Sentenza 26 aprile 2006
Massime • 1
Nel procedimento "de libertate", la diversa qualificazione giuridica operata dal tribunale del riesame, che, confermando il provvedimento impugnato, esclude la riconducibilità dei fatti alle ipotesi criminose ricomprese nell'art. 51 comma terzo bis cod. proc. pen., e quindi nelle attribuzioni ex art. 328 cod. proc. pen. del giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice competente, non comporta una pronuncia di incompetenza e non incide sulla validità del provvedimento impugnato, perchè il giudice dell'impugnazione, nei limiti della competenza per materia del primo giudice, può dare al fatto una definizione giuridica diversa, e le valutazioni in sede cautelare sono formulate allo stato degli atti e non incidono sulla competenza per il processo principale.
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- 1. Esclusione della gravità indiziaria per reati o circostanze determinanti e permanenza della competenza funzionale del g.i.p. distrettualeErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 19 novembre 2025
Cass. Pen., Sez. unite, sentenze 2 ottobre 2025 (Ud. 26 giugno 2025), nn. 32853/2025 e 32854/2025 Presidente Cassano, Relatore Messini D'agostini Sommario: 1. Il fatto – 2. I diversi orientamenti della Corte di Cassazione – 3. La soluzione delle Sezioni unite – 4. Conclusioni 1. Il fatto. Nel procedimento in esame, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, con ordinanza dell'8 novembre 2024, applicava, nei confronti di due indagati, la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo sussistenti nei loro confronti i gravi indizi di colpevolezza in relazione, rispettivamente, al delitto, indicato al capo 5) dell'imputazione, di estorsione in concorso, aggravato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2006, n. 24492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24492 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 26/04/2006
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 775
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 006069/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di BARI;
nei confronti di:
EO DO RI N. IL 05/08/1960;
avverso l'ORDINANZA del 27/12/2005 TRIB. LIBERTÀ di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BERNABAI RENATO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. D'Ambrosio Vito, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso del P.G. e l'annullamento con rinvio al tribunale di Bari e il rigetto del ricorso del LE;
udito il difensore Avv. Domenico di Terlizzi, del foro di Trani, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso del LE. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza emessa il 21 Novembre 2005 il Giudice delle indagini preliminari del tribunale di Bari applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti, tra gli altri, di LE ON, in relazione ai delitti di associazione di tipo mafioso, due rapine - pluriaggravate ex articolo 628 c.p.p., comma 3, nn. 1 e 2, nonché D.L. n. 152 del 1991, ex art.
7 - e ricettazione di armi da guerra.
In accoglimento parziale della richiesta di riesame, il Tribunale della libertà di Bari, ritenuto che nella specie era configurabile l'associazione per delinquere ex art. 416 c.p., di cui il LE era uno dei capi e promotori, e non l'associazione tipo mafioso;
che non era quindi ravvisabile neppure l'aggravante ad effetto speciale di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7;
che la contestazione del delitto di ricettazione era frutto di refuso grafico;
che sussistevano sia gravi indizi di colpevolezza in ordine ad entrambe le rapine contestate, sia le esigenze cautelari del pericolo di fuga e del rischio di reiterazione criminosa;
tutto ciò premesso, annullava il titolo cautelare in relazione al reato ex art. 416 bis c.p., mantenendolo in ordine al delitto di associazione per delinquere ex art. 416 c.p. - così riqualificato il fatto - e ai residui reati, esclusa l'aggravante, D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7 in ordine al reato di rapina di cui al capo D).
Avverso l'ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il tribunale di Bari deducendo la violazione dell'art. 273 c.p.p. in relazione all'art. 416 bis c.p. ed in ordine al mancato riconoscimento della circostanza aggravante speciale di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, nonché la carenza e manifesta illogicità della motivazione per il metodo di valutazione indiziaria seguito dall'organo del riesame, che aveva frammentato la globalità degli elementi di fatto analizzandoli separatamente e in modo atomistico. In particolare, non aveva valorizzato l'appartenenza dei soggetti ad altri gruppi radicati nelle mafie tradizionali, ne' desunto dai gravi episodi di agguato e rapina, eseguiti con tecnica militare ed uso di micidiali armi da guerra, la forza di intimidazione esterna tipica dell'associazione di stampo mafioso.
