Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2003, n. 12635
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Sentenza 28 agosto 2003

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La funzione delle ferie del lavoratore, di recupero delle energie psico-fisiche e di cura delle relazioni affettive e sociali, da cui consegue che le stesse maturino in proporzione alla durata della prestazione lavorativa, non esclude che gli accordi collettivi delle parti sociali concordino validamente, non solo un periodo di ferie più lungo di quello che risulterebbe dalla indicata proporzione, ma anche, nel caso in cui le ferie non possano essere godute in tale maggiore misura per l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, una misura dell'indennità sostitutiva ragguagliata alle ferie dovute per l'intero anno, così derogando - anche per l'indennità - al principio di proporzionalità (fattispecie relativa all'interpretazione dell'art. 4, comma quattordicesimo del c.c.n.l. 1993/1995, in collegamento con l'art. 52 del c.c.n.l. 1990/1992 dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2003, n. 12635
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12635
    Data del deposito : 28 agosto 2003

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