Sentenza 11 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/04/2001, n. 5386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5386 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
A // 01 0 A DELROPO5386 Age ” S 1 , S O A Y L REPUBBLICA ITALIANA M T R L E A O A ' R B S L P I E L P U D E S 3 D A H 5 I T A 1 S . S G - Oggetto N ASSAZIONE LA O 8 O N E - P S 1 A affrancazio M 1 I D I A E A E SEZIONE TERZA CIVILE one , O D G O T fondo R G E T I T T E S rustico R L N I dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: I E G D S E A E L R O L R.G.N.14028/98 E Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA D Dott. Ugo FAVARA Consigliere Cron.11666 Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Rep. Dott. Ennio MALZONE FINOCCHIARO Cons. Relatore Ud. 25/01/01 Dott. RI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: CO RI, elettivamente domiciliato in Roma, via Brofferio n. 6, presso l'avv. Alessandro Silvestri, di- feso dagli avvocati Antonio Salvucci e Angelo Turrizia- ni, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
UC LL AR, elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Mirabello n. 17, presso l'avv. Fulvio Zardo, difeso dall'avv. Antonio Cupini, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, se- 147 zione specializzata agraria, n. 1961/97 del 6 giugno 18 ottobre 1997 (R.G. 546/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 gennaio 2001 dal Relatore Cons. RI Finocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza 7 aprile 1993 il pretore di OS disponeva l'affrancazione, in favore di CO Ma- rio, di un fondo agricolo in comune di OS, loca- lità Castagnola, di proprietà di UC LL Eduar- do. Proposta opposizione da UC LL AR il tribunale di OS, sezione specializzata agraria, con sentenza 10 gennaio 1997 la rigettava, atteso che il CO aveva dimostrato la propria qualità di livellario» del terreno in questione e, pertanto, qua- le titolare di un diritto reale assimilabile al- l'enfiteusi non potevano avere rilevanza né il preteso inadempimento del CO all'obbligo di migliorare * il terreno stesso né la durata ultraventennale del rap- porto, elementi caratterizzanti solo i vincoli obbliga- tori e non quelli reali, suscettibili di affrancazione. 2 Gravata tale pronunzia innanzi alla corte di appel- lo di Roma, sezione specializzata agraria, quest'ultima con sentenza 6 giugno - 10 ottobre 1997, non notifica- ta, dichiarava l'inefficacia dell'ordinanza di affran- cazione. Osservavano quei giudici, in particolare, che at- traverso la produzione documentale offerta dal COLASAN- TI non era dato stabilire con certezza se il rapporto dallo stesso invocato riguardava, ° meno, il terreno oggetto di giudizio. Il CO, infatti, pretendeva l'affrancazione del fondo, esteso are 2, sito in comune di OS, località Castagnola, descritto in catasto al Foglio 49, mappale 926 (ex 926/a), ma dalla nota di trascrizione prodotta tale mappale non risultava tra quelli gravati da livello ovvero da altro diritto reale. Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ri- : corso, affidato a due motivi, CO RI, con atto notificato il 29 luglio 1998. Resiste, con controricorso UC LL AR. Entrambe le parti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 1. Come accennato in parte espositiva la sentenza -in questa sede gravata andando di contrario avviso -rispetto a quanto ritenuto dai primi giudici ha di- 3 chiarato la inefficacia dell'ordinanza di affrancazione resa dal pretore di OS il 7 aprile 1993 in favo- re di CO RI relativamente al fondo, di pro- prietà di UC LL AR, sito in OS, località Castagnola, descritto in catasto al foglio 49, mappale 926 (ex 926a)». Hanno osservato quei giudici, in particolare, da un lato, che dalla nota di trascrizione prodotta dal COLA- NT non risultava che i terreni ivi descritti fossero gravati da livello>>> ovvero da altro diritto reale, dall'altro, che dal certificato UTE di OS emer- geva che il rapporto livellario riguardava alcuni ap- pezzamenti intestati a SA RI e CO Ange- lo in catasto al foglio 49, ma ai numeri 227, 228 e interessavano il mappale n. 926 (ex660, per cui non 926/a).
2. Con il primo motivo, prima parte, il ricorrente censura la riassunta pronunzia denunziando vizio di motivazione, consistente nella insufficiente valutazio- ne di elementi di prova decisivi (art. 360 n. 5 c.p.c. anche in relazione all'art. 2697 c.c.)». Si osserva infatti che se le cose stessero come af- ferma la Corte: - da un lato, non si comprenderebbe perché il COLA- NT avrebbe prodotto i documenti depositati;
- dall'altro, non si spiegherebbe perché contropar- nel proprio accanimento difensivo, non abbia mai te, sollevato la questione nei termini indicati dai giudici di secondo grado;
da ultimo, sarebbe sorprendente la decisione del tribunale di OS, che aveva senza esitazione at- tribuito valore probatorio alla documentazione prodot- ta.
