria è stato, in definitiva, riconosciuto dallo stesso tribunale, in quanto, pur essendo stata evocata l'esistenza del giudicato cautelare, nell'ordinanza impugnata si è ritenuto che, in realtà, esso non costituisse affatto un ostacolo all'esame dell'appello cautelare, tant'è vero che è stato valutato il merito delle deduzioni difensive ed è stata esclusa la sussistenza delle condizioni per la sostituzione della misura, mentre, in caso contrario, sarebbe stato sufficiente dichiarare inammissibile la richiesta perché coperta da preclusione.
Tanto chiarito, è da rilevare che la struttura della motivazione dell'ordinanza impugnata - oltre a risultare manifestamente contrastante con la prescrizione che impone il requisito della concisione e della chiarezza espositiva - è inficiata da evidenti vizi logici e giuridici che ne compromettono la congruenza e rivelano lo sviluppo di un ragionamento contraddistinto da aporie, da lacune, da astrattezza e da apoditticità, tanto da doversi considerare non compatibile con i canoni della logica e con il modello legale di ordinanza cautelare prefigurato dall'art. 292, comma 2, lett. c) e c- bis) c.p.p..
In proposito mette conto osservare che per adempiere l'obbligo della motivazione dei provvedimenti "de liberiate" - considerato, con piena ragione, puntuale esplicazione della riserva di giurisdizione ex art. 13 Cost. (cfr. Cass., Sez. Un., 3 dicembre 1996, Lombardi) - il giudice di merito deve accertare, in concreto e in termini specifici, se ricorrano quelle tassative situazioni che rivelano l'esigenza imprescindibile di adottare la cautela di natura coercitiva personale, dando conto, con criteri logici e di plausibile persuasività, delle precise ragioni giustificative di un provvedimento che, in nome di esigenze di giustizia non altrimenti realizzabili, sacrifica la libertà personale dell'indagato, definita "inviolabile" dalla citata norma costituzionale (Cass., Sez. 6^, 11 maggio 1995, Pellecchia). In primo luogo, deve censurarsi la decisione del giudice dell'appello cautelare nell'impostazione dell'indagine ad esso demandata, che risulta imperniata sull'affermazione che "il tribunale è convinto del fatto che la storia del devastante e corrosivo fenomeno terroristico investigato rifletta sul quadro della cautelarla tutta la forza della sua eccezionale rilevanza, determinando una situazione che trasmoda nella straordinaria necessità di impedire che il soggetto indagato perpetui e realizzi il distruttivo progetto politico-ideologico della formazione eversiva a cui appartiene". La tesi enunciata dal tribunale nasconde, a ben vedere, l'opinione che per i reati di terrorismo le esigenze cautelari siano, sempre e comunque, di eccezionale di rilevanza e tali da giustificare, in ogni caso, l'applicazione della misura cautelare più grave. Nella sua portata generalizzante ed astratta, la posizione espressa nell'ordinanza impugnata non può essere condivisa, per la ragione che essa sottende la vigenza di un regime giuridico particolare per le misure coercitive che colpiscono le persone indagate per fatti di terrorismo, quasi che nell'ordinamento processuale fosse inserita una normativa speciale cautelare per effetto della quale, in presenza di gravi indizi di colpevolezza, il giudice dovrebbe costantemente scegliere la misura della custodia in carcere come l'unica adeguata a fronteggiare il "periculum in libertate". Una simile proposizione è estranea ad ogni previsione legale, essendo stabilita dalla legge processuale una disciplina speciale soltanto nell'art. 275, comma 3, ultima parte, c.p.p. con riferimento ai delitti di cui all'art. 416- bis c.p. e ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo. Al di fuori dei casi espressamente previsti da tale disposizione, che ha certamente valore derogatorio e non può essere, perciò, estesa ad ipotesi diverse da quelle tassativamente indicate, per tutti gli altri reati, compresi quelli di terrorismo, manca una presunzione legale di adeguatezza della sola misura coercitiva carceraria e il giudice è tenuto ad accertare caso per caso, in relazione alle peculiari connotazioni di ogni singola fattispecie, la natura e il grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, la proporzione della misura scelta all'entità del fatto e alla sanzione irrogabile e l'inadeguatezza di ogni altra misura rispetto alla finalità di preservare dette esigenze, compiendo, dunque, la ordinarie operazioni valutative prescritte dagli artt. 274 e 275 c.p.p.. Dopo avere posto in luce l'erronea impostazione seguita dal tribunale nel decidere l'appello cautelare vertente sul rigetto della richiesta di sostituzione della misura, va rilevato che un ulteriore vizio logico è riscontrabile nella motivazione sviluppata per negare ogni valenza all'esplicita condanna da parte della EN dell'omicidio del prof. D'NA e alla dichiarazione di rifiuto