Sentenza 21 maggio 2002
Massime • 2
L'interpretazione dei contratti collettivi è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi e confermato la sentenza di merito che, in applicazione dell'art. 52, comma 9, del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato - secondo cui il dipendente ha diritto, in caso di risoluzione del rapporto o di sospensione dello stesso per aspettative per motivi privati, al periodo completo annuale di ferie, sempreché le stesse possano essere godute prima della data di risoluzione o della sospensione -, ha affermato il diritto del lavoratore, in caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, a vedersi riconosciuto l'intero periodo annuale di ferie e non solo il minor periodo commisurato alla durata del rapporto, e, ove non abbia goduto delle ferie, alla corresponsione della indennità sostitutiva commisurata all'intero periodo annuale di ferie.
L'errata o incompleta indicazione, nell'epigrafe della sentenza, di una delle parti, non incide sulla regolare costituzione del rapporto processuale e non integra un motivo di nullità della sentenza stessa, ma configura una mera irregolarità emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali, purché dal contesto della decisione sia individuabile inequivocamente la parte pretermessa o inesattamente indicata e sia possibile pertanto stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/05/2002, n. 7451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7451 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVATORE SENESE - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FERROVIE DELLO STATO, soc. di trasporti e servizi per azioni, in persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, presso l'avv. Arturo Maresca, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BI NG, PA DR e PA PA, elettivamente domiciliati in Roma, via Bruxelles n. 20, presso l'avv. Giovanni Patrizi, che li rappresenta e presso difende giusta delega in atti, unitamente all'avv. Adolfo Biolè;
- controricorrente ricorrente incidentale -
avverso la sentenza del Tribunale di OV 23-29 settembre 1998, n. 2287, RGAC 2307/98, cron. 2487;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Camillo Filadoro;
Uditi gli avv. Franco Raimondi Boccia (per delega avv. Maresca) e Giovanni Patrizi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Gen. Dott. Massimo Fedeli, il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore del lavoro di OV, NG NO, DR RO e PA RO, nella loro qualità di eredi di ZO RO, convenivano in giudizio la s.p.a. Ferrovie dello Stato per sentirla condannare al pagamento della somma di lire 6.471.399 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute dal loro dante causa. I ricorrenti esponevano che il RO era deceduto il 3 marzo 1990, senza avere fruito di ferie nell'anno 1989 e di tutte le ferie del 1990 (per complessivi sessanta giorni).
La domanda era fondata sulla disposizione dell'art. 52, comma 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro, che disponeva: "Il dipendente ha diritto, in caso di risoluzione del rapporto o di sospensione dello stesso per aspettative per motivi privati, al periodo completo annuale di ferie, sempreché le stesse possano essere godute prima della data di risoluzione o della sospensione". Si costituiva in giudizio la società Ferrovie dello Stato, che contestava la fondatezza della domanda, in particolare rilevando che la disposizione contrattuale di miglior favore era inscindibile nel suo contenuto ed era conseguentemente legittimo il comportamento della società, che aveva pagato solo il rateo di ferie che corrispondeva proporzionalmente ai mesi di lavoro prestato. Con sentenza 31 gennaio - 9 aprile 1997, il Pretore di OV accoglieva integralmente la domanda.
Avverso questa decisione proponeva appello la società, rilevando che erroneamente il primo giudice non aveva tenuto conto del complesso dell'art. 52 del CCNL, che affermava il principio - del resto confermato anche dalla convenzione OIL n. 132, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 157 del 1981 - della proporzionalità delle ferie al numero dei mesi lavorati nell'anno. Il comma 9 dello stesso articolo, secondo la società appellante, disciplina soltanto il diritto alla effettiva fruizione delle ferie nel corso dell'ultimo anno del rapporto. Con sentenza 23-29 settembre 1998, il Tribunale di OV rigettava l'appello. I giudici di appello, nel confermare la decisione pretorile, osservavano che la norma speciale, e più favorevole, del contratto collettivo (rispetto al principio generale dettato dal codice civile, della proporzionalità delle ferie al servizio prestato) non richiede affatto che il dipendente abbia prestato in concreto attività lavorativa.
Poiché la disposizione dell'art. 52 comma 9 - argomentava il Tribunale - è esplicita nel riconoscere al lavoratore, nell'anno di risoluzione del rapporto, il diritto all'intero periodo annuale di ferie e non solo a un periodo inferiore commisurato alla durata del rapporto di lavoro, anche l'indennità sostitutiva deve essere commisurata all'intero periodo annuale di ferie spettante. Avverso tale decisione la società Ferrovie dello Stato ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da un unico motivo. Resistono gli intimati con controricorso e ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente disporsi la riunione dei due ricorsi, in quanto proposti contro la medesima decisione.