3. Il motivo non può trovare accoglimento. Si osserva, infatti, che le considerazioni svolte sui motivi» in forza dei quali esso concludente avreb- be prodotto documenti non favorevoli ai propri assunti, nonché in ordine all' «accanimento» della controparte che non avrebbe mai sollevato l'eccezione in forza del- la quale i giudici di secondo grado hanno accolto il . infine, in merito ai giudizi proposto gravame espressi in margine alla decisione del tribunale di OS (la quale, si deduce, «sarebbe sorprendente»> ove rispondessero al vero i [diversil accertamenti com- piuti dal giudice di secondo grado), integrano deduzio- ni per un verso non rilevanti, al fine del decidere, per altro, infondat in diritto. 3. 1. Giusta quanto assolutamente pacifico - presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che in questa sede non può che ulterior- 5 mente ribadirsi il vizio di omessa, insufficiente o con ricorso contraddittoria motivazione denunciabile 360 n. 5 c.p.c. si per cassazione ai sensi dell'art. configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato О insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insana- bile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logi- co giuridico posto a base della decisione. Nella specie, per contro, le considerazioni sopra riassunte, pur evidenziando il disappunto di parte ri- corrente per l'esito della lite (conclusasi con una effe pronunzia in termini opposti rispetto a quelli da que- sta auspicati) non denotano, affatto, una violazione, da parte dei giudici del merito, della regola di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. 3. 2. Anche a prescindere da quanto precede, comun- - come anticipato que, le censure sopra riassunte sono anche infondate in diritto. 3. 2. 1. Giusta quanto assolutamente pacifico in dottrina come presso una giurisprudenza più che conso- lidata di questa Corte regolatrice, nella valutazione globale della fondatezza o meno della domanda il giudi- ce deve tenere conto di tutti gli elementi di prova ri- tualmente acquisiti, riguardo a concrete circostanze di fatto, e indipendentemente dalla parte che li abbia de- dotti. Ne deriva, pertanto, che ogni emergenza istrutto- ria, una volta inclusa nell'incarto processuale, può legittimamente essere utilizzata dal giudice, indipen- dentemente dalla sua provenienza, da una parte piutto- sto che un'altra (Cass. 1 febbraio 1995 n. 1153) e a prescindere dagli obiettivi che la parte deducente si era prefissi con la sua deduzione (Cass. 25 marzo 1995 n. 3564). Atteso, quindi, che il giudice, ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c., può porre a fondamento della de- cisione anche gli elementi di prova proposti dalle par- ti del giudizio su cui non incombe il relativo onere e che l'obbligo, per il giudice, di fondare la propria decisione solo sugli elementi di prova indicati dalle parti non gli impedisce di valutare, in via autonoma, ai fini della prova, all'infuori di qualsiasi deduzione delle parti stesse, le risultanze emergenti da fatti allegati e provati o non contestati (Cass. 4 febbraio 1999 n. 977). E' evidente, concludendo sul punto, che è inconfe- rente, al fine dimostrare l'esistenza di un vizio della motivazione della sentenza impugnata rilevante sotto il 7 profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., dedurre che il giudice è pervenuto ad una certa conclusione interpre- tando un documento che la parte aveva prodotto a soste- gno dei propri assunti in termini opposti rispetto a quelli suggeriti dalla stessa parte. 3. 2. 2. Non si dubita, ancora, che il giudice pos- sa, anche d'ufficio, rilevare la inesistenza dei requi- siti costitutivi del diritto azionato dall'attore (cfr., tra le tantissime, ad esempio, Cass. 29 gennaio 1998 n. 885). E' evidente, pertanto, che è irrilevante al fine del decidere e, in particolare, di verificare se il giudice a quo sia (o meno) incorso in omessa, insuffi- ciente o contraddittoria motivazione della sentenza im- pugnata, accertare se la domanda attrice è stata riget- tata in forza di una eccezione formulata dalla parte convenuta O, piuttosto, di una eccezione sollevata d'ufficio dallo stesso giudice in una materia in cui sussisteva, per lui, tale diritto dovere.- -3. 2. 3. Le sentenze di primo grado infine giu- sta la puntuale previsione di cui all'art. 339 c.p.c., possono essere impugnate con appello, purché l'appello stesso non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti. 8 E' palese, pertanto, che giusta i principi generali dell'ordinamento nulla si oppone - contrariamente a -quanto pare supponga l'attuale ricorrente perché il giudice di secondo grado vada di diverso avviso, ri- spetto alle conclusioni fatte proprie dal primo giudi- ce. Accolto il gravame, la sentenza di secondo grado si sostituisce a quella di primo senza che sia sufficiente (o pertinente), al fine di dimostrare errori, in judi- cando, compiuti dal secondo giudice, affermare che non è neppure ipotizzabile una valutazione dei fatti e del- le risultanze di causa diversa da quella - certamente corretta compiuta dai primi giudici.
