Sentenza 15 febbraio 2003
Massime • 1
Con riferimento ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato in esodo anticipato ex art. 1 legge n. 141 del 1990, l'impossibilità di usufruire dell'intero periodo di ferie maturate, in dipendenza dell'accoglimento della domanda di prepensionamento, non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, posto che solo l'irragionevole rifiuto del lavoratore di accettare ogni soluzione offerta dal datore di lavoro vale ad estinguere il diritto alle ferie e alle conseguenziali indennità risarcitorie (nella specie, in virtù dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, interpretando l'art. 4, quattordicesimo comma, del c.c.n.l. 1993 - 1995, aveva ritenuto che la deroga al principio generale - contrattualmente stabilito - di effettività delle ferie, prevista da tale disposizione in caso di risoluzione del rapporto e di mancata fruizione delle ferie per motivi non dipendenti dalla volontà del lavoratore, dovesse trovare applicazione anche per l'ipotesi del prepensionamento).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/02/2003, n. 2326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2326 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - rel. Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (già FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato LUCIO V. MOSCARINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LO CO EL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 127/01 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 10/04/01 R.G.N. 1200/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato MOSCARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 28.5.1999 il Pretore di Palermo accoglieva la domanda di LI Lo MO, già dipendente della s.p.a. Ferrovie dello Stato, collocato in quiescenza nel maggio 1995, in esito a procedimento di prepensionamento, ai sensi della legge 7.6.1990, n. 141, condannando la medesima società convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, sulla base di quanto previsto dagli artt. 52, c. 9 del contratto collettivo 90/92 e 4, c. 14 del contratto collettivo 94/95.
Proponeva appello la società convenuta sostenendo l'inapplicabilità della previsione collettiva al caso presente di prepensionamento, e, in subordine, deduceva che il diritto al periodo completo annuale di ferie - previsto dal citato art.52 - poteva essere riconosciuto solo a condizione che il medesimo periodo potesse essere goduto integralmente prima della risoluzione del rapporto (mentre tra la domanda di prepensionamento e la risoluzione del rapporto non vi era stato intervallo sufficiente per una tale integrale fruizione).
Sosteneva la società appellante che il pagamento dell'indennità sostitutiva era ammesso nei soli casi eccezionali in cui il mancato godimento fosse dovuto a cause indipendenti dalla volontà dei lavoratori (mentre la risoluzione del rapporto era dovuta alla domanda di prepensionamento e, quindi, all'iniziativa dello stesso lavoratore).
L'appello veniva respinto, con sentenza del 10.4.2001, dalla Corte di appello di Palermo la quale osservava che la materiale impossibilità di fruizione delle ferie da parte del ricorrente era dipesa non tanto dalla domanda di prepensionamento in sè. quanto proprio dai tempi di attuazione dello stesso riferibili solo ed esclusivamente a comportamento della società appellante. Avverso detta sentenza la Società di Trasporti e Servizi, succeduta alle FFSS, ha proposto ricorso affidato a tre motivi, seguito da note illustrative ex art. 378 c.p.c. L'intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo e secondo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c., l'erronea interpretazione dell'art. 52, c. 4 e 9 del ccnl dei ferrovieri del 1990/92, e dell'art. 4, c. 14 del ccnl 1993/95, violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost. e 2109 c.c., nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia - la società ricorrente osserva che questa Corte, a seguito della nuova formulazione dell'art. 425 c.p.c. che consente al giudice di acquisire d'ufficio i testi dei contratti collettivi di diritto comune, avrebbe ora il potere di verificare l'esatta interpretazione delle norme collettive al pari delle altre norme giuridiche e che sotto tale profilo la sentenza della Corte di appello di Palermo sarebbe censurabile per il fatto di avere erroneamente interpretato le clausole del contratto collettivo nel senso che al lavoratore - in contrasto anche con i principi costituzionali oltre che legali della proporzionalità dell'attribuzione delle ferie con i periodi effettivamente lavorati, aveva riconosciuto ai lavoratori che avevano chiesto il prepensionamento (in tal modo non fruendo delle ferie per loro volontà) l'indennità sostitutiva per l'intero periodo annuale di ferie.
Entrambi i motivi sono infondati.
È vero che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1363, 1369 e 1371 c.c. le clausole contrattuali, nell'incertezza sulla loro portata ed operatività debbono essere interpretate le une per mezzo delle altre, in modo logico e nel rispetto del sistema normativo, in modo da ricavarne il senso complessivo e nel contempo intendere la singola espressione in funzione del testo, di cui è parte integrante (Cass., 11.6.1999, n. 5747). È vero altresì che l'interprete deve desumere il senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto, e. ove persistano dubbi sulla reale portata della clausola, la stessa va interpretata "nel senso che si realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti"(artt. 1369 e 1371 c.c.) Senonché - diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente - non è affatto evidente che l'intenzione delle parti era quella di escludere il prepensionamento agevolato dalle ipotesi di risoluzione del rapporto di cui all'art. 52, c. 9 del ccnl del 1990/92. Tale evidenza, in particolare, viene meno proprio leggendo congiuntamente quest'ultima disposizione con l'altra contenuta nell'art. 4, c. 14 del successivo ceni del 1993/1995 vigente al momento del prepensionamento del dipendente intimato.
