Sentenza 17 novembre 2009
Massime • 1
La competenza per territorio nei procedimenti per uno dei reati associativi indicati dall'art. 51 comma terzo bis cod. proc. pen. e per reati connessi si determina con riferimento al luogo di realizzazione del reato associativo, e deve farsi ricorso ai criteri sussidiari di cui all'art. 9, comma secondo e terzo, cod. proc. pen. se, ove non sia possibile individuare il luogo appena indicato, non sia neppure possibile individuare il luogo di commissione dei reati connessi, in ordine di decrescente gravità, secondo quanto disposto dall'art. 16 cod. proc. pen..
Commentario • 1
- 1. Associazione mafiosa: Come si determina la competenza per territorio?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 agosto 2021
Approfondimenti Indice: 1. Premessa 2. Il primo orientamento 3. Il secondo orientamento 4. Il terzo orientamento 5. Conclusioni 1. Premessa La Cassazione, con la sentenza del 29 settembre 2015, n. 39895, ha preso atto del fatto che, con riguardo all'individuazione della competenza per territorio in relazione ai reati associativi, la giurisprudenza sia stata - almeno in passato - estremamente divisa, essendo enucleatali nel suo ambito orientamenti che evocano almeno tre distinti criteri. 2. Il primo orientamento Precisamente, secondo un primo approdo interpretativo, si deve avere riguardo al luogo in cui l'associazione si è costituita sostenendosi, in particolare, che il delitto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2009, n. 49627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49627 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 17/11/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 3046
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 32335/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OV RA, nato il [...] a [...];
avverso la ordinanza pronunziata ex art. 309 c.p.p. in data 30.6.2009 dal Tribunale di Trento;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DI TOMASSI Maria Stefania;
Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Febbraro Giuseppe, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Trento investito ex art. 309 c.p.p. dalla richiesta di riesame dell'indagato NO MR, confermava l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari che aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74. 2. Ha proposto ricorso l'indagato a mezzo del difensore avvocato Maria Cecilia Felsani, chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata, denunziando violazione di legge, sostanziale e processuale, e difetto di motivazione con riguardo alla individuazione della competenza per territorio dell'Ufficio procedente.
2.1. Con il primo motivo deduce in particolare che l'attribuzione della competenza per ragioni di territorio all'Autorità giudiziaria di Trento era stata giustificata facendo riferimento (ex art. 51 c.p.p., comma 3 bis), al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.74, quando in realtà, sulla base dei risultati delle indagini, tale ipotesi non appariva configurabile (potendosi ravvisare al più un'ipotesi di concorso nel reato) e la condotta attribuibile al ricorrente non poteva in alcun modo essere considerata di partecipazione a un sodalizio.
2.2. Con il secondo motivo assume che erroneamente e illogicamente il Tribunale avrebbe fatto applicazione del criterio residuale dell'art.9 c.p.p., comma 3 dal momento:
(a) che la residenza della famiglia NO, e dunque di buona parte degli indagati e dello stesso ricorrente, era stabilmente fissata ad Acilia e tanto risultava dagli atti;
(b) che l'art. 9 c.p.p. individua regole suppletive organizzate in ordine gerarchico e che pertanto, invece di ricorrere al criterio ultimo, del luogo di iscrizione della notizia di reato, il Tribunale avrebbe dovuto individuare la competenza in base al luogo di consumazione di una parte dell'azione, in base alla regola dell'art.9 c.p.p., comma 1. DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso contesta, ai fini della competenza, la sussistenza di gravi indizi in ordine al reato di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 74. La prospettazione è inammissibile.
Nella fase delle indagini non è comunque sufficiente a determinare uno spostamento di competenza la valutazione della mancanza di gravità indiziaria per uno dei delitti ipotizzati in sede di incidente cautelare, non potendo tale apprezzamento, formulabile sulla base dei soli atti che l'accusa ha ritenuto di ostendere, incidere sulle determinazioni del Pubblico ministero (Sez. 2, n. 23943 del 26/04/2008, Leone;
Sez. 2, n. 24492 del 26/04/2006, Leone). Sicché la competenza va determinata con riferimento al giudice che dovrebbe procedere in base alle imputazioni elevate dal Pubblico ministero e il Giudice del riesame deve tenere ben distinto l'aspetto formale della competenza, che dipende dalla prospettazione accusatoria per come appare, da quello sostanziale, relativo alla fondatezza della richiesta e che ne può determinare l'accoglimento o il rigetto.
