Sentenza 10 aprile 2017
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice dell'esecuzione, nel dichiarare l'estinzione del reato per il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, non ha il potere di provvedere alla revoca della patente di guida disposta dal giudice della cognizione, giacché, in difetto di un'espressa disposizione in tal senso, non trovano applicazione in via analogica le previsioni dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, che eccezionalmente consentono a detto giudice di ridurre la durata della sospensione della patente di guida e di revocare la confisca del veicolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/04/2017, n. 39227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39227 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2017 |
Testo completo
39227-17 . REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 10:04 2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ANTONELLA PATRIZIA MAZZEIDott. Presidente SENTENZA - - Rel. Consigliere- 1994/2017 Dott. GIACOMO ROCCHI REGISTRO GENERALE - Consigliere - N. 7244 2016 Dott. STEFANO APRILE - Consigliere - Dott. GAETANO DI GIURO - Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI LO N. IL 30/07/1962 avverso l'ordinanza n. 729/2015 GIP TRIBUNALE di BRESCIA, del 23/12/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. G O RORAN 5 CHE HA CHESTE (ANNSULAREAN SENTA RINKO DELL'ERDINANZA IMRSENAST Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, adottata de plano, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava estinto il reato di cui all'art. 186 Codice della Strada nei confronti di OL IG, oggetto di sentenza di applicazione della pena, per esito positivo del lavoro di pubblica utilità; non provvedeva sulla revoca della patente di guida.
2. Ricorre per cassazione IG OL, deducendo violazione di legge con riferimento all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. in sede di applicazione dellaIl difensore aveva espressamente rinunciato pena davanti al Giudice della cognizione alla celebrazione dell'udienza di verifica dell'esito positivo del lavoro di pubblica utilità; peraltro, tale rinuncia non comportava quella ad impugnare la decisione del giudice dell'esecuzione. Secondo il ricorrente, il Giudice avrebbe dovuto revocare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, come si evince dalla previsione che, in caso di sospensione della stessa, l'art. 186 comma 9 bis C.d.S. prevede la riduzione alla metà della sanzione. In un secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge ed esercizio da parte del Giudice di una potestà riservata dalla legge ad organi amministrativi. Il Giudice dell'esecuzione aveva implicitamente confermato la revoca della patente di guida: ma, ai sensi dell'art. 224, comma 3, C.d.S., in caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato, non spetta al Giudice penale, ma all'Autorità Amministrativa applicare la sanzione amministrativa accessoria. Il ricorrente conclude per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della patente di guida.
3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere rigettato. 2 1. Non può essere accolta la richiesta, formulata dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta, di annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata per la mancata celebrazione dell'udienza in camera di consiglio davanti al Giudice dell'esecuzione: come si è anticipato, la difesa del ricorrente, non solo non propone un motivo di ricorso in relazione alla mancata celebrazione dell'udienza, ma ammette espressamente di avere previamente acconsentito all'adozione di un provvedimento de plano del giudice dell'esecuzione: si verte, quindi, nell'ipotesi di cui all'art. 182, comma 1, cod. proc. pen., atteso che la difesa aveva come l'unico interesse che è stato fatto valere in questa sede - di- mantenere il diritto di impugnazione del provvedimento adottato.
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. In effetti, il giudice dell'esecuzione non ha affatto revocato la patente di guida;
piuttosto non ha provveduto a modificare il provvedimento già adottato da quello della cognizione (la cui decisione non era stata oggetto di ricorso per cassazione), evidentemente ritenendo di non poterlo fare in base all'art. 186 comma 9 bis Codice della Strada. La revoca della patente di guida era stata adottata in sede di cognizione, trattandosi di provvedimento imposto dall'art. 186, comma 2, lett. c) Codice della Strada, in presenza di recidiva nel biennio. Non è in discussione la competenza del Giudice penale a revocare la patente nei casi espressamente previsti con la sentenza di condanna o di applicazione della pena;
competenza che, del resto, è confermata dal richiamo alle norme del capo II, Sezione II del Titolo VI del Codice. Prima di affrontare il merito del ricorso, quindi, occorre affermare la manifesta infondatezza del motivo che denuncia l'esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi amministrativi da parte del giudice dell'esecuzione che, appunto, non ha adottato alcun provvedimento.