Giova premettere che la disciplina collettiva tenuta presente dalla Corte di appello di Palermo è così articolata:
l'art. 52, c. 9 del ccnl 90/92 dispone che "il dipendente ha diritto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro o di sospensione dello stesso per aspettativa per motivi privati, al periodo completo annuale di ferie, sempre che le stesse possano essere godute prima della data di risoluzione o della sospensione". L'art. 4, c. 14 del ccnl 93/95 aggiunge che "il diritto alle ferie è irrinunziabile, ne deve essere assicurato il godimento e non è ammessa la sostituzione delle stesse con compenso alcuno salvo nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro: in tale evenienza, per la mancata fruizione delle giornate di ferie per motivi non dipendenti dalla volontà del lavoratore verrà corrisposto 1/26mo delle competenze fisse mensili.
A fronte di entrambe tali previsioni, la Corte di appello ha rilevato che il citato art. 52, nell'attribuire un vero e proprio diritto alle ferie per l'intero anno, anche laddove la risoluzione anticipata del rapporto non consenta l'espletamento di un corrispondente servizio esclude, implicitamente, la possibilità di fruire della corrispondente indennità, in coerenza, peraltro, con il dettato del 5^ comma dello stesso articolo che sancisce che "il diritto alle ferie è irrinunziabile, ne deve essere assicurato il godimento e non è ammessa sostituzione alle stesse con compenso alcuno....".
Lo stesso Giudice ha aggiunto che tale principio è stato però modificato dal ccnl 1993/95 il cui art. 4, c. 14, dopo aver ribadito il principio che il godimento delle ferie dev'essere effettivo e non è ammessa la sostituzione delle stesse co compenso alcuno, ne prevede la deroga in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, qualora la mancata fruizione delle ferie si ricolleghi a motivi non dipendenti dalla volontà del lavoratore. Ne consegue che, fermo restando il principio che un periodo di ferie riferito all'intero anno, ancorché la risoluzione sia intervenuta nel corso dell'anno e non abbia, quindi, consentito lo svolgimento del servizio per l'intero anno, deve ritenersi che "la possibilità di fruizione dell'indennità corrispondente sia ora legata alla dipendenza o meno da fatto o comportamento del lavoratore della mancata fruizione delle ferie, spettando la stessa esclusivamente nell'ipotesi in cui l'omesso godimento non sia riconducibile a volontà del lavoratore". Rimane da verificare se - come si ventila nelle difese della società ricorrente - una tale eccezione non ricorra anche nell'ipotesi presente con la scelta dei lavoratori di domandare il prepensionamento.
In proposito questa Corte ha avuto già occasione di affermare che la disciplina di cui all'art. 1 della legge 7.6.1990, n. 141 attribuiva alla facoltà dell'ente Ferrovie dello Stato l'adozione di un programma quinquennale per ridurre le eccedenze mediante pensionamenti anticipati e, se è vero che per favorire l'esodo (con evidenti benefici di bilancio per l'ente) venivano riconosciuti ai lavoratori che ne avessero fatto domanda (irrevocabile, ancora nell'interesse dell'ente, esonerato, sia pure in parte, da successive assunzioni obbligatorie) consistenti vantaggi pensionistici - e anche l'attribuzione dell'intero periodo annuale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro (e l'allora recente normativa sul prepensionamento dei ferrovieri ne costituiva l'ipotesi più rilevante) in corso di anno, ben avrebbe dovuto essere vagliata sotto l'aspetto premiale e incentivante della disciplina collettiva - non può ritenersi che la domanda di prepensionamento renda di per sè imputabile ai lavoratori il mancato godimento delle ferie il quale è invece determinato da una serie di condizioni connesse all'iter dei relativi procedimenti dai quali in sostanza dipende il momento in cui il rapporto viene a cessare, e, con esso, la prestazione lavorativa (così, Cass., 11.12.2001, n. 15627). Trova conferma quindi, l'indirizzo giurisprudenziale - già espresso da questa Corte - secondo cui è solo l'irragionevole rifiuto del lavoratore di accettare ogni soluzione offerta dal datore di lavoro - in grado di contemperare il suo diritto al non lavoro retribuito con le esigenze di funzionalità aziendale - l'elemento estintivo dello stesso diritto alle ferie e delle conseguenziali pretese risarcitone in senso specifico o per equivalente (Cass., 19.10.2000, n. 13860;
Cass., 3.8.2001, n. 10759; Cass., 21.5.2002, n. 7451). Al di fuori di tale ipotesi, deve dunque concludersi che, in virtù delle menzionate disposizioni collettive, ove le ferie - pari all'intero periodo annuale - sarebbero in astratto fruibili, ma non lo sono state di fatto, il lavoratore ha comunque diritto all'indennità sostitutiva, senza che occorra neppure indagare sulla esistenza di una eventuale colpa del datore di lavoro in relazione alla oggettiva mancata fruizione delle stesse ferie. Col terzo motivo - deducendo la violazione delle norme e principi già richiamata con i primi due motivi - la società sostiene di non aver alcuna responsabilità nella gestione della procedura di prepensionamento, essendo questa, piuttosto, regolata esclusivamente dalla legge n. 141 del 1990, anche per quanto riguarda la scansione cronologica degli adempimenti ivi previsti.
Anche quest'ultimo motivo non è fondato.
Le ultime precisazioni esposte in ordine ai primi due motivi, rendono all'evidenza ultroneo l'esame di quest'ultima censura, rivolta tutto all'esame di aspetti o circostanze che non avrebbero comunque alcuna incidenza in ordine alle conseguenze della mancata fruizione delle ferie da parte dei lavoratori intimati. Per le ragioni esposte il ricorso della società dev'essere respinto.
Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio, non essendovi stata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2003