Le censure sono per altro del tutto assertive e s'appuntano su considerazioni per nulla implausibili - quali quella che l'arresto di uno dei consociati in possesso di una cospicua quantità di cocaina non avrebbe potuto gettare nel panico una struttura associativa ben organizzata - senza affatto considerare la natura familiare di quella oggetto di contestazione, l'appartenenza alla famiglia dell'arrestato, l'esistenza comunque del grave pericolo per tutti connesso all'arresto di uno.
2. Fondato appare invece il secondo motivo.
Il Tribunale ha affermato:
- che vertendosi in ipotesi di procedimento per reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, ai sensi dell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis e in conseguenza del criterio derogatore da tale norma istituito, la competenza andava determinata con riferimento al luogo in cui era stato consumato il reato associativo e che non avevano alcun rilievo gli altri criteri generali di competenza da applicarsi nelle ipotesi di connessione;
- che per il reato associativo la competenza "si radica nel luogo in cui si è perfezionato l'accordo criminoso" e che è "indifferente il luogo in cui si sono realizzate alcune condotte o i diversi reati fine";
- che non essendo noto il luogo in cui si era perfezionato il "patto associativo" (tale non potendosi ritenere il luogo di residenza di alcuni degli indagati, e in particolare della famiglia NO, "nè il luogo di realizzazione di alcune delle condotte contestate"), l'unico criterio applicabile era quello residuale dell'art. 9 c.p.p., comma 3. Respinta su tali premesse l'eccezione di incompetenza sollevata dal ricorrente, nel merito il Tribunale ha poi largamente motivato in merito all'esistenza di un vincolo associativo richiamando il tenore delle conversazioni telefoniche intercettate, delle attività di importazione, commercializzazione e spaccio di stupefacenti in corso di realizzazione, del coinvolgimento diretto nell'attività di spaccio del ricorrente e del suo intero nucleo familiare, ancora emergente dalle intercettazioni.
Tuttavia, sul presupposto che non essendo noto il luogo dove s'era perfezionato il "patto associativo" occorreva fare ricorso ai criteri residuali dell'art. 9 c.p.p., commi 2 e 3, essendo "indifferente" il luogo di realizzazione di "alcune condotte" o dei reati fine, ha completamente omesso di motivare sulla possibilità di valutare i dati fattuali relativi all'attività posta in essere dai sodali al fine di individuare il luogo nel quale l'associazione s'era manifestata o aveva concretamente operato.
3. Ora, l'affermazione secondo cui nell'ipotesi di contestazione di uno dei reati indicati dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis e di altri reati connessi prevale la competenza determinabile per effetto del reato di competenza delle Procura distrettuale, può a ragione essere riferita a tutte quelle situazioni nelle quali, accertato il luogo ove s'è costituita o radicata l'associazione, a venire in discussione è la possibilità di determinare invece la competenza territoriale sulla base della realizzazione di altro reato, più grave edittalmente ma non compreso nella lista dell'art. 51 c.p.p.. Ove invece si verta in situazione nella quale non è in alcun modo possibile determinare la competenza per territorio con riferimento al luogo di realizzazione del reato associativo, non esistono ragioni per escludere che la stessa vada determinata secondo le regole dell'art. 16 c.p.p., in base al luogo di commissione dei reati via via più gravi, sulla base di ragioni analoghe a quelle enunziate di recente da S.U. n. 40537 del 16 luglio 2009, dep. 20 ottobre 2009, Orlandelli.
