Sentenza 27 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/02/2003, n. 2982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2982 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2003 |
Testo completo
ee 71011 · dier U / 2000 . 4 7 6.2 Oggetto post di registro per R.G. . / 6 6 N 2 2 - . R B . 10 P . . L 7 A D L A T REPUBBLICA ITALIANA a L A i D U E r . D B B E I I A T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S R T A N N I T E 1 E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S 3 S R 1 I E E A . T SEZIONE TRIBUTARIA N A 4046827 M composta dai sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno Saccucci Presidente Dott. Mario Cicala Consigliere Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere Dott. Antonio Merone CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente Yearl SENTENZA N. sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-ricorrente-
contro
GA OM -intimato- An avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione 52, n. 104/52/1999 del 30.4/20.5.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.6.2002 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
dells Ste Udito l'avvocato Criscuoli per l'Amministrazione finanziaria;
2840 Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Palmieri, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo OM GA e SS RA, con riferimento all'atto di divisione di immobile registrato il 7.11.1989, serie 2V n. 7422 rog. Mussi non censito al N.C.E.U, chiedevano con la procedura prevista dall'art. 12 del d.l. 14.3.1988 n. 70, conv. con legge 13.5.1988 n. 154 l'attribuzione della rendita catastale. Con avviso di liquidazione di imposta l'Ufficio del registro di Monza, ricevuto il certificato catastale con attribuzione della rendita e rilevato che il valore dell'immobile su base catastale era superiore al valore dichiarato nell'atto, chiedeva ai contribuenti il pagamento dell'imposta sulla base del valore catastale dell'immobile senza notificare avviso di accertamento valore. I contribuenti proponevano ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Monza deducendo che per la rettifica del valore dichiarato nell'atto l'Ufficio avrebbe dovuto emettere un avviso di accertamento e non un avviso di liquidazione. La Commissione tributaria di 1° grado, con decisione n. 1738/1/1995, accoglieva il ricorso e annullava l'avviso di liquidazione. Su appello dell'Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la pronunzia di 1° grado. Osservava il giudice di appello che poiché era stata richiesta l'applicazione era risultato inferiore dell'art. 12 della legge 154/1988 e il valore dichiarato all'ammontare determinato con il criterio automatico, i contribuenti avevano diritto di avere applicata l'imposta sulla scorta dei criteri fissati dall'art 51 del d.p.r. 131/1986, il che implicava necessariamente un accertamento dell'Ufficio. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria nei confronti solo di OM GA con un unico articolato motivo. Il GA non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione 1. L'Amministrazione ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 52 del d.p.r. n. 131/1986 e 12 del d.l. 14.3.1988 n. 70, conv. in legge 30.5.1988 n. 154 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Deduce al riguardo che nell'ipotesi in cui il contribuente, in relazione ad immobile non iscritto in catasto con attribuzione di rendita, si avvalga della procedura di cui all'art. 12 della legge n. 154 del 1988 facendo contestuale richiesta di attribuzione della rendita catastale, l'Ufficio deve riscuotere la maggiore imposta con avviso di liquidazione, senza obbligo di emettere avviso di accertamento, in assenza di alcuna rettifica. Tale liquidazione avviene, infatti, sulla base della volonta' espressa dal contribuente di assoggettamento al criterio tabellare di valutazione dell'immobile e l'Ufficio non ha altro adempimento che quello relativo al calcolo della maggiore imposta dovuta dal contribuente sulla base di detto criterio.
2. Il ricorso é fondato. L'assoggettamento a rettifica da parte dell'Ufficio, da compiersi mediante avviso di accertamento, é previsto dall'art. 52 del d.p.r. 131/1986 qualora i beni o i diritti di cui commi 3 e 4 dell'art. 51 abbiano un valore venale superiore a quello dichiarato o al corrispettivo pattuito;
salvo che, trattandosi di immobili censiti, il loro valore o il corrispettivo sia dichiarato in misura non inferiore al prodotto tra la rendita catastale e il coefficiente normativamente previsto. Nel caso di immobili non iscritti in catasto con attribuzione di rendita, l'art. 12 della legge 154/1988 consente al contribuente di avvalersi del criterio di valutazione automatica, con conseguente non assoggettamento alla rettifica da parte سم dell'Ufficio, facendo contestuale richiesta di attribuzione della rendita catastale. In tale ipotesi, l'Ufficio deve riscuotere la maggiore imposta con avviso di liquidazione, senza essere tenuto ad emettere avviso di accertamento perché non vi é alcuna rettifica di valore da parte sua. La liquidazione avviene infatti sulla base della volontà espressa dal contribuente di assoggettamento al criterio tabellare di valutazione 3 dell'immobile; e l'Ufficio non deve fare altro che calcolare la maggiore imposta dovuta dal contribuente sulla base di detto criterio . Vero é che la richiesta, per gli immobili non censiti, di applicazione dell'imposta di registro sulla base della rendita catastale avviene quando questa non é conosciuta perché non ancora determinata;
tuttavia, in tal caso il contribuente potrà impugnare, autonomamente o (eventualmente) in sede d'impugnazione dell'avviso di riliquidazione dell'imposta di registro, l'atto di attribuzione della rendita. Nel caso di specie i contribuenti hanno impugnato una liquidazione di maggiore imposta avvenuta con un atto emesso sulla base della loro stessa dichiarazione e per il quale non era quindi richiesto alcun accertamento da parte dell'Ufficio (Cass. 28.10.2000 n. 14245; Cass. 18.11.2000 n. 14913; Cass. 30.5.2002 n. 7947). Consegue l'accoglimento del ricorso dell'Amministrazione finanziaria, la cassazione della sentenza impugnata e il rigetto, con decisione nel merito ex art. 384 1° comma c.p.c., del ricorso introduttivo del GA avverso l'avviso di liquidazione. Sussistono giusti motivi, tenuto conto del contrasto giurisprudenziale esistente in passato sulla questione (cfr. in senso opposto Cass. 18.2.1999 n. 1343), per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell'intero giuidizio. Roma, 20.6.2002 Il Presidente Il Consigliere est. лино асчис Епчасть пись صد DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C Oggi 27 FEB. 2003 Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 1 4