Sentenza 27 aprile 2001
Massime • 2
L'art. 25, comma quinto della legge n. 184 del 1983, al fine di evitare al minore già validamente inserito in un nucleo familiare il trauma di un distacco, consente l'adozione anche in caso di separazione dei coniugi affidatari, purché quest'ultima sopravvenga nel corso dell'affidamento preadottivo. Tale possibilita, non si configura - peraltro - qualora la separazione intervenga invece quando l'affidamento preadottivo sia già stato revocato (dovendo a tal fine farsi riferimento al decreto provvisoriamente esecutivo, anche se non ancora definitivo) ed il tribunale per i minorenni abbia emesso i provvedimenti temporanei nell'interesse del minore, allontanandolo da quel nucleo familiare.
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto della Corte d'appello che in sede di reclamo conferma la revoca dell'affidamento preadottivo del minore disposto dal Tribunale per i Minorenni, trattandosi di provvedimento che non statuisce in materia di diritti soggettivi risolvendo un conflitto di interessi tra parti contrapposte, ma è diretto esclusivamente alla tutela del minore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/04/2001, n. 6101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6101 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO ROCCHI - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - rel. Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LU OL, elettivamente domiciliata in VIA NOMENTANA 257, presso l'avvocato GIANFRANCO DOSI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FF NO;
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA;
TUTORE DEL MINORE OV LE ALEKSANDROVICH;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 24412/00 proposto da:
FF NO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIANO 8, presso l'avvocato MARIA GIOVANNA RUO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANIELA GIORDANO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
LU OL;
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA;
TUTORE DEL MINORE LE OV ALEKSANDROVICH;
- intimati -
avverso il decreto della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione Minori, depositato il 04/10/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/2001 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Dosi che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso;
udito per il resistente e ricorrente incidentale l'Avvocato Giordano che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 20 agosto 1999 il Tribunale per i Minorenni di Venezia dichiarava efficace come affidamento preadottivo, ai sensi del previgente art. 33 comma 2 della legge n. 184 del 1983, il provvedimento russo di adozione del minore LE AL KO da parte dei coniugi AO LU e NO FF.
L'8 settembre 1999 il FF era arrestato con l'accusa di violenze sessuali continuate su minori ed il 10 febbraio 2000 patteggiava una condanna ad un anno e sei mesi di reclusione.
Con provvedimento del 6 - 21 giugno 2000 il medesimo Tribunale per i Minorenni revocava l'affidamento preadottivo.
Con istanza del 29 giugno 2000 la LU esponeva di aver proposto domanda di separazione personale dal FF e chiedeva che venisse disposta l'adozione in suo favore, ai sensi dell'art. 25 comma 5 della legge n. 184 del 1983. Tale domanda era rigettata con decreto dell'11 - 14 agosto 2000. Proposti separati reclami dalla LU e dal FF avverso il provvedimento di revoca dell'affidamento ed altro reclamo dalla sola LU avverso il secondo provvedimento, con decreto del 29 settembre - 4 ottobre 2000 la Corte di Appello di Venezia, sezione per i minorenni, li rigettava, osservando in motivazione in relazione al primo decreto che, pur non identificandosi la sentenza di patteggiamento in una pronuncia di condanna, tuttavia non poteva non rilevare, nell'ambito di un procedimento che attribuisce rilievo centrale all'interesse del minore, la circostanza che il giudice penale non aveva ravvisato gli estremi per una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e che anche il semplice dubbio che in futuro il bambino potesse subire attenzioni particolari da parte del padre adottivo costituiva valido motivo per troncare ogni rapporto tra gli aspiranti adottanti ed il minore. Non poteva inoltre omettersi di considerare, secondo la Corte territoriale, che il FF, tacendo della sua accertata inclinazione a visionare cassette pornografiche, aveva tenuto un comportamento sleale e scorretto nei confronti degli organi istituzionali investiti della pratica di idoneità all'adozione, chiaramente suscettibile di incidere negativamente sulla valutazione della sua capacità genitoriale.
Osservava altresì che non consentiva di indurre a diverse conclusioni la dichiarata non consapevolezza da parte della LU delle anomalie del coniuge, atteso che la valutazione in via esclusiva dell'interesse del minore imponeva di prescindere dalle colpe supposte od oggettive degli aspiranti adottanti. Nè apparivano decisive le deduzioni di entrambi i coniugi circa la propria dimostrata capacità di prendersi cura del minore, aiutandolo a superare gli iniziali ritardi e disturbi, restando compito essenziale del giudice valutare con un giudizio prognostico la possibilità, anche a seguito di una singola azione deviante di uno dei genitori, del pur minimo rischio di pregiudizio per il minore.
Rilevava ancora la Corte di Appello non potersi disporre la revoca solo parziale del provvedimento, essendo stato l'affidamento preadottivo concesso nell'ambito ed in favore di una coppia genitoriale.
