Sentenza 3 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2003, n. 5222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5222 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 1 0 5 2 2 2 0 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CA Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.m Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 20994/00 Consigliere Cron.11546 Dott. RO CUOCO Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere - Rep. Dott. Camillo Consigliere Ud.20/01/03 FILADORO Dott. Giancarlo D'AGOSTINO -Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: SC TR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VAL DI LANZO 79, presso lo studio dell'avvocato rappresentato e difeso GIUSEPPE IACONO QUARANTINO, dall'avvocato LIBORIO PIRRONE BALSAMO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 2003 presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 321 rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE -1- ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 215/00 del Tribunale di TERMINI IMERESE, depositata il 30/03/00 R.G.N. 378/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/03 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato QUARANTINO per delega BALSAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 20994/00 Svolgimento del processo Con ricorso del 4 luglio 1995 al Pretore di Termini Imerese RO CE chiedeva la condanna dell'INPS al ripristino dell'assegno di invalidità revocatogli in data 1 dicembre 1994. Costituitosi il contraddittorio, il Pretore, disposta una consulenza tecnica medico legale, con sentenza del 4 febbraio 1999 respingeva il ricorso. Il Tribunale di Termini Imerese, disposto il rinnovo della consulenza tecnica, con sentenza depositata il 30 marzo 2000 respingeva l'appello proposto dall'assicurato. In motivazione il Tribunale affermava di condividere le conclusioni del consulente tecnico nominato in primo grado, secondo cui la discopatia da cui era affetto il periziato, a seguito di intervento chirurgico e della conseguente riduzione ஆத delle sofferenze funzionali a livello lombo sacrale, non comportava una perdita della capacità lavorativa superiore а due terzi, tenuto anche conto della sua ancor giovane età (46 anni). Il Tribunale riteneva invece di dover dissentire dal consulente tecnico nominato in appello, che aveva ravvisato una marcata incidenza funzionale nel periziato tale da ridurre la capacità di lavoro a meno di un terzo, perchè il giudizio del perito risentiva della suggestione degli esami effettuati dal periziato nel corso degli anni e delle paventate recidive. Per la cassazione di tale sentenza l'assicurato ha proposto ricorso con un motivo. L'INPS ha depositato procura. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 10 r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 e dell'art. 24 della legge 3 giugno 1975 n. 160 nonché omessa ed insufficiente 2 motivazione, il ricorrente censura la sentenza impugnata perchè tenuto conto delle risultanze dellail Tribunale non avrebbe consulenza tecnica di parte e degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico nominato in appello, mentre avrebbe condiviso le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio di primo grado;
il CTU di primo grado, peraltro, aveva escluso la riduzione della capacità lavorativa del periziato a meno di un terzo senza effettuare alcun accertamento diagnostico e senza nemmeno precisare se lo CE avesse avuto un miglioramento rispetto al momento della concessione dell'assegno di invalidità. Secondo il ricorrente, infatti, il consulente tecnico d'ufficio avrebbe dovuto accertare non già quale fosse la riduzione della capacità di lavoro del periziato al momento D ani della domanda, bensì se le condizioni fisiche del ricorrente fossero migliorate rispetto a quelle accertate al momento della concessione dell'assegno di invalidità. Di conseguenza il Tribunale, omettendo di esaminare se lo CE avesse avuto un miglioramento, avrebbe omesso di esaminare un punto decisivo della causa. Il ricorso è infondato. Nel giudizio promosso per contestare la revoca della pensione o dell'assegno di invalidità disposta dall'INPS, oggetto della sia nell'ipotesi di inesistenza iniziale dello controversia stato di invalidità erroneamente ritenuto sussistente, sia nell'ipotesi di successiva cessazione dello stato stesso per sopravvenuti miglioramenti delle condizioni fisiche non è la legittimità dell'atto di revoca del riconoscimento, bensì. l'esistenza stessa del diritto alla prestazione;
di. conseguenza, ove l'INPS sostenga che sia cessato lo stato di invalidità che legittimava il diritto alla prestazione, la 3 esistente al tempo del riconoscimento resta situazione irrilevante ed irrilevante è il raffronto fra questa situazione e quella esistente al tempo della revoca, sicchè l'accertamento del giudice del merito non ha per oggetto questo raffronto, ma solo la situazione esistente al tempo della revoca. Solo nel caso in cui la prestazione trovi il suo fondamento in una sentenza passata in giudicato, che abbia accertato tra l'altro sussistenza dello stato invalidante, la situazione già la accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di una valutazione diversa ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti, per cui, quando venga in questione la legittimità della revoca, va eseguito il necessario raffronto tra la situazione esistente all'epoca del Ochon precedente accertamento giudiziale e quella ricorrente al momento della revoca, per verificare se effettivamente vi è stata una evoluzione in senso migliorativo dello stato di salute del pensionato (cfr. S.U. n. 383 del 1999, Cass. N. 9638 del 2000). ricorrente non ha, non solo provato, ma Nella specie il di invalidità revocatogli allegato che l'assegno neppure trovava il suo fondamento in una sentenza passata in giudicato. Di conseguenza correttamente il giudice di merito ha demandato al CTU l'accertamento dello stato di invalidità del periziato al momento della revoca e non il raffronto tra la situazione iniziale e quella esistente al momento del provvedimento. Quanto al resto delle censure va qui richiamata e ribadita la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora nel corso del giudizio vengano nominati due о più consulenti tecnici d'ufficio le cui conclusioni siano difformi ed inconciliabili tra loro, il giudice può seguire il parere dell'uno 0 4 dell'altro o anche discostarsi da tutti, purchè dia adeguata giustificazione del suo convincimento mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti (Cass. n. 6822 del 1995). preso in esame le due Nella specie il Tribunale, dopo aver adeguata ragione della consulenze tecniche, ha dato condivisione delle conclusioni del consulente di primo grado ritenendo che l'intervento chirurgico subito dal periziato abbia notevolmente ridotto le precedenti limitazioni funzionali connesse all'ernia del disco di cui soffriva il pensionato, avuto anche riguardo alla sua età ancor giovane. Per contro, le censure che il ricorrente muove alla sentenza Then impugnata, nella parte in cui recepisce e fa proprie le Jon conclusioni del consulente tecnico d'ufficio di primo grado, si risolvono in una generica doglianza avverso il giudizio di insussistenza delle condizioni legittimanti la prestazione richiesta;
le valutazioni del consulente tecnico non formano oggetto di alcuna critica sul piano medico-legale e tecnico- scientifico, né vengono evidenziati contraddizioni e vizi logici nell'iter argomentativo della sentenza, sicchè le censure si risolvono in un mero dissenso diagnostico ed in una inammissibile richiesta di revisione della decisione del giudice di merito. Per tutte le considerazioni sopra esposte il ricorso, dunque, deve essere respinto. Avuto riguardo alla natura della causa ed in mancanza delle condizioni richieste dall'art. 152 disp. Att. c.p.c., non si deve provvedere al regolamento delle spese del giudizio di cassazione. 5 La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio
P.Q.M.
di cassazione. Così deciso in Roma il 20 gennaio 2003 Il Presidente Il Cons. estensore Veolia non hum Фотив Обропільня IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 8 APR. 2003 IL CANCELLIERE CANCELLIERE C1 Glovany Cantelmo 6.