Sentenza 5 gennaio 2001
Massime • 1
I contratti collettivi, nel riconoscere in talune situazioni il diritto al godimento delle ferie in una misura superiore a quella giustificata dal principio della proporzionalità delle stesse alla durata della prestazione lavorativa, possono assoggettare il diritto stesso a determinate condizioni, quali in particolare la possibilità della effettiva fruizione prima della risoluzione del rapporto. (Fattispecie coinvolgente l'applicazione dell'art. 52 del C.C.N.L. per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, che, in caso di risoluzione del rapporto, riconosce il diritto a fruire del completo periodo di ferie annuale alla condizione che esse possano essere godute prima della data di cessazione del rapporto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/01/2001, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente
Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere
Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere
Dott. Pasquale PICONE Consigliere
Dott. Aldo DE MATTEIS rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE RC AR, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RICCARDI VINCENZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LRE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MARESCA ARTURO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1321/97 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 10/03/97 R.G.N. 42844/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/00 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato ROMEI per delega MARESCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza 12.7.1995 il Pretore di Napoli, giudice del lavoro, ha respinto la domanda di De AR CA volta ad ottenere la condanna del suo ex datore di lavoro s.p.a. Ferrovie dello Stato - Società di servizi e trasporti a pagargli L.
4.280.320 a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute.
L'appello del De AR è stato respinto con sentenza del Tribunale di Napoli 19 dicembre 1996/10 marzo 1997. La fattispecie era la seguente: il godimento delle ferie fu interrotto da sopravvenuta malattia, nel corso della quale ci fu la risoluzione del rapporto di lavoro per precedenti dimissioni del lavoratore, per data improrogabile ai sensi della legge sul prepensionamento dei ferrovieri di cui alla legge 141/1990. La motivazione del Tribunale si è svolta attraverso i seguenti passaggi logico giuridici:
la indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura risarcitoria;
tale natura, affermata dalla giurisprudenza, è confermata anche dall'art. 52 del ccnl di categoria;
l'onere di provare il fatto costitutivo, e cioè il mancato godimento delle ferie, incombe sul lavoratore;
tuttavia nel caso di specie non è contestato il mancato godimento delle ferie ne' che le stesse siano state interrotte per il sopravvenire di periodi di malattia;
il thema decidendum della presente causa è costituito dalla questione se il fatto generatore del diritto alla indennità sostitutiva delle ferie non godute sia attribuibile o meno alla responsabilità del datore di lavoro e se le disposizioni contrattuali legittimino o meno il pagamento di una indennità risarcitoria e sostitutiva del diritto alle ferie nel caso in esame. Ciò posto, ha dedotto che il datore di lavoro non è responsabile del mancato godimento delle ferie, ne' è tenuto al pagamento della indennità sostitutiva delle ferie non godute, quando il mancato godimento sia dipeso da circostanze non dipendenti dalla sua volontà.
Ha citato a conferma di tale conclusione l'art. 52 cit. commi 9 e 10 del contratto collettivo di lavoro, secondo cui il dipendente ha diritto in caso di risoluzione del rapporto o di sospensione dello stesso per aspettativa per motivi privati, al periodo completo annuale di ferie sempreché le stesse possano essere godute prima della risoluzione del rapporto o della sospensione. Applicando gli esposti principi al caso in esame, il Tribunale ha rilevato che le circostanze che accompagnarono la risoluzione del rapporto e determinarono il mancato godimento delle ferie furono costituite dalla sospensione del godimento del periodo feriale a seguito di sopravvenuta malattia del lavoratore e dalla successiva risoluzione del rapporto determinata dalla presentazione delle dimissioni irrevocabili, che il datore di lavoro era obbligato ad accettare alla data fissata, avendo il lavoratore fruito delle disposizioni in tema di esodo anticipato di cui alla legge 141/1990. Non essendo tale data di cessazione procrastinabile ad opera del datore di lavoro (il Tribunale assimilava l'ipotesi a quella del decesso del dipendente), la sentenza impugnata ha ritenuto quest'ultimo immune da responsabilità risarcitoria. Ha proposto ricorso per cassazione il De AR, con due motivi. L'intimata società, ritualmente costituita con controricorso, ha resistito.
Motivi della decisione
Con i due motivi di ricorso il ricorrente, deducendo rispettivamente violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Costit. e 2109 cod.civ. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), contesta innanzitutto il presupposto di tutto il ragionamento del Tribunale, e cioè la affermata natura risarcitoria del diritto alla indennità sostitutiva delle ferie non godute, sostenendone al contrario la natura retributiva.
Censura poi la sentenza impugnata per avere ammesso una deroga al principio della irrinunciabilità delle ferie sancito dalla norma costituzionale ad opera di una fonte pattizia, laddove solo una legge potrebbe produrre tale effetto;
per non avere considerato che il datore di lavoro ha l'onere di organizzare il lavoro in modo da assicurare tale diritto fondamentale ed irrinunciabile, come previsto dalla norma costituzionale e confermato da quella pattizia (art. 52 contratto collettivo di lavoro); per non avere acquisito la prova, incombente sul datore di lavoro, che egli avrebbe potuto determinare i tempi ed i modi del prepensionamento in modo da consentire al ricorrente il godimento delle ferie, protraendo la data di risoluzione del rapporto fino all'esaurimento dei giorni di ferie maturati.
Denuncia la disparità di trattamento che riceverebbero i lavoratori ammessi a fruire delle ferie rispetto a quelli che non lo sono, e l'ingiustificato arricchimento del datore di lavoro. Ricorda infine che la malattia insorta durante il periodo di ferie ne sospende il decorso.
