Sentenza 9 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di riesame di misura cautelare, è viziata da contraddittorietà la motivazione con cui il giudice - applicando la misura degli arresti domiciliari in sostituzione della custodia cautelare in carcere - affermi che, pur sussistendo pressanti esigenze di cautela sociale, deve aversi riguardo al comportamento collaborativo dell'indagato idoneo a contrastare la presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., posto che le due contrastanti affermazioni non sono idonee a spiegare se la suddetta presunzione sia stata superata o meno, fermo restando che la mera confessione non è da sola sufficiente a garantire tale superamento. (Contrasto segnalato con relazione n. 13 del 2003).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/10/2003, n. 47398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47398 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Luigi Varola Presidente
1. Dott. Giuseppe Maria Cosentino (rel.) Consigliere
2. Dott. Mario Fantacchiotti Consigliere
3. Dott. Michele Bonomi Consigliere
4. Dott. Maurizio Massera Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. presso Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro;
avverso ordinanza Tribunale Catanzaro 20/2/2003. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. G.M. Cosentino;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Antonio Gialanella che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza;
Udito il difensore Avv. Falcone.
OSSERVA
Il 31/1/03 il G.I.P. del Tribunale di Catanzaro disponeva a carico di SS VA, indagato di rapina aggravata ai sensi dell'art. 7 legge n. 203/91, la misura cautelare della custodia in carcere.
Proposta dal SS istanza di riesame, il Tribunale di Catanzaro, con l'ordinanza indicata in epigrafe, sostituiva l'applicata misura con quella degli arresti domiciliari rilevando che, se sussistono "presunte esigenze di cautela sociale" (del resto neppure contestate), deve tenersi, però, conto del comportamento ampiamente collaborativo dell'indagato che evidenzia una chiara volontà di dissociazione dal contesto criminoso di appartenenza e che giustifica la misura meno gravosa.
Ricorre per Cassazione il P.M. il quale rileva che la presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, 3° co., c.p.p. può essere vinta solo quando emerga che in concreto non sussistono più esigenze cautelari, l'attenuazione delle quali impone sempre l'adozione o il mantenimento della più grave delle misure coercitive. D'altro canto e in secondo luogo l'atteggiamento collaborativo del SS (del resto assai discutibile) non implica, di per sè, il venir meno di quelle esigenze.
Il gravame è fondato. Il Tribunale, infatti, da un canto, sostiene che sussistono tutt'ora "presunte esigenze di cautela sociale", dall'altra assume che il comportamento collaborativo del SS rappresenta un'evenienza oggettiva idonea a contrastare la presunzione di pericolosità di cui alla norma sopra richiamata. In tal guisa incorre in un'evidente contraddizione non essendo stato chiarito, dato che le due affermazioni contrastanti, se quella presunzione risulti superata o meno (e fermo restando, siccome correttamente opina il P.M., che la semplice confessione, da sola, non è idonea a un tale superamento).
L'impugnata ordinanza va, perciò, annullata con trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnata ordinanza e dispone che gli atti siano trasmessi al tribunale di Catanzaro per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 DICEMBRE 2003.