Con l'unico motivo, la ricorrente principale denuncia erronea interpretazione dell'art. 52, 9^ comma, del CCNL dei ferrovieri del 1990/92, nonché violazione dell'art. 36 della Costituzione e dell'art. 2109 e degli artt. 1362 e seguenti codice civile, omessa motivazione.
La decisione del Tribunale, secondo la ricorrente, sarebbe in contrasto con la funzione stessa delle ferie.
In particolare, come del resto riconosciuto da unanime dottrina e giurisprudenza, il lavoratore acquista il diritto alle ferie secondo il criterio di proporzionalità. Il diritto al godimento delle ferie presuppone la oggettiva esigenza del recupero delle energie psico- fisiche spese nell'effettiva prestazione lavorativa: pertanto, le ferie non maturano in mancanza di prestazione lavorativa. La diversa interpretazione fornita dal Tribunale - afferma la ricorrente principale - non terrebbe alcun conto della chiara disposizione letterale della norma richiamata, ponendosi perciò in contrasto con i canoni interpretativi stabiliti dagli articoli 1362 e seguenti codice civile.
A fronte della chiara lettera della norma contrattuale sopra richiamata, che prevede il solo godimento dell'intero periodo di ferie, il Tribunale ha invece ritenuto di dovere attribuire anche il diverso diritto alla indennità sostitutiva delle ferie, per le quali le parti contrattuali nulla avevano disposto.
Osserva il Collegio.
Il ricorso principale è infondato.
Attraverso la denuncia di vizio di norme di legge e di motivazione, la società propone in realtà una diversa lettura della disposizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, inammissibile in questa sede di legittimità.
Con un ragionamento del tutto logico, che sfugge dunque a qualsiasi censura, i giudici di appello hanno concluso che la norma di cui all'art. 52, comma 9, deve intendersi riferita non solo all'effettivo godimento delle ferie, ma anche alla indennità sostitutiva delle stesse, in caso di cessazione del rapporto.
Sulla base di tali premesse del tutto logiche, basate su di una interpretazione letterale della norma contrattuale, il Tribunale ha deciso per il rigetto dell'appello della società.
È appena il caso di sottolineare che gli stessi giudici hanno precisato che l'art. 52, comma 9^, costituisce una disposizione di miglior favore, rispetto alla previsione legale, riconoscendo al lavoratore, in caso di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno, il diritto all'intero periodo annuale di ferie (e non solo ad un periodo inferiore commisurato alla durata del rapporto di lavoro). Anche l'indennità sostitutiva delle ferie, hanno concluso i giudici di appello, deve essere commisurata all'intero periodo annuale di ferie spettanti.
Infatti, proprio per la sua natura risarcitoria, l'indennità dovrà essere commisurata al danno concretamente subito e perciò rapportato alla misura del diritto originariamente spettante al lavoratore. La decisione del Tribunale, del resto, si muove sulla linea di un indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, per il quale è solo l'irragionevole rifiuto del lavoratore di accettare ogni soluzione offerta dal datore di lavoro - in grado di contemperare il suo diritto al non lavoro retribuito con le esigenze di funzionalità aziendale - l'elemento estintivo dello stesso diritto alle ferie e delle conseguenziali pretese risarcitorie in senso specifico o per equivalente (Cass. 19 ottobre 2000 n. 13860, 3 agosto 2001 n. 10759). Il ricorso principale deve pertanto essere rigettato. Anche il ricorso incidentale, proposto dagli eredi di RO, deve essere respinto.
Con lo stesso si richiede la correzione del nome di uno degli eredi da O" (secondo quanto riportato nella sentenza d'appello) in "PA".
Come noto, la errata o incompleta indicazione, nell'epigrafe della sentenza, di uno dei soggetti che ha partecipato al giudizio, non incide sulla regolare costituzione del rapporto processuale e non integra un motivo di nullità della sentenza stessa, ma configura una mera irregolarità emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali, qualora dal contesto della decisione sia individuabile inequivocamente la parte pretermessa od inesattamente indicata e sia possibile pertanto stabilire se la pronuncia sia stata emessa anche nei suoi confronti sicché il contraddittorio sia stato regolarmente istituito a norma dell'art. 101 codice di procedura civile (Cass. 1^ giugno 1990 n. 5161, 26 gennaio 1995 n. 913).
La disciplina dettata dagli articoli 287 e seguenti codice di procedura civile per la correzione degli errori materiali incidenti sulle sentenze, la quale attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, deve essere osservata con riferimento alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, perché la Corte di cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice del merito, al quale, pertanto, va rivolta l'istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione (Cass. 6 febbraio 1995 n. 1348, 30 maggio 1989 n. 2596). Atteso l'esito complessivo della lite, la ricorrente principale deve essere condannata al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi.
Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese di questo giudizio, che liquida in euro 26,63 oltre ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2002