Sentenza 28 agosto 2003
Massime • 1
La funzione delle ferie del lavoratore, di recupero delle energie psico-fisiche e di cura delle relazioni affettive e sociali, da cui consegue che le stesse maturino in proporzione alla durata della prestazione lavorativa, non esclude che gli accordi collettivi delle parti sociali concordino validamente, non solo un periodo di ferie più lungo di quello che risulterebbe dalla indicata proporzione, ma anche, nel caso in cui le ferie non possano essere godute in tale maggiore misura per l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, una misura dell'indennità sostitutiva ragguagliata alle ferie dovute per l'intero anno, così derogando - anche per l'indennità - al principio di proporzionalità (fattispecie relativa all'interpretazione dell'art. 4, comma quattordicesimo del c.c.n.l. 1993/1995, in collegamento con l'art. 52 del c.c.n.l. 1990/1992 dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2003, n. 12635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12635 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donati - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FF.SS. SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI, 22 presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI RI NO, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROMAGNA 14, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO BUZZI, rappresentato e difeso dagli avvocati PASQUALE FATIGATO, GIANFRANCO DI MATTIA, giusta delega in atti, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 560/00 del Tribunale di POGGIA, depositata il 15/05/00 - R.G.N. 2632/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/03 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso, per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 29.1.1999 il Pretore di Foggia accoglieva la domanda di Di RO UN, già dipendente della s.p.a. Ferrovie dello Stato, collocato in quiescenza nel maggio 1995, in esito a procedimento di prepensionamento, ai sensi della legge 7.6.1990, n. 141, condannando la medesima società convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, sulla base di quanto previsto dagli artt. 52, c. 9 del contratto collettivo 90/92 e 4, e. 14 del contratto collettivo 94/95.
Proponeva appello la società convenuta sostenendo l'inapplicabilità della previsione collettiva al caso presente di prepensionamento, e, in subordine, deduceva che il diritto al periodo completo annuale di ferie - previsto dal citato art. 52 - poteva essere riconosciuto solo a condizione che il medesimo periodo potesse essere goduto integralmente prima della risoluzione del rapporto (mentre tra la domanda di prepensionamento e la risoluzione del rapporto non vi era stato intervallo sufficiente per una tale integrale fruizione).
Sosteneva l'appellante che il pagamento dell'indennità sostitutiva era ammesso nei soli casi eccezionali in cui il mancato godimento fosse dovuto a cause indipendenti dalla volontà dei lavoratori (mentre la risoluzione del rapporto era dovuta alla domanda di prepensionamento e. quindi, all'iniziativa dello stesso lavoratore). I/appello veniva respinto, con sentenza 23,3.2000, dal Tribunale di Foggia il quale osservava che la materiale impossibilità di fruizione delle ferie da parte del ricorrente era dipesa non tanto dalla domanda di prepensionamento in sè, quanto proprio dai tempi imprevedibilmente ristretti imposti alla procedura concorsuale di prepensionamento. Rilevava, in particolare, il Giudice del gravame che mentre il termine ultimo per la domanda di prepensionamento era fissato al 10.5.1995, pochi giorni dopo, appena il 22.5.1995, sottoscritto un accordo sindacale, erano stati pubblicati gli elenchi dei lavoratori ammessi al beneficio ed era stato fissato al 31.5.1995 la decorrenza unica della risoluzione del rapporto. Ne derivava che poiché la mancata fruizione delle ferie doveva addebitarsi a fatto del datore di lavoro, spettava al lavoratore l'indennità sostitutiva prevista dall'art. 4 c 14 del citato ccnl.
2. Avverso detta sentenza la Società di Trasporti e Servizi, succeduta alle FFSS, ha proposto ricorso affidato a tre motivi, seguito da note illustrative ex art. 378 c.p.c.. Resiste l'intimato con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolalo in tre motivi.
