Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2004, n. 45379
CASS
Sentenza 27 ottobre 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

Il rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare con altra meno afflittiva, implica per il giudice, anche con riguardo a reati di terrorismo, l'obbligo di motivare, accertando, in concreto e, quindi, in termini puntuali e specifici, se ricorrano le specifiche situazioni che, in relazione alla gravità del fatto nonché alla natura ed al grado delle esigenze cautelari, rendono imprescindibile ed inevitabile la necessità di adottare e mantenere la misura cautelare più grave, dando conto, con criteri logici e di plausibile persuasività, delle ragioni giustificative di un provvedimento che, in nome di esigenze cautelari non altrimenti realizzabili, sacrifica la libertà personale dell'indagato nella misura massima possibile.

E estranea al vigente ordinamento processuale la previsione, per i reati di terrorismo, di una disciplina cautelare speciale, per effetto della quale, sussistendo i gravi indizi di colpevolezza, il giudice debba costantemente applicare la custodia cautelare in carcere come l'unica adeguata a fronteggiare il periculum in libertate, posto che la disciplina speciale dettata dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., con riguardo ai delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen., ha valore derogatorio e, pertanto, non può essere estesa ad ipotesi diverse da quelle ivi tassativamente indicate. Ne consegue che, con riguardo ai reati di terrorismo, il giudice è tenuto ad accertare, in relazione alle peculiari connotazioni di ogni fattispecie, la proporzione della misura scelta all'entità del fatto ed alla sanzione irrogabile ed a compiere, quindi, le ordinarie operazioni valutative di cui agli articoli 274 e 275 cod. proc. pen.

E illegittima l'ordinanza con la quale il tribunale - in sede di appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. - rigetti, opponendo l'esistenza del giudicato cautelare, l'istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere, senza valutare e dar conto, con congrua motivazione , dei fatti sopravvenuti; infatti, l'operatività della preclusione processuale (o giudicato cautelare) - limitata, comunque, allo stato degli atti - è strettamente connessa al contenuto dell'art. 299, commi primo e secondo, cod. proc. pen., che attribuisce alle misure cautelari coercitive una precisa connotazione dinamica, nel senso che i relativi provvedimenti de libertate devono essere costantemente adeguati agli sviluppi che intervengono nel corso delle indagini, con la conseguenza che il giudice ha l'obbligo di procedere ad una rivalutazione globale, "anche per fatti sopravvenuti", del quadro di gravità indiziaria, della persistenza delle esigenze cautelari o della loro attenuazione e della proporzione della misura adottata all'entità del fatto o alla sanzione irrogabile. (In applicazione del principio sopra enunciato, la Corte ha ritenuto, censurando l'ordinanza impugnata, che la modificazione della situazione esistente all'atto di applicazione della misura - ravvisata in un complesso di elementi, identificati nella risalenza del tempo del reato contestato (banda armata ex art. 306 cod. pen.) nel comportamento dell'indagato che aveva fatto plurime dichiarazioni di condanna dell'omicidio politico e di rifiuto della lotta armata nonché nella durata della carcerazione legittimi l'inoperatività dello sbarramento del giudicato cautelare).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2004, n. 45379
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45379
    Data del deposito : 27 ottobre 2004

    Testo completo