I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati, anche se la motivazione del Tribunale, sostanzialmente corretta nel suo esito, necessita di alcune puntualizzazioni ai sensi dell'art. 384 c.p.c. Il diritto alle ferie trova fondamento costituzionale nell'art. 36 3^ comma Cost., il quale ne sancisce il carattere indisponibile, non suscettibile di rinuncia da parte dello stesso lavoratore (Cass. 25 luglio 2000 n. 9760). La durata delle stesse è viceversa stabilita, a norma dell'art. 2109 2^ comma cod.civ., dalla legge stessa, o dalla contrattazione collettiva, dagli usi, o secondo equità.
Le ferie sono dirette ad assicurare il recupero delle energie psicofisiche che lo svolgimento della prestazione lavorativa continuativa comporta, nonché a soddisfare le esigenze ricreativo- culturali del lavoratore e a consentirgli di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale (Corte cost. 16/30 dicembre 1987 n. 616). Sicché, da una parte, il diritto alle ferie presuppone l'effettivo svolgimento del lavoro e matura giorno per giorno, dall'altra esso non matura nei periodi in cui, mancando l'attività lavorativa, non sussistono quelle esigenze di recupero delle energie psicofisiche e di più intensa partecipazione alla vita familiare e sociale, impedite dalla prestazione lavorativa, che sono a fondamento del relativo diritto (Cass. 13 febbraio 1992 n. 1786 e 19 ottobre 1996 n. 9125 per il periodo di malattia;
Cass. 16 dicembre 1988 n. 6872 e 17 gennaio 1991 n. 408 per il periodo di Cassa integrazione guadagni;
Cass. 18 maggio 1995 n. 5486 e 5 maggio 2000 n. 5624 per il periodo intercorrente tra licenziamento illegittimo e reintegra nella prestazione lavorativa;
Cass. 8 giugno 1999 n. 5661 per il periodo di aspettativa sindacale).
Da quanto precede deriva un principio di proporzionalità tra durata della prestazione lavorativa e durata delle ferie, che normalmente i contratti collettivi disciplinano in una misura annua, da frazionare in proporzione al tempo lavorativo trascorso.
Le ferie, così determinate ai sensi dell'art. 2109, non sono rinunciabili, ma, ove non godute all'atto della risoluzione del rapporto, non danno luogo alla prosecuzione dello stesso, bensì ad una indennità sostitutiva delle ferie non godute (Cass. Sez. Lav., sent. n. 5528 del 04-06-1999), la cui natura, controversa in giurisprudenza, non è necessario definire in questa sede ed ai fini della presente decisione.
Il Tribunale non solo ha posto a fondamento della decisione il principio di inderogabilità sopra enunciato, ma ne ha trovato conferma nella norma collettiva (art. 52 comma 5 contratto collettivo di lavoro 1990/ 92 dipendenti ente Ferrovie dello Stato) la quale dispone che "il diritto alle ferie è irrinunciabile, ne deve essere assicurato il godimento e non è ammessa sostituzione delle stesse con compenso alcuno".
Pertanto per questa parte la sentenza impugnata è immune dalle censure di violazione di legge del ricorrente.
Le norme collettive dunque, nella parte in cui determinano la durata delle ferie ai sensi dell'art. 2109 cod.civ., in maniera generale per tutti i lavoratori, secondo i criteri sopra esposti di proporzionalità al lavoro prestato, anche se articolata in base a criteri soggettivi quali l'anzianità e le qualifiche, realizzano il precetto dell'art. 36 Costit., e la durata contrattualmente determinata costituisce il quantum di ferie inderogabile ed indisponibile derivante dal precetto costituzionale, attraverso la mediazione dell'art. 2109 cod.civ.. Ma le parti sociali, oltre tale misura, rapportata alla prestazione lavorativa, ben possono prevedere, per particolari situazioni, periodi ulteriori di assenza dal lavoro qualificati come ferie, svincolati dai presupposti di tale diritto, rimanendo in tal caso libere di condizionare la concessione di tali c.d. ferie aggiuntive a determinate situazioni contrattualmente previste. Tale è il caso dell'art. 52 cit. (al cui ambito, per quanto precede, deve essere riferita la motivazione del Tribunale), il quale, dopo avere determinato nei commi 1-4 la durata contrattuale delle ferie annuali, e dopo avere ribadito il principio della loro irrinunciabilità al comma 5, significativamente posto a coronamento della disciplina contrattuale della durata normale delle ferie, prevede, al comma 9 in contestazione, per il caso di risoluzione del rapporto, in qualsiasi momento dell'anno essa intervenga (e quindi anche all'inizio di esso, ad es. il 1^ febbraio), la concessione del periodo completo annuale di ferie, alla condizione che esse possano essere godute prima della data di risoluzione.
Se ne deduce, da una parte, che le ferie previste dal comma 9, esclusivamente per tale singolare situazione di risoluzione del rapporto, nella misura in cui siano svincolate dalla prestazione lavorativa, sono aggiuntive e quindi svincolate altresì dal principio costituzionale di indisponibilità ribadito dal comma 5, e quindi assoggettabili a condizioni contrattualmente previste;
dall'altra che è corretta la motivazione del Tribunale secondo cui il mancato verificarsi della condizione (dovuto peraltro a fatto del lavoratore, il quale, dopo avere fatto domanda di prepensionamento, ed in attesa della data di risoluzione del rapporto legislativamente predefinita, è caduto in prolungata malattia) non ha consentito la fruizione delle ferie aggiuntive prima della risoluzione del rapporto.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in L. 25000 oltre L. due milioni per onorari di avvocato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali del presente giudizio liquidate in L. 25.000 oltre L. due milioni per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro, il 18 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2001