Censurava altresì il mancato riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza del reato di ricettazione delle armi da guerra, la cui contestazione in rubrica era stata erroneamente attribuita a mero refuso grafico dall'organo del riesame.
Proponeva ricorso per cassazione anche il difensore del LE deducendo:
1) l'inosservanza del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, e la carenza di motivazione in ordine all'esclusione della predetta aggravante per il solo reato di rapina di cui al capo D) dell'imputazione;
2) la violazione di norma processuale, dal momento che la riqualificazione giuridica del sodalizio contestato al LE e l'esclusione della natura mafiosa avrebbero dovuto comportare la dichiarazione di incompetenza funzionale del Giudice delle indagini preliminari del tribunale di Bari, che aveva emesso la misura cautelare, e la successiva trasmissione degli atti la GIP del tribunale di Foggia, competente per territorio;
3) la violazione dell'art. 416 c.p. e la carenza di motivazione in ordine alla configurabilità del reato associativo, vertendosi in tema di concorso di persone in singoli reati di rapina, in difetto di prova di rapporti duraturi anteriori al Novembre 2004 tra i presunti associati e di un programma predeterminato di azioni criminose;
4) la manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati di ricettazione di tre autovetture, che non era provato fossero nella disponibilità del LE, bensì solo, eventualmente, di altri componenti del clan;
come pure per il riciclaggio di un'automobile Audi A8 mediante sostituzione della targa originaria con altra, pure di provenienza furtiva, e quindi intrinsecamente inidonea ad impedire l'identificazione della provenienza delittuosa dell'autoveicolo. All'udienza del 26 aprile 2006 il Procuratore generale ed il difensore precisavano le rispettive conclusioni, come da verbale, in epigrafe riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel contesto di un motivo formalmente unico di ricorso, ma diversificato nel contenuto, il P.M. della Direzione distrettuale antimafia presso il tribunale di Bari ha innanzitutto dedotto la violazione dell'art. 273 c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla derubricata fattispecie associativa e al mancato riconoscimento della circostanza aggravante speciale di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
7. La censura è infondata.
È vero che per l'integrazione del delitto di associazione di tipo mafioso - normativamente configurato come reato di pericolo - è sufficiente che il sodalizio criminale sia potenzialmente capace di esercitare un'intimidazione diffusa tra la comunità e come tale sia percepito all'esterno: non essendo, per contro, necessario che sia stata effettivamente indotta una condizione di assoggettamento e omertà nei consociati attraverso il concreto esercizio di atti intimidatori (Cass., sez. 5, 25 Giugno 2003, n. 38412). Ed è pure esatto che la fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p. ha funzione anticipatoria, cosicché l'intimidazione ambientale può anche essere solo potenziale, allo stato (Cass., sez. 5, 2 Ottobre 2003, n. 45711). Tuttavia, quando manchi una sia pur larvata condizione di assoggettamento generalizzato della comunità al potere intimidatorio dell'organizzazione, non si può dire integrato l'elemento oggettivo della fattispecie. Ciò premesso in sede concettuale, si osserva come nel caso di specie il tribunale della libertà di Bari abbia posto in rilievo come la fama dell'associazione in questione non fosse nota in alcun modo alla collettività stanziale, nel territorio di appartenenza foggiano e nord-barese. Per di più, le gesta criminali da essa attuate, pur particolarmente violente e caratterizzate dal ricorso ad armi da guerra micidiali, non hanno affatto impedito forme di collaborazione con la giustizia e perfino di testimonianza, estrinsecatesi mediante dichiarazioni provenienti non solo dalle vittime stesse delle rapine, ma anche da semplici passanti: comportamento, questo, impensabile in un regime di intimidazione diffusa, di matrice mafiosa. Il tribunale della libertà ha anche sottolineato l'assenza di ulteriori episodi di minaccia o sopraffazione in danno di cittadini della provincia di Foggia: così da giustificare il carattere mirato dei reati commessi dal gruppo criminale;
senza l'obbiettivo, e comunque l'effetto, di instaurare una condizione di timore e di omertà ad ampio spettro, tipico della sopraffazione mafiosa.