Col primo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. in relazione agli artt. 52 c. 9 del ccnl 1990/92, c 14, c. 4 del ccnl 1993/95, nonché l'omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo - la società ricorrente lamenta che il Tribunale ha travisato completamente il senso dell'art. 14 c. 4 allorché interpreta detta norma come riferita non alle ferie proporzionate al periodo di lavoro effettivamente prestato, ma alle ferie spettanti in ragione della disciplina dattata dai vari commi (compreso il nono) dello stesso art. 52.
Secondo la ricorrente, invece, l'art. 14 c. 4 del successivo ccnl si inserisce nello stesso solco dell'art. 52 del ccnl 1990/92, regolando un'ipotesi che quest'ultimo non contemplava e cioè l'ipotesi in cui, essendo le ferie concretamente fruibili, queste non lo siano state per fatto del datore di lavoro. La disposizione dunque, richiede, per un verso un comportamento da parte della società tale da impedire, nei fatti, l'effettivo godimento delle ferie da parte del dipendente, ma per l'altro verso presuppone la possibilità che le ferie possano essere concretamente godute. In sostanza - secondo la ricorrente - quella disposizione presuppone la concreta possibilità per il dipendente di fruire del periodo feriale, prevedendo, nel caso in cui tale possibilità non si sia tradotta in atto per comportamento ascrivibile al datore di lavoro, che venga corrisposta l'indennità sostitutiva.
In questi termini - aggiunge la società ricorrente -
l'interpretazione delle richiamate disposizioni contrattuali appare doverosa in aderenza alle regole dettate dagli artt. 1362 e segg. c.c.. Col secondo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 2109 c.c. e dell'art. 1352 c.c. in relazione all'art. 52 del ccnl. 1990/92 - la società ricorrente contesta l'interpretazione accolta dal Tribunale nella parte in cui equipara le ferie come riconosciute dalla norma collettiva per il caso della cessazione del rapporto di lavoro, alle ferie come definite dall'art. 36 Cost. Secondo la ricorrente tale equiparazione non può essere condivisa poiché si pone in contrasto con la funzione di recupero delle energie psico-fisiche che è sottesa alla norma costituzionale, sicché riconoscere in base al citato art. 52 l'indennità sostitutiva anche nei casi in cui la prestazione lavorativa non è stata resa, significa violare le regole di ermeneutica contrattuale.
Col terzo motivo la società ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della legge 7.6.1990, n. 141, oltre che degli artt. 1218 e 2109 c.c. lamentando che il Tribunale erroneamente le aveva addebitato la responsabilità di aver deliberatamente ristretto i tempi per le procedure di prepensionamento allo scopo di frustrare la fruizione delle ferie da parte dei lavoratori interessati, mentre invece quei tempi sono scanditi esclusivamente dalla citata legge che regola modalità e termini di quelle procedure.
2. Il ricorso - nei suoi tre motivi che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi oggettivamente - non è fondato in conformità a quanto già deciso da questa Corte in numerose altre controversie del tutto analoghe.
3. La disciplina collettiva tenuta presente dal Tribunale risulta così articolata.
L'art. 52, c. 9 del ccnl 90/92 dispone che "il dipendente ha diritto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro o di sospensione dello stesso per aspettativa per motivi privati, al periodo completo annuale di ferie, sempre che le stesse possano essere godute prima della data di risoluzione o della sospensione". L'art.
4. c. 14 del ccnl 93/95 aggiunge che "il diritto alle ferie è irrinunziabile, ne deve essere assicurato il godimento e non è ammessa la sostituzione delle stesse con compenso alcuno salvo nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro: in tale evenienza, per la mancata fruizione delle giornate di ferie per motivi non dipendenti dalla volontà del lavoratore verrà corrisposto 1/26mo delle competenze fisse mensili.
