Cass. civ., sez. I, sentenza 27/04/2001, n. 6101
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Sentenza 27 aprile 2001

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L'art. 25, comma quinto della legge n. 184 del 1983, al fine di evitare al minore già validamente inserito in un nucleo familiare il trauma di un distacco, consente l'adozione anche in caso di separazione dei coniugi affidatari, purché quest'ultima sopravvenga nel corso dell'affidamento preadottivo. Tale possibilita, non si configura - peraltro - qualora la separazione intervenga invece quando l'affidamento preadottivo sia già stato revocato (dovendo a tal fine farsi riferimento al decreto provvisoriamente esecutivo, anche se non ancora definitivo) ed il tribunale per i minorenni abbia emesso i provvedimenti temporanei nell'interesse del minore, allontanandolo da quel nucleo familiare.

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto della Corte d'appello che in sede di reclamo conferma la revoca dell'affidamento preadottivo del minore disposto dal Tribunale per i Minorenni, trattandosi di provvedimento che non statuisce in materia di diritti soggettivi risolvendo un conflitto di interessi tra parti contrapposte, ma è diretto esclusivamente alla tutela del minore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 27/04/2001, n. 6101
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6101
    Data del deposito : 27 aprile 2001

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