Sentenza 14 ottobre 2004
Massime • 1
In assenza di un'apposita norma transitoria, deve ritenersi che le modifiche introdotte nell'art. 186 del codice della strada dal D.L. 27 giugno 2003 n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003 n. 214, con il ripristino della competenza del tribunale ordinario a conoscere del reato, debbano immediatamente trovare applicazione in base al principio "tempus regit actum". Unica eccezione a tale principio è costituita dall'applicazione del principio della "perpetuatio iurisdictionis", qualora il giudice di pace sia stato già legittimamente investito del relativo giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/10/2004, n. 47917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47917 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 14/10/2004
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 1345
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 011459/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA;
nei confronti di:
1) AR BO, N. IL 14/07/1974;
avverso SENTENZA del 11/12/2003 GIUDICE DI PACE di MESTRE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FEBBRARO Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. FALCOLINI Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 20.1.2004 il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza dell'11.12.2003, con la quale il Giudice di pace di Mestre aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di AR DE in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, 2 comma, C.d.S.), commesso il 27.1.2002, perché estinto per oblazione. Il P.G. ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'impugnata sentenza per violazione dell'art. 6 c.p.p. in riferimento all'art. 186 C.d.S., come modificato dalla legge 1.8.2003 n. 214, in quanto, in mancanza di una norma transitoria, doveva ritenersi immediatamente applicabile la competenza del Tribunale, non ostandovi, nella specie, la notificazione all'imputata del decreto di citazione a giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va rigettato. L'art. 5 della legge 1.8.2003 n. 214 ha modificato il comma 2 dell'art. 186 C.d.S., che disciplina la guida in stato di ebbrezza, sia ripristinando il trattamento sanzionatorio dell'applicazione della pena detentiva dell'arresto congiuntamente a quella pecuniaria dell'ammenda (e così abolendo quanto previsto dall'art. 52, 2 comma, lett. c), d.l.vo 28.8.2000 n. 274), sia attribuendo la competenza a decidere al tribunale, e non più quindi al giudice di pace, come era stabilito dall'art. 4, comma 2, lett. q) del citato decreto legislativo. Pur essendo la modifica della competenza conseguenza logica del ripristino del trattamento sanzionatorio più gravoso per l'imputato, non prevedendosi che il giudice di pace possa irrogare la pena detentiva dell'arresto, i due profili vanno tenuti distinti, non avendo il legislatore emesso alcuna norma transitoria in relazione ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 214/2003. È, infatti, indubbio, per il principio del favor rei, previsto dall'art. 2, comma 3, c.p., che i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del decreto legge 27.6.2003 n. 151, convertito con modifiche nella legge 1.8.2003 n. 214, vadano puniti con le sanzioni previste dall'art. 52, 2 comma, lett. c), d.l.vo n. 274/2000. Dispone, infatti, il citato art. 2, comma 3, che "se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile".
Più articolata è la questione - che è poi quella oggetto del procedimento in esame - inerente al momento in cui la competenza per materia non è più del giudice di pace, bensì del tribunale. L'assenza di una norma transitoria - situazione giustamente evidenziata dal P.M. ricorrente - impone l'applicazione del principio tempus regit actum, in base all'art. 11 delle preleggi, e quindi con competenza del tribunale a decidere immediatamente sin dall'entrata in vigore della legge n. 214/2003. Nè tale soluzione può essere disattesa considerando che per i reati commessi anteriormente alla entrata in vigore (o ripristino) della nuova disciplina sanzionatoria, il tribunale dovrà continuare ad applicare le norme più favorevoli per il reo, e cioè quelle tipiche del giudice di pace.
La specificità della disposizione di cui all'art. 5 legge n. 214/2003 e l'assenza di una norma transitoria che disponga altrimenti non consentono in alcun modo di ritenere il permanere della competenza per materia del giudice di pace per i reati commessi anche anteriormente.
Unica deroga è costituita dall'applicazione della perpetuatio iurisdictionis, che affonda le sue radici nel principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, e che si individua nei casi in cui il giudice di pace sia stato già legittimamente investito del relativo giudizio, in quanto, in tale ipotesi, essendosi già radicata la competenza, la nuova disciplina processuale non ha efficacia.
La esposta disciplina dello ius superveniens, che contempla modifiche di natura sostanziale e processuale, è peraltro adesiva alla giurisprudenza di legittimità, la quale ha ritenuto che "il criterio della norma più favorevole al reo può essere utilizzato solo al fine di individuare la disposizione di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, non quella processuale, come è quella disciplinante la competenza tra diversi organi giudicanti, per la quale, in assenza di un'apposita norma transitoria, si deve far riferimento al principio generale del tempus regit actum, secondo cui la nuova disciplina processuale, anche se immuta la competenza precostituita, trova immediata applicazione nei procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, sempre che, naturalmente, il giudice non sia stato già legittimamente investito del relativo giudizio, in quanto, in tal caso, essendosi già radicata la competenza, la nuova disciplina processuale non ha efficacia" (Cass.
7.4.1997 n. 2537; conformi Cass.
9.5.2001 n. 25971; Cass. 24.11.1997
n. 6593; Cass.
2.12.1992 n. 5011; Cass. 22.4.1992 n. 1737; Cass. 23.1.1992 n. 296). Nella fattispecie, va ritenuto applicabile il principio della perpetuano iurisdicitionis, in quanto, la citazione a giudizio ex art. 20 d.l.vo n. 274/2000 è stata emessa il 5.7.2002, la prima udienza dibattimentale, di costituzione delle parti, è stata tenuta il 14.11.2002, con alcune udienze successive con attività istruttorie, finché all'udienza del 15.5.2003 (anche questa anteriore alla nuova normativa introdotta dall'art. 5 legge n. 214/2003) l'imputata AR è stata ammessa all'oblazione. Nulla
rileva che la sentenza di non doversi procedere per essere il reato di guida in stato di ebbrezza estinto per oblazione è stata poi pronunciata l'11.12.2003, a seguito del deposito della ricevuta di pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione.
La affermazione del P.G. ricorrente di irrilevanza della notifica del decreto di citazione a giudizio non è attinente al caso di specie, in quanto è superata dalla instaurazione della fase del giudizio, essendo stati compiuti prima dell'entrata in vigore della legge n. 214/2003, non solo meri atti introduttivi del dibattimento, ma essendovi stata anche la costituzione delle parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2004