Quanto alla richiesta della LU di adozione ai sensi dell'art. 25 comma 5 della legge n. 184 del 1983, osservava che correttamente il primo giudice ne aveva pronunciato il rigetto, atteso che la norma suindicata postula che l'affidamento preadottivo sia in corso al momento della separazione tra i coniugi, mentre nella specie esso era cessato il 21 giugno.2000 in forza del provvedimento immediatamente esecutivo del Tribunale dei Minorenni e la separazione, il cui giudizio era tuttora pendente, si era verificata solo il 28 luglio 2000 a seguito del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 708 c.p.c. dal presidente del Tribunale di Verona. Rilevava inoltre sul punto che era comunque da escludere l'interesse del minore ad una adozione siffatta, permanendo sempre il rischio che egli si trovasse in futuro a convivere con il FF, tenuto conto che la LU non aveva rinunciato al primo reclamo, diretto in via principale ad ottenere il ripristino dell'affidamento ad entrambi, così da legittimare il sospetto che si trattasse di separazione fittizia, e considerato comunque che anche una separazione effettiva può porsi nel nulla con una riconciliazione.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione la LU deducendo tre motivi. Il FF ha depositato controricorso e ricorso incidentale affidato anch'esso a tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto concernenti il medesimo provvedimento.
Deve essere inoltre rilevata l'irricevibilità delle note di udienza presentate dal difensore del FF all'esito della discussione, atteso che esse si sostanziano non già in osservazioni alle conclusioni del pubblico ministero, ma in autonome deduzioni concernenti questioni non affrontate in precedenza. Va al riguardo ricordato che le brevi osservazioni scritte consentite dall'ultimo comma dell'art. 379 c.p.c. hanno la sola funzione di chiarire le ragioni addotte a sostegno dell'accoglimento o del rigetto del ricorso, in relazione alle conclusioni svolte dal pubblico ministero, e non possono essere dirette a proporre motivi nuovi o a prospettare nuove questioni.
Sempre in via preliminare va esaminata la questione della ricorribilità per cassazione del decreto impugnato. Premesso che il contenuto complesso di tale provvedimento impone di scinderne le statuizioni, al fine di valutarne il rispettivo regime impugnatorio, osserva la Corte che per quanto concerne la parte di esso confermativa della revoca dell'affidamento preadottivo va ritenuta la non ricorribilità ai sensi dell'art. 111 Cost.. Ed invero il decreto con il quale la Corte di Appello, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 184 del 1983, decide sul reclamo avverso la revoca dell'affidamento preadottivo di un minore - disposto dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 22 nel caso di adozione nazionale ed ai sensi dell'art. 33, nel testo qui applicabile ratione temporis, in quello di adozione internazionale - non statuisce in materia di diritti soggettivi, risolvendo un conflitto di interessi tra parti contrapposte, ma è diretto alla tutela dell'unico interesse rilevante, che è quello del minore (v. Cass. 1990 n. 8588). L'esclusività del criterio, di riferimento dell'interesse del minore sotteso all'accertamento delle "gravi difficoltà di idonea convivenza " che ai sensi del primo comma dell'art. 23 impongono l'adozione della misura della revoca comporta infatti che l'interesse degli affidatari a conservare l'affidamento si qualifichi come un mero interesse di fatto, a differenza di quello ad ottenere l'adozione al termine del periodo dell'affidamento preadottivo, in relazione al quale l'art. 26 coerentemente prevede l'esperibilità del ricorso per cassazione, attribuendo anche agli affidatari - a differenza dell'art. 24, che indica come legittimati al reclamo solo il pubblico ministero ed il tutore - la legittimazione all'impugnazione (v. sul punto Cass. 1998 n. 2945). Tali principi devono essere in questa sede riaffermati, in dissenso dalle diverse pronunce di questa stessa sezione (1993 n. 1502; 1987 n. 8858; 1985 n. 2151), che hanno riconosciuto agli affidatari una posizione di diritto soggettivo in relazione alla futura adozione e ritenuto esperibile da parte di questi il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il provvedimento di revoca dell'affidamento: ed invero dette decisioni, che ravvisano nell'affidamento preadottivo uno status del minore prodromico alla successiva adozione ed in questa prospettiva valorizzano gli obblighi di cura, di educazione e di mantenimento e le responsabilità che dall'affidamento derivano a detti soggetti, postulano una coincidenza non rinvenibile nel testo e nello spirito della legge in esame tra la posizione giuridica dei medesimi affidatari durante l'affidamento preadottivo - il quale in relazione alla funzione ad esso propria ed alla già rilevata preminenza assoluta dell'interesse del minore è soggetto a vigilanza ed è suscettibile di revoca anche di ufficio, ai sensi del primo comma dell'art. 23 - e quella agli stessi derivante dal positivo esito del periodo di sperimentazione. Va peraltro osservato che la diversa previsione di ricorribilità per cassazione contenuta nell'art. 26 comma 3 oltre un ulteriore argomento sul piano sistematico in favore dell'interpretazione qui accolta.
