Sentenza 10 gennaio 2000
Massime • 1
Benché non sia ipotizzabile una automaticità assoluta tra la attività collaborativa e la libertà del collaborante, il giudice, nel valutare la persistenza delle esigenze cautelari, deve partire dalla constatazione che la attività di collaborazione, riconosciuta proficua in sede di cognizione, costituisce uno di quegli elementi, indicati nell'art 273 comma 3 cod.proc. pen., e ritenuti dal legislatore idonei a superare la presunzione di persistenza delle predette esigenze in relazione al delitto di cui all'art 416 bis cod.pen. o ai delitti commessi con modalità mafiose o per agevolare l'attività di associazioni mafiose. A tanto consegue che la valutazione del giudicante deve avere specificamente ad oggetto gli ulteriori eventuali elementi che, nonostante la attività di collaborazione, inducano ad escludere che siano venute meno le originarie esigenze cautelari. (Nella fattispecie, la Corte, rilevando che nessuno di tali elementi era stato evidenziato dal Tribunale, ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare, a suo tempo disposta a carico del soggetto collaboratore di giustizia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/01/2000, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GUIDO JETTI PRESIDENTE del 10.1.2000
1. Dott. FRANCO MARRONE CONSIGLIERE SENTENZA
2. " UN HE " N.91
3. " GE DI OL " REGISTRO GENERALE
4. " TO AG " N.41196/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA AN n. Palermo il 27.6.1958
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo in data 21-26 luglio 1999 Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Marrone Udite le conclusioni del Procuratore Generale Dr. Mura che ha chiesto il rigetto del ricorso
Udito il difensore avv. Alfredo Galasso del foro di Palermo MOTIVI
A) Il Tribunale di Palermo ha rigettato l'appello col quale i difensori di AN AL (condannato in primo grado per il reato di cui all'art. 416 bis) avevano chiesto la revoca della misura cautelare in carcere, trattandosi di un collaboratore di giustizia. Ha ritenuto il Tribunale: che nella valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari non si può prescindere dalla piena conoscenza della sua posizione giuridica ante e post collaborazione e dei risultati cui le sue dichiarazioni hanno condotto.
B) Col ricorso la difesa deduce:
1) violazione di legge, allorché fa discendere il giudizio negativo sul superamento della presunzione p. dall'art. 275 n. 3 c.p.p. solo dal contributo di conoscenza fornito dall'imputato nel presente procedimento
2) manifesta illogicità della motivazione
3) la carenza di motivazione sulle principali deduzioni difensive, tra le quali quella relativa alla irriproducibilità del ruolo svolto dall'imputato.
C) Il ricorso è fondato.
È pur vero che non è ipotizzabile una automaticità assoluta tra l'attività collaborativa e la libertà del collaborante. È, però, nel valutare la persistenza delle esigenze cautelari il giudice non può non partire dalla constatazione che l'attività di collaborazione, riconosciuta proficua in sede di cognizione, costituisce uno di quegli elementi indicati nell'art. 275, 3 u.p. c.p.p. idoneo a superare la presunzione di persistenza delle esigenze cautelari prevista nella norma processuale in relazione ai delitti p. dall'art.416 bis c.p.. Conseguentemente la valutazione sul persistere delle esigenze cautelari, deve avere ad oggetto quegli ulteriori elementi che, nonostante l'attività di collaborazione, inducono ad escludere che siano venute meno le esigenze cautelari.
Pertanto, non essendo stato alcuno di tali elementi evidenziato dal Tribunale nel caso in esame, l'ordinanza va annullata con rinvio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 Disp. Attuaz. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2000