A fronte di entrambe tali previsioni, il Tribunale ha sostenuto che non v'è motivo di limitarne la portata complessiva solo alle ferie non godute proporzionate al periodo di lavoro effettivamente prestato nel corso dell'anno, anziché, puramente e semplicemente alle ferie spettanti in ragione della nuova complessiva disciplina introdotta con il contratto collettivo del 1993/95. Ed infatti, la deroga introdotta con il nuovo contratto attiene proprio alle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, e cioè a quelle che di regola costituiscono il presupposto per l'applicazione dell'art. 52, c. 9 e, quindi, per la nascita del diritto al periodo completo annuale di ferie. Nè è possibile isolare arbitrariamente la nuova disposizione nel contesto della complessiva disciplina contrattuale. L'interpretazione così fornita dal Tribunale risponde altresì ad una coerenza e ad una logica interna della disciplina pattizia voluta a livello collettivo, così rispondendo ai canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 e segg. del c.c. Rimane da verificare se - come si ventila nelle difese della società ricorrente - una tale eccezione non ricorra anche nell'ipotesi presente con la scelta dei lavoratori di domandare il prepensionamento.
In proposito questa Corte ha avuto già occasione di affermare che la disciplina di cui all'art. 1 della legge 7.6.1990, n. 141 attribuiva alla facoltà dell'ente Ferrovie dello Stato l'adozione di un programma quinquennale per ridurre le eccedenze mediante pensionamenti anticipati e. se è vero che per favorire l'esodo (con evidenti benefici di bilancio per l'ente) venivano riconosciuti ai lavoratori che ne avessero fatto domanda (irrevocabile, ancora nell'interesse dell'ente, esonerato, sia pure in parte, da successive assunzioni obbligatorie) consistenti vantaggi pensionistici - e anche l'attribuzione dell'intero periodo annuale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro (e l'allora recente normativa sul prepensionamento dei ferrovieri ne costituiva l'ipotesi più rilevante) in corso di anno, ben avrebbe dovuto essere vagliala sotto l'aspetto premiale e incentivante della disciplina collettiva - non può ritenersi che la domanda di prepensionamento renda di per sè imputabile ai lavoratori il mancato godimento delle ferie, il quale è invece determinato da una serie di condizioni connesse all'iter dei relativi procedimenti dai quali in sostanza dipende il momento in cui il rapporto viene a cessare, e. con esso, la prestazione lavorativa (conf. Cass., 11.12.2001, n. 15627). Trova conferma quindi, l'indirizzo giurisprudenziale - già espresso da questa Corte - secondo cui è solo l'irragionevole rifiuto del lavoratore di accettare ogni soluzione offerta dal datore di lavoro - in grado di contemperare il suo diritto al non lavoro retribuito con le esigenze di funzionalità aziendale - l'elemento estintivo dello stesso diritto alle ferie e delle conseguenziali pretese risarcitorie in senso specifico o per equivalente (Cass., 19.10.2000. n. 13860;
Cass., 3.8.2001, n. 10759; Cass., 21.5.2002, 11. 7451). Al di fuori di tale ipotesi, deve dunque concludersi che. in virtù delle menzionate disposizioni collettive, ove le ferie - pari all'intero periodo annuale - sarebbero in astratto fruibili, ma non lo sono state di fatto, il lavoratore ha comunque diritto all'indennità sostitutiva, senza che occorra neppure indagare sulla esistenza di una eventuale colpa del datore di lavoro in relazione alla oggettiva mancata fruizione delle stesse ferie.
4. Anche con riferimento poi alla contestata interpretazione accolta dal Tribunale, nella parte in cui equipara le ferie come riconosciute dalla norma collettiva per il caso della cessazione del rapporto di lavoro, alle ferie come definite dall'art. 36 Cost., le censure della ricorrente non possono essere condivise. La funzione delle ferie del lavoratore vista come esigenza fondamentale del medesimo di recuperare le proprie energie affettive e sociali, con la conseguenza che esse maturano in proporzione alla durata della prestazione lavorativa - così come postulato dagli artt. 36 Cost., e 2109, c. 3 c.c. - non esclude che accordi collettivi possano ragguagliarle all'anno lavorativo prescindendo dal periodo effettivamente lavorato, senza con ciò incorrere in una violazione della norma costituzionale o di quella codicistica, se la proporzione viene mantenuta a vantaggio del lavoratore e non in suo danno (Cass., 5.1.2001, n. 96). Le citate disposizioni vanno, infatti, intese come norme inderogabili con la conseguenza che esse rendono nulle ex art. 1418, c.l. c.c. i contratti individuali o collettivi di lavoro che in qualche modo limitino o escludano la proporzionalità in danno del lavoratore, ma non già quelli che, invece, riconoscono al lavoratore ferie in misura superiore e non strettamente connesse alla funzione di recupero delle energie psico-fisiche. L'interpretazione delle norme collettive proposta dal Tribunale oltre a non concretizzarsi in una violazione di norme imperative, appare supportata da una motivazione esauriente, immune da vizi logici e giuridici, in quanto conduce, come risultato all'affermazione secondo cui le clausole collettive viste complessivamente riconoscono al lavoratore, in caso di anticipata risoluzione del rapporto e con trattamento più favorevole, una indennità sostitutiva, per le ferie non usufruite commisurata all'anno a prescindere dal periodo lavorato in tale arco di tempo e alla sola condizione che la mancata fruizione delle ferie non sia dipesa da volontà del lavoratore.