In conclusione, l'impianto argomentativo dell'ordinanza appare, "in parte qua", coerente ed immune dalle dedotte censure di illogicità; oltre che insindacabile nel merito sulla base di valutazioni difformi, quali quelle espresse nel ricorso, che troveranno la loro sede di disamina nel giudizio di cognizione. Inammissibile è poi la doglianza relativa all'annullamento della misura cautelare per la ricettazione delle armi, di cui al capo D), di cui non v'è traccia nel provvedimento impugnato. Con il primo motivo il LE deduce l'inosservanza del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, e la carenza di motivazione in ordine all'esclusione della predetta aggravante per il solo reato di rapina di cui al capo D) dell'imputazione, e non pure alle residue ipotesi di reato.
Il motivo è infondato, trattandosi, all'evidenza, di una mera omissione materiale nel dispositivo, in contrasto con il carattere onnicomprensivo della motivazione, le cui ampie argomentazioni sono soprattutto dedicate alla confutazione della natura mafiosa dell'associazione, e del relativo metodo nella commissione dei singoli reati, così da non lasciar dubbi sull'elisione dell'aggravante per tutti i reati-fine, e non solo - ipotesi priva affatto di plausibilità - per uno di essi.
Con il secondo motivo il LE deduce l'incompetenza funzionale del G.i.p. del tribunale di Bari a decidere sulla richiesta di misura cautelare, una volta escluso il criterio di radicamento rappresentato dal reato ex art. 416 bis c.p. e dall'aggravante speciale di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Il motivo è infondato.
È principio generale - valido sia per il processo penale che per quello civile - che la questione, pregiudiziale di rito, della competenza (in questo caso, per territorio) si decide sulla base della prospettazione: e cioè, della configurazione del fatto portato a conoscenza del giudice ad opera dell'organo requirente, o della parte privata, che richiede il provvedimento, qualunque ne sia la natura.
È sulla base di essa che va quindi valutata, in via preliminare, l'esattezza del criterio identificativo del giudice competente. Altro è, evidentemente, la decisione di merito.
Il giudice, infatti, ove ritenga infondata, in fatto o diritto, la richiesta prospettata, emette un provvedimento negativo di rigetto, suscettibile di eventuali ricadute in tema di competenza sulle residue istanze che fossero eventualmente connesse a quella principale, non accolta.
In particolare, nella fase genetica della misura cautelare (che presuppone la verifica di tutti i presupposti, di rito e di merito per l'emissione, senza preclusione alcuna) il G.i.p. può, pertanto, dissentire sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all'ipotesi di reato prospettata, anche solo sotto il profilo del nomen iuris attribuito dall'organo requirente;
e in questo caso, qualora ritenga ravvisabile un diverso reato, implicante la competenza di altro giudice, negherà il provvedimento richiesto, salvo il potere di provvedere in via interinale, d'urgenza, ex art. 291 c.p.p., comma 2, e art. 27 c.p.p. Alla stregua di tali principi, se il Giudice delle indagini preliminari del tribunale di Bari avesse, quindi, ritenuto, nella specie, insussistente l'ipotesi accusatola del reato di cui all'art. 416 bis c.p., dal rigetto della richiesta cautelare ne sarebbe derivata, senza dubbio, anche la sua incompetenza per le ulteriori misure, personali e reali, contestualmente richieste per gli altri capi d'imputazione, relativi a reati consumati - com'è incontroverso - fuori della sua circoscrizione.
Diverse sono invece le conseguenze "in subiecta materia", ove l'infondatezza (nel merito) dell'ipotesi accusatoria sia dichiarata in sede di gravame, con contestuale riqualificazione giuridica del fatto: operazione sempre ammissibile, rientrando nel potere-dovere del giudice di vagliare la conformità a diritto della decisione impugnata, al suo esame.