È innanzi tutto da considerare, infatti, che la tendenza ordinamentale a radicare la competenza per territorio nel luogo di manifestazione del reato, costituisce attuazione di un principio di rilevanza costituzionale giacché il significato della prescrizione del giudice naturale precostituito per legge, di cui all'art. 25 Cost., comma 1, non si esaurisce nel precetto relativo alla precostituzione ma sta ad indicare la naturale e fisiologica allocazione del processo, fin quando e dove possibile, nel locus commissi delicti (Corte cost., sentenza n. 168 del 2008). In quest'ottica dunque l'art. 16 c.p.p., comma 1, assicura, per quanto possibile, il collegamento tra competenza territoriale e luogo di manifestazione di almeno uno degli episodi che costituiscono la vicenda criminosa, garantendo il principio costituzionale della "naturalità" del giudice, che risulterebbe del tutto ingiustificatamente obliterato se, pur esistendo una possibilità di oggettivo collegamento territoriale, dovesse farsi applicazione degli incerti e non oggettivi criteri suppletivi di cui all'art. 9 c.p.p., commi 2 e 3: in specie l'ultimo, applicato nel caso in esame, del tutto casuale e tradizionalmente considerato con diffidenza dalla dottrina e dalla giurisprudenza, oltre che (come ricorda la sentenza Orlandelli) dallo stesso legislatore delegato.
La recente sentenza a Sezioni Unite porta dunque innegabile sostegno al principio (già affermato per altro da Sez. 1, Sentenza n. 29160 del 24/06/2008, Rv. 240480, Confl., comp. in proc. Barrerò) secondo cui ai fini della determinazione della competenza territoriale in procedimenti connessi, di cui uno riguardi il delitto di associazione per delinquere, della quale non sia possibile determinare il luogo di consumazione, la competenza va determinata sulla base dei criteri sussidiari indicati nell'art. 9 c.p.p., commi 2 e 3 solo nei casi in cui non sia possibile far ricorso a quello di consumazione dei reati- fine, che invece opera anche quando questi ultimi siano più di uno e commessi in luoghi diversi, dovendosi far riferimento al più grave di essi o a quello commesso per primo.
4. L'ordinanza impugnata appare per altro non corretta anche con riguardo ai criteri posti a base dell'affermazione che non era noto il luogo di commissione del reato "principale", ovverosia del reato associativo.
In relazione ad esso, non è da dubitare che, essendo il reato di associazione per delinquere (ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 nel concreto) reato permanente, il criterio principale sia quello dell'art. 8 c.p.p., comma 3, secondo cui è competente il Giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione.
La giurisprudenza di questa Corte ha tuttavia precisato che ai fini della individuazione del luogo di consumazione del reato associativo e, più esattamente, del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, pur in difetto di elementi storicamente certi in ordine alla genesi de vincolo associativo, soccorrono criteri presuntivi, che valgono a radicare la competenza territoriale nel luogo in cui il sodalizio criminoso si manifesti per la prima volta all'esterno, ovvero in cui si concretino i primi segni della sua operatività, ragionevolmente utilizzabili come elementi sintomatici della genesi dell'associazione nello spazio (così quella stessa Sez. 2, n. 19831 del 11/04/2006, Mohammad citata dal Tribunale del riesame, che a sua volta richiama sez.
1. n. 6648 del 18.12.1995, conf. comp. Dilandro e n. 1162 del 10.12.1997, Rasovic nonché Sez. 6, n. 26010 del 23/04/2004, Loccisano;
Sez. 6, n. 22286 del 02/03/2006 Savino;
Sez. 3, n. 35521 del 06/07/2007, Pizzolante). O, ancora più nettamente, che in materia di reato associativo il locus commissi delicti va individuato non in quello di stipulazione dell'accordo, perché non è con questo che il delitto si consuma, ma in quello in cui è concretamente iniziata la vita e la permanenza dell'associazione (Sez. 6, n. 3037 del 26/01/1993, Del Monte: nello stesso senso Sez. 1, n. 4761 del 26/10/1994 Conf. comp. Arrighetti).
5. Dalla sentenza a Sezioni unite prima citata emerge quindi chiaramente un ulteriore e fondamentale principio: ove manchino dati sintomatici univoci circa il luogo in cui il reato è stato consumato (il luogo in cui l'associazione ha iniziato ad operare) non può ancora farsi ricorso ad altri criteri residuali dell'art. 9 c.p.p., commi 2 e 3 ne' a quelli derivanti dalla connessione (art. 16 c.p.p.)
senza prima prendere in considerazione la regola dettata dall'art. 9 c.p.p., comma 1. Questa difatti, a differenza degli altri criteri residuali istituiti dai commi 2 e 3, "è più un criterio integrativo delle regole generali fissate dall'art. 8 per individuare il luogo di commissione del reato ai fini della competenza per territorio che non un vero e proprio criterio suppletivo per scegliere un giudice competente quando sia sconosciuto il luogo di commissione". Sicché ai fini della competenza per territorio per luogo di commissione dovrà intendersi il luogo in cui il reato è stato consumato ovvero, se questo non è noto o non è certo, il luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o omissione, in guisa da consentire comunque come prioritaria l'applicazione di un canone che assicura la competenza del giudice che risulta, "probabilmente, il più vicino al contesto ambientale in cui si è verificato l'illecito".