La coerenza logica della interpretazione sostenuta nella sentenza impugnata si ravvisa anche nel contesto in cui le richiamate disposizioni contrattuali si collocano. In particolare, l'art. 4, c. 14 del ccnl del 1993/93 mira ad evitare che il riconoscimento del diritto al periodo completo annuale di ferie già contenuto nel precedente art. 52 del ccnl 90/92, ma subordinato alla condizione della loro concreta fruibilità prima della risoluzione o della sospensione del rapporto di lavoro, potesse vanificarsi del tutto ove quella condizione venisse meno per iniziativa dello stesso datore di lavoro, senza far salvo alcun rimedio di tipo indennitario sostitutivo.
5. Mette conto infine ricordare che il problema dell'interpretazione della menzionata normativa contrattuale si è posto a questa Corte già numerose volte;
in particolare sono stati rigettati ricorsi avverso pronunce dei medesimi giudici di merito che parimenti avevano accolto una interpretazione della medesima disposizione contrattuale favorevole ai dipendenti della società. Segnatamente Cass. 15 febbraio 2003 n. 2326 ha affermato - con riferimento ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato in esodo anticipato ex art. 1 legge n. 141 del 1990 - che l'impossibilità di usufruire dell'intero periodo di ferie maturate, in dipendenza dell'accoglimento della domanda di prepensionamento, non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, posto che solo l'irragionevole rifiuto del lavoratore di accettare ogni soluzione offerta dal datore di lavoro vale ad estinguere il diritto alle ferie e alle conseguenziali indennità risarcitone (conf. Cass. 17 febbraio 2003 n. 2360 che ha confermato la sentenza di merito che, interpretando lo stesso art. 52, comma nono, del c.c.n.l. per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, in virtù del quale, in caso di risoluzione del rapporto, il dipendente ha diritto al periodo completo annuale di ferie, sempreché le stesse possano essere godute prima della data di risoluzione, ha ritenuto che questa clausola non esclude il diritto all'indennità sostitutiva commisurata all'intero periodo di ferie per quelle non fruite per ragioni indipendenti dalla volontà del dipendente, anche in riferimento alle cc.dd. "ferie aggiuntive" previste dal ccnl). Anche Cass. 7 marzo 2003 n. 3469 ha ritenuto - sempre con riferimento ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato in esodo anticipato ex art. 1 legge n. 141 del 1990 - che l'impossibilità di usufruire dell'intero periodo di ferie maturate, in dipendenza dell'accoglimento della domanda di prepensionamento, non può essere valutata a danno del lavoratore, giacché in virtù dalla ratio delle disposizioni collettive vigenti, il lavoratore ha comunque diritto all'indennità sostitutiva, in relazione alla oggettiva mancata fruizione delle stesse ferie, a meno che sia dimostrato un suo irragionevole rifiuto di accettare ogni soluzione offerta dal datore di lavoro, in grado di contemperare il suo diritto al non lavoro retribuito con le esigenze di funzionalità aziendale.
6. Per le ragioni esposte il ricorso della società deve essere respinto, con attribuzione a carico della stessa delle spese del presente giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in euro 10,00 oltre ad euro 1.000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2003