A differenza che nel primo caso, sopra trattato - in cui la competenza a pronunziarsi del giudice delle indagini preliminari è identificata, in limine, sulla base della descrizione del fatto (così come analogamente alla competenza del giudice civile è determinata dalla domanda, a prescindere dalla sua fondatezza:
cfr., ad es., art. 14 c.p.c.) - il giudice del gravame potrà limitarsi ad una pronunzia rescindente nel merito - e cioè, nella specie di annullamento della misura cautelare in ordine al reato precedentemente prospettato - se ne difettino i presupposti di cui agli artt. 273 e 274 c.p.p. Oppure di conferma, salva la riqualificazione giuridica del fatto, come è avvenuto nel caso in esame, in cui si è ravvisata la configurabilità del reato di associazione per delinquere e non quella di associazione di tipo mafioso. Sempre comunque, con una pronuncia di merito e non d'incompetenza, in applicazione della disciplina generale di cui agli artt. 521 e 597 c.p.p. secondo cui è sempre possibile dare al fatto una definizione giuridica diversa - e perfino più grave, salvo il divieto della reformatio in peius della sanzione: art.597 c.p.p., comma 3 - purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado.
In nessun caso, dunque, verrà emessa, invece, una declaratoria d'incompetenza: che esporrebbe il processo ad una instabilità continua, in ogni stato e grado, in dipendenza di quello che deve restare un accertamento preliminare ad ogni valutazione di merito. Se dunque il giudice dell'impugnazione riqualifichi il fatto, sussumendolo in un'altra fattispecie astratta, gli effetti sono diversi a seconda che esso non rientri più nella competenza per materia del giudice di primo grado - con pronuncia di annullamento e provvedimenti consequenziali ex art. 24 c.p.p. - o invece resti invariata la cognizione del giudice a quo: nel qual caso egli trattiene il procedimento, e la riforma del nomen iuris non incide sulla validità del provvedimento impugnato (Cass., Sez. 6, 11 Febbraio 1999, n. 2828). A fortiori tale principio trova applicazione in tema di procedimento di libertà, in cui le valutazioni sono formulate allo stato degli atti e non incidono, per definizione, sulla competenza del processo principale, essendo tuttora in corso le indagini preliminari sull'ipotesi accusatoria formulata dal Pubblico ministero.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art.416 c.p. e la carenza di motivazione in ordine alla configurabilita del reato associativo, vertendosi in tema di concorso di persone in singoli reati di rapina.
Il motivo è inammissibile, risolvendosi in una diversa valutazione dei fatti, avente natura di merito, che non può trovare ingresso in questa sede.
L'esistenza dell'affectio societatis è messa in evidenza, nell'ordinanza impugnata, mediante il riferimento alla compartecipazione di diverse componenti criminose, di varia estrazione geografica (pugliese e calabrese), e alla dotazione di un vasto arsenale di strumenti di offesa - quali armi da guerra, munizioni, giubbotti antiproiettile - e di mezzi (automobili di grande cilindrata, mototroncatrici, passamontagna) evidentemente finalizzati alla perpetrazione di una serie indeterminata di rapine. Il carattere continuativo del vincolo è poi correttamente desunto dal rinvenimento nel covo di Corato, tuttora operativo nel Marzo 2005, di armi usate nella rapina consumata nel Novembre 2004. Si tratta quindi di un lasso di tempo considerevole, cui va naturalmente aggiunto, come rilevato dal tribunale della libertà, un più o meno lungo periodo preparatorio.
Con l'ultimo motivo il LE deduce la manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati di ricettazione e riciclaggio.
Il motivo è manifestamente infondato, mirando a prospettare una diversa valutazione dei fatti sotto il velo di una apparente censura d'illogicità, che non infirma la correttezza dell'inferenza del concorso dell'indagato nella ricettazione di autovetture trovate nella disponibilità dell'associazione e dell'idoneità della sostituzione della targa a rendere più difficoltosa l'identificazione dell'origine delittuosa. Il ricorso è dunque infondato e va respinto, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
- Rigetta i ricorsi e condanna LE ON MA al pagamento delle spese processuali;
- Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 26 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2006