Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/05/2002, n. 7451
CASS
Sentenza 21 maggio 2002

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L'interpretazione dei contratti collettivi è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi e confermato la sentenza di merito che, in applicazione dell'art. 52, comma 9, del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato - secondo cui il dipendente ha diritto, in caso di risoluzione del rapporto o di sospensione dello stesso per aspettative per motivi privati, al periodo completo annuale di ferie, sempreché le stesse possano essere godute prima della data di risoluzione o della sospensione -, ha affermato il diritto del lavoratore, in caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, a vedersi riconosciuto l'intero periodo annuale di ferie e non solo il minor periodo commisurato alla durata del rapporto, e, ove non abbia goduto delle ferie, alla corresponsione della indennità sostitutiva commisurata all'intero periodo annuale di ferie.

L'errata o incompleta indicazione, nell'epigrafe della sentenza, di una delle parti, non incide sulla regolare costituzione del rapporto processuale e non integra un motivo di nullità della sentenza stessa, ma configura una mera irregolarità emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali, purché dal contesto della decisione sia individuabile inequivocamente la parte pretermessa o inesattamente indicata e sia possibile pertanto stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/05/2002, n. 7451
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7451
    Data del deposito : 21 maggio 2002

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