Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/01/2001, n. 96
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Sentenza 5 gennaio 2001

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I contratti collettivi, nel riconoscere in talune situazioni il diritto al godimento delle ferie in una misura superiore a quella giustificata dal principio della proporzionalità delle stesse alla durata della prestazione lavorativa, possono assoggettare il diritto stesso a determinate condizioni, quali in particolare la possibilità della effettiva fruizione prima della risoluzione del rapporto. (Fattispecie coinvolgente l'applicazione dell'art. 52 del C.C.N.L. per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, che, in caso di risoluzione del rapporto, riconosce il diritto a fruire del completo periodo di ferie annuale alla condizione che esse possano essere godute prima della data di cessazione del rapporto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/01/2001, n. 96
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 96
    Data del deposito : 5 gennaio 2001

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