4. Sempre con il primo motivo, ultima parte, il ri- corrente lamenta che i giudici del merito avrebbero «errato nel giudicare, omettendo in particolare l'esame degli atti pubblici di provenienza congiunti a quello dei documenti catastali ove viceversa il menzionato er- rore di giudizio risulta per tabulas», atteso che dal UTE-Catasto terreni, già allegato al-certificato l'originario ricorso per affrancazione risulta che il mappale 926 del foglio n. 49 è intestato anche a COLA- NT RI (livellario) e vede DE AT Giuliana concedente.
5. Anche per la parte de qua il motivo non può tro- vare accoglimento. Giusta la testuale previsione di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. le sentenze pronunziate in grado di appel- lo possono essere impugnate per revocazione qualora la sentenza stessa sia «l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa». «Vi è questo errore - in particolare - quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa». Pacifico quanto sopra e non controverso che la de- nuncia di un travisamento di fatto quando attiene non alla motivazione della sentenza impugnata, ma ad un fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo non di ricorso per cassazione ma di revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., importando essa un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità (cfr. Cass., 27 marzo 1999, n. 2932), è palese la inammissibilità in -primis della censura in esame. Nella specie, infatti, il ricorrente denunziando che i giudici del merito avrebbero posto a fondamento della propria decisione «circostanze» non emergenti dai documenti prodotti, anzi in contrasto con gli stessi, imputano a costoro un travisamento dei fatti che in 10 -quanto tale non può costituire motivo di ricorso per cassazione. Il denunciato travisamento, in particolare, risol- vendosi nell'inesatta percezione da parte del giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ra- gionamento in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il 4 c.p.c. (tra le mezzo della revocazione ex art. 395 n. tantissime, Cass., 28 novembre 1998, n. 12089, nonché Cass., 23 giugno 1998, n. 6235).
6. Con il secondo motivo il ricorrente, denunzia, ancora, «vizio di motivazione per omessa valutazione di richieste istruttorie (art. 360 n. 5 c.p.c. in relazio- ne all'art. 2697 c.c.)»>, per non avere dato ingresso alle prove orali sollecitate da esso concludente in tutti i gradi di giurisdizione.
7. Il motivo è inammissibile. In ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, infatti, deve ribadirsi, ulte- riormente, che il ricorrente il quale lamenti la manca- ta ammissione, da parte del giudice del merito, di istanze probatorie, ha l'onere di indicare analitica- mente in ricorso le circostanze che formavano oggetto della prova richiesta e non ammessa (Cass. 15 giugno 1999, n. 5945; Cass. 25 marzo 1999, n. 2838). 11 Il ricorrente per cassazione - in particolare - che denunci l'esistenza di vizi della sentenza correlati al rifiuto opposto dal giudice di merito di dare ingresso ai mezzi istruttori ritualmente prodotti, ha l'onere di indicare specificamente nel ricorso le deduzioni di prova che asserisce disattese, onde consentire in sede di legittimità la verifica sulla sola base di tale atto di impugnazione e senza necessità di inammissibili in- dagini integrative della validità e decisività delle disattese deduzioni e senza che all'uopo possa svolgere alcuna funzione sostitutiva il riferimento per relatio- nem ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi del giudizio per il principio c.d. «di autosufficienza» del ricorso per cassazione (Cass. 30 ottobre 1998, n. 10897; Cass. 13 maggio 1999, n. 4754). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie ricorrente pur sostenendo la certa ammissibilità, il sia sotto il profilo di cui agli artt. 2721 e 2722 c.c. nonché sotto quello di cui all'art. 421 c.p.c., dei ca- pitoli dedotti in sede di merito, e la loro rilevanza al fine del decidere hanno omesso di trascrivere i det- ti capitoli nel contesto del ricorso, limitandosi ✔ ge- nericamente a richiamarli e non ponendo, pertanto, que- sta Corte cui, come già osservato sopra, è inibito integrare con altre indagini il contenuto del ricorso - 12 nelle condizioni di apprezzare né la reale ammissibili- tà delle prove stesse, né la loro invocata rilevanza e pertinenza ai fini del decidere.
8. Risultato infondato in ogni sua parte il propo- sto ricorso -in conclusione deve rigettarsi, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spe- se di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore di UC 37.800 LL AR liquidate in lire oltre lire 3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il 3 3 5 . 0 giorno 25 gennaio 2001. 1 N . T 3 R A 7 S - A ' S 8 L - A I L 1 T D E , 1 , il Consigliere relatore est. D A O S I E L E S L P G N S O G E I B S E N I L I G D A O A A O L A T T L S D T E O I E P D , R I O M D I R T O A S I il Presidente D G E E T R N E Sandan Fiducia S E I CANCELLIERE C1 11 APR. 2001 NN MB Depositata in C elleria Thin Orgi, lì 1 PR. 2001 DICASS ELLIERE ambettisteOpter G.. A ZI 13 O N E