Per quanto concerne la parte del provvedimento impugnato relativa al rigetto della domanda di adozione personale proposta dalla LU ai sensi dell'art. 25 comma 5, è appunto l'espressa previsione di ricorribilità per cassazione "per violazione di legge" contenuta nel richiamato comma 3 dell'art. 26, chiaramente riferibile a tutte le tipologie di provvedimenti "relativi all'adozione" configurate dal precedente art. 25, che rende ammissibile il ricorso. Deve essere pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dal FF avverso la parte del decreto della Corte di Appello confermativa della revoca dell'affidamento preadottivo e l'inammissibilità del primo e del secondo motivo del ricorso della LU, in quanto diretti ad investire la medesima statuizione. Con il terzo motivo del proprio ricorso la LU, denunciando violazione degli artt. 23 e 25 comma 5 della legge n. 184 del 1983, deduce che l'istanza di adozione ai sensi della norma da ultimo indicata è stata rigettata sulla base del dato meramente formale che la separazione era intervenuta dopo la revoca dell'affidamento preadottivo ed in base alla supposizione del tutto gratuita che detta separazione fosse fittizia. Osserva al riguardo che non può essere addebitato alla medesima il fatto di aver richiesto la separazione solo dopo aver preso piena conoscenza di tutte le implicazioni della vicenda.
Deduce altresì che altrettanto inopportuno deve considerarsi il riferimento alla possibilità di una futura riconciliazione dei coniugi, così come il rilievo che ella, per dimostrare la sua buona fede, avrebbe dovuto rinunciare al gravame relativo alla revoca dell'affidamento preadottivo anche in favore del FF, atteso che, come rilevato dalla stessa Corte di Appello, la revoca parziale non è configurabile.
Aggiunge che al momento del deposito del ricorso per separazione il provvedimento di revoca dell'affidamento non era stato ancora notificato ai coniugi, che detta revoca non era ancora definitiva e che pertanto il provvedimento presidenziale di separazione non poteva considerarsi intervenuto successivamente alla revoca. Osserva infine che l'art. 25 comma 5 della legge n. 184 del 1983 deve essere correttamente interpretato nel senso che l'adozione nei confronti di uno solo dei coniugi è consentita quando l'intervenuta separazione sia fondata sugli stessi fatti che abbiano in precedenza o contestualmente determinato la revoca dell'affidamento preadottivo. La censura deve essere disattesa, in quanto si fonda su una lettura dell'art. 25 comma 5 non consentita dal tenore e dalla ratio di detta disposizione. Va al riguardo ricordato che ai sensi del principio generale dettato dall'art. 6 della legge n. 184 del 1983 - richiamato per l'adozione internazionale dall'art. 30 di detta legge e dall'art. 29 bis nel testo di cui alla legge n. 476 del 1998 - l'adozione è consentita soltanto ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, tra i quali non sussista separazione personale, mentre i casi, di adozione da parte di persone singole costituiscono ipotesi alternative limitate, oggetto di specifica previsione e disciplina. In particolare l'art. 25 comma 5, consentendo l'adozione in caso di separazione dei coniugi affidatari, allo scopo evidente di evitare al minore già validamente inserito in un nucleo familiare il trauma di un distacco per effetto della sopravvenuta crisi del vincolo coniugale, postula che detto evento si sia verificato "nel corso dell'affidamento preadottivo", così che il tribunale per i minorenni, venuto meno il presupposto dell'affidamento alla coppia in regime di convivenza, nell'esercizio dei poteri di vigilanza attribuitigli dall'art. 22 ne disponga immediatamente la revoca, anche prima della scadenza dell'anno (v. sul punto Cass. 1998 n. 4371), ed adotti le necessarie misure temporanee ovvero, in presenza di una espressa richiesta di uno o di entrambi i coniugi, accerti l'idoneità del richiedente uti singulus, o anche di entrambi nella nuova situazione determinatasi per effetto della separazione, assumendo quindi i coerenti provvedimenti in ordine alla continuazione dell'affidamento.
È peraltro evidente che nella diversa ipotesi in cui la separazione intervenga quando l'affidamento preadottivo sia stato già revocato - come nella specie è avvenuto, dovendo aversi riguardo alla data di emissione del relativo decreto immediatamente esecutivo - ed il tribunale per i minorenni abbia già emesso i provvedimenti temporanei nell'interesse del minore, allontanandolo da quel nucleo familiare, la separazione si configura come fatto ormai estraneo alla vita del minore e quindi insuscettibile di valutazione ai fini dell'ipotesi di adozione di cui al comma 5 dell'art. 25. Tali principi appaiono correttamente richiamati ed applicati nel decreto impugnato: la relativa ratio decidendi, di per sè sufficiente a fondare la pronuncia adottata, rende non necessario l'esame degli altri profili di censura diretti ad investire la ritenuta strumentalità della domanda di separazione e la ipotizzata possibilità di una successiva riconciliazione. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso proposto dal
FF, dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo del ricorso proposto dalla LU, rigetta il terzo. Compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 28 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2001