6. I principi fin qui richiamati, che discendono da rigorosa ricostruzione sistematica delle regole sulla competenza territoriale, non possono subire eccezione per il fatto che l'imputazione abbia riguardo a reato associativo, connesso con altri reati (non importa se edittalmente più o meno gravi), incluso nel catalogo dell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis. Codesta disposizione istituisce una speciale competenza funzionale, per la sola fase delle indagini, dell'ufficio del Pubblico ministero presso il Tribunale del capoluogo del distretto "nel cui ambito ha sede il giudice competente", alla quale si raccorda, a norma dell'art. 238 c.p.p., comma 1 bis, la competenza pure funzionale e limitata alla fase preprocessuale, del Giudice delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare. La disposizione viene normalmente intesa dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che da essa discende la necessità di individuare nel reato che determina la competenza funzionale anche il reato da cui occorre prendere le mosse ai fini della determinazione della competenza territoriale. E il criterio è giustificato dalla vis detrattiva esercitata dal delitto di competenza distrettuale, che se è considerato preponderante a prescindere dal livello della sanzione edittale al fine della determinazione della competenza funzionale si ritiene debba, logicamente, essere valutato alla stessa stregua anche per i connessi aspetti relativi alla determinazione della competenza territoriale.
Il criterio principale speciale non può tuttavia comportare anche il sovvertimento, o meglio l'esclusione, d'ogni criterio subordinato basato sul collegamento territoriale quantomeno di un segmento o di una frazione dell'iter criminoso.
Se per il reato più "grave", non edittalmente ma per impegno funzionale degli inquirenti, non è determinabile il luogo di consumazione o commissione a norma dell'art. 8 c.p.p. o dell'art. 9 c.p.p., comma 1, il passaggio ai criteri suppletivi dell'art. 9 c.p.p., commi 2 e 3 segna comunque un disancoramento dal locus commissi delicti in relazione a tale reato;
non esiste ragione dunque per non accedere alla valutazione del luogo di commissione dei delitti connessi ai sensi dell'art. 16 c.p.p., che maggiormente rispetta l'esigenza d'obiettività e di radicamento territoriale della competenza. Tanto più ove si consideri il riflesso del tutto ingiustificato che un diverso modo di procedere avrebbe sulla individuazione del giudice del merito competente, pur formalmente non toccata dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis.
7. Il Tribunale, come s'è visto, non s'è ispirato a tali principi e l'errore sulle premesse ha comportato un difetto di verifica e di motivazione in ordine alla individuazione della competenza.
8. Il provvedimento impugnato deve per l'effetto essere annullato con rinvio al Tribunale di Trento, perché proceda a nuovo esame della eccezione d'incompetenza territoriale attenendosi in punto di diritto alla regola che: anche nell'ipotesi in cui si procede per uno dei reati associativi indicati dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis e per reati connessi, la competenza va determinata con riferimento al reato di competenza distrettuale nei limiti in cui sia possibile individuare, anche sulla base di manifestazioni sintomatiche, il luogo in cui l'associazione è stata posta in essere o, in subordine, è stata realizzata una parte della sua attività tipica;
se non è possibile in alcun modo individuare un radicamento sul territorio dell'attività dell'associazione, in se stessa considerata, dovranno considerarsi, ai sensi dell'art. 16 c.p.p., i reati connessi, in ordine di decrescente gravità; se neppure per essi è possibile individuare il luogo di realizzazione della condotta o di parte di essa, e soltanto in questo caso, potrà da ultimo farsi ricorso ai criteri dell'art. 9 c.p.p., commi 2 e 3. Per il resto il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla declaratoria di competenza e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Trento. Dichiara inammissibile per il resto il ricorso.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2009