della lotta armata, sull'assunto che - ad avviso del tribunale - per potersi parlare di distacco o di dissociazione dall'associazione terroristica è indispensabile che il soggetto fornisca ogni informazione in suo possesso sulla struttura e sull'organizzazione della banda. Neppure tale proposizione appare condivisibile, atteso che il tribunale, anziché cercare di verificare la sincerità delle dichiarazioni dell'indagata alla luce delle condotte risultanti dagli elementi acquisiti, ha indicato quale unica condizione necessaria a dimostrare un comportamento di dissociazione la collaborazione con gli inquirenti mediante la rivelazione di tutte le informazioni sulle attività dell'associazione terroristica. In proposito deve osservarsi che se è esatto affermare che un'eventuale collaborazione, nel senso indicato dal tribunale, sarebbe, ovviamente, senz'altro univocamente sintomatica dell'abbandono dell'associazione, non è, invece, esatto sostenere che questa è il solo mezzo per dimostrare l'avvenuta cessazione dell'appartenenza all'organizzazione terroristica. Nell'ottica di una più corretta analisi ricostruttiva del tema relativo all'effettiva pregnanza delle esigenze cautelari il tribunale avrebbe dovuto verificare, con puntuale ed adeguata motivazione, la consistenza della tesi difensiva secondo cui la partecipazione della EN alla banda armata non si è protratta oltre il 1999, trattandosi di circostanza rilevante per l'accertamento di una persistente pericolosità di grado elevato. Manca di adeguatezza logica anche il fatto che la EN ha negato di avere fatto parte dell'organizzazione terroristica "brigate rosse per la costruzione del partito comunista combattente", per la ragione che il tribunale avrebbe dovuto valutare tale atteggiamento come espressione dell'esercizio del diritto di difendersi e non come indice della mancata dissociazione.
Presta il fianco a censure anche il filo argomentativo seguito per ritenere esistente la concretezza del pericolo di fuga. La motivazione dell'ordinanza risulta, sul punto, viziata da linee di assoluta astrattezza, essendosi il tribunale limitato a rilevare che l'ingresso in clandestinità, specialmente in una fase critica per l'esistenza dell'organizzazione, rappresenta "uno statuto di vita del terrorista, il quale, cosi agendo, obbedisce ad un canone regolativo essenziale della stessa esistenza operativa dell'organizzazione", come è confermato dalla vicenda relativa all'entrata in clandestinità di OC AD DE. Un simile discorso giustificativo è censurabile per la sua carenza e per la sua impronta del tutto generica e astratta, in quanto il tribunale ha fatto uso distorto della massima di esperienza postulata, dimenticando che questa non costituisce diretta fonte di prova, ma corrisponde alla premessa del sillogismo giudiziario che deve svilupparsi attraverso l'applicazione del criterio di inferenza alla specifica situazione probatoria riguardante la posizione della EN, potendosi acquisire una valida conclusione probatoria soltanto a seguito della corretta osservanza delle regole metodologiche alle quali deve essere conformato il ragionamento del giudice. Di talché, in siffatta prospettiva, corrispondeva ad un dovere ineludibile del tribunale quello di verificare la reale compatibilità della regola di esperienza relativa all'ingresso in clandestinità con la condotta concretamente tenuta dall'indagata dopo l'arresto degli altri componenti della banda.
Le indicate lacune e distorsioni logiche della motivazione giustificano l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma, il quale dovrà autonomamente rivalutare gli elementi di giudizio disponibili per stabilire la fondatezza o non dell'appello cautelare, facendo applicazione del principio di diritto che può compendiarsi nei seguenti termini: "al fine di adempiere l'obbligo di motivazione della decisione di rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare con altra meno affittiva, il giudice di merito. anche in materia di reati di terrorismo, è tenuto ad accertare, in concreto e in termini puntuali e specifici, se ricorrano le specifiche situazioni che, in relazione alla gravita del fatto e alla natura e al grado delle esigenze cautelari, rendono imprescindibile ed inevitabile la necessità di adottare e mantenere la cautela coercitiva massima, dando conto, con criteri logici e di plausibile persuasività, delle precise ragioni giustificative di un provvedimento che, in nome di esigenze cautelari non altrimenti realizzabili, sacrifica la libertà personale dell'indagato nella maniera più grave possibile".
La cancelleria provvederà all'adempimento previsto dall'art. 94, comma 1 bis, disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma. Dispone che sia trasmessa, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1 bis, disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2004