3. In effetti, l'art. 186 comma 9 bis C.d.S. non attribuisce alcun potere al Giudice dell'esecuzione, chiamato a verificare lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, per il caso di revoca della patente, al contrario di quello di sospensione, per il quale è prevista la riduzione a metà della sanzione amministrativa accessoria. Il ricorrente, tuttavia, pretende di dedurre l'obbligo del giudice dell'esecuzione di provvedere sulla revoca della patente per analogia con quanto previsto per la sospensione. 3 Questo Collegio è consapevole che una pronuncia di altra Sezione di questa Corte ha accreditato tale prospettazione, stabilendo il principio per cui "in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice nel dichiarare l'estinzione del reato per il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, non può disporre la revoca della patente" (Sez. 4, n. 1907 del 13/12/2013 - dep. 17/01/2014, Casanova, Rv. 25819001). La Corte argomentava: "Nella fattispecie che ci occupa il giudice, nel dichiarare a seguito del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità stabilito nei confronti del ricorrente, l'estinzione del reato giudicato con sentenza del 22.11.2012, ha altresì confermato la revoca della patente di guida originariamente disposta. Tanto premesso, si osserva che, proprio la considerazione svolta nel provvedimento impugnato in conformità al dato normativo, secondo cui, in caso di dichiarata estinzione del reato a seguito del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice dispone la riduzione alla metà della sospensione della patente di guida, dimostra che quest'ultima non può essere revocata. Tale statuizione infatti, determinando la definitiva privazione del titolo abilitativo, risulta in insanabile contrasto con la previsione di legge che, invece, riducendo della metà la sanzione amministrativa della sospensione della patente, evidenzia la temporaneità che deve caratterizzare la privazione del detto titolo nel sopra indicato specifico caso di estinzione del reato". La differenza con il caso in esame è solo apparente: in effetti, la "conferma" della revoca della patente di guida che in quell'occasione il giudice aveva adottato altro non era che il rigetto della richiesta dell'interessato di annullare la revoca della patente di guida disposta con la sentenza. Ciò che, in prima battuta, non convince in tale soluzione l'indeterminatezza della soluzione proposta: non si afferma espressamente quale provvedimento il giudice dell'esecuzione dovrebbe adottare in caso di verifica positiva dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Se, poi, la soluzione prospettata è che il giudice dell'esecuzione dovrebbe annullare in toto la revoca della patente di guida disposta con la sentenza, emerge chiaramente la sua palese ingiustizia: in effetti, nei casi meno gravi, per i quali la legge prevede la sospensione della patente di guida, l'esito positivo della verifica porta ad una semplice riduzione del periodo di sospensione, mentre in quelli più gravi, per i quali la legge prevede la revoca della patente, la sanzione amministrativa accessoria verrebbe interamente annullata.
4. A ben vedere, il ricorso si basa su una antinomia, implicitamente affermata, tra due norme: la prima - l'art. 186 comma 1 lett. c) C.d.S. -che impone la revoca della patente di guida in caso di recidiva nel biennio e la l'art. 186 comma 9 bis C.d.S. che, invece, non permette taleseconda - sanzione. In realtà, tale antinomia non sussiste affatto, atteso che il combinato disposto delle due norme può essere agevolmente interpretato nel senso che la revoca della patente di guida disposta dal giudice della cognizione non può essere, a sua volta, revocata da quello della esecuzione che verifica l'esito positivo del lavoro di pubblica utilità. Non si tratta, tanto, di conseguenza della natura definitiva del provvedimento di revoca, ma piuttosto di attribuzione di uno specifico potere al giudice dell'esecuzione da parte del legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità: in effetti, anche la confisca del veicolo dovrebbe essere provvedimento definitivo, ma il legislatore, per "premiare" il colpevole che ha svolto il lavoro di pubblica utilità, ha previsto che il provvedimento (che ha notevole portata economica) venga revocato. Analoga previsione non è stata dettata per la revoca della patente e non è difficile intuirne il motivo: quello della tutela dell'incolumità pubblica rispetto ai comportamenti futuri del responsabile di una condotta così grave e ripetuta nel biennio;
cosicché nel caso fosse stata anche disposta la confisca il colpevole tornerà in possesso dell'autoveicolo, ma non potrà guidarlo fino a quando - e se la patente non gli verrà nuovamente rilasciata.- Con riferimento alla motivazione della sentenza di questa Corte sopra richiamata, invece, si deve dissentire dall'affermazione che, dalla norma dell'art. 186 comma 9 bis cit., si debba ricavare il principio generale in base al quale, in caso di estinzione del reato per svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, la privazione del titolo abilitativo deve essere temporanea;
al contrario, deve essere evidenziato che il legislatore niente ha previsto per il caso di revoca della patente di guida, cosicché si può legittimamente sostenere che la volontà sia stata quella di permettere al giudice dell'esecuzione di intervenire solo nel caso in cui la patente sia stata temporaneamente sospesa.
5. Decisiva appare la considerazione della natura di sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Tale natura ha due conseguenze: l'estinzione del reato non comporta, di per sé, l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria che non può essere 5 qualificata come sanzione penale accessoria 0 come effetto penale della condanna (cfr. Sez. 3, n. 2674 del 6/7/2000, Callea, RV. 216821 sulla sanzione amministrativa accessoria della demolizione della costruzione abusiva); il giudice penale della cognizione o dell'esecuzione è competente a provvedere sulla sanzione amministrativa accessoria esclusivamente nei casi eccezionali in cui la legge lo prevede e la sua decisione non è in alcun modo connessa a quella concernente la pena, gli effetti penali e le pene accessorie. Non a caso, questa Corte ha ripetutamente affermato, in tema di patteggiamento, che la clausola con cui le parti concordano la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo l'applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità, cosicché è stata ritenuta immune da vizi la sentenza di applicazione della pena che aveva fissato una durata della sanzione della revoca della patente di guida in modo difforme rispetto alle indicazioni contenute nell'accordo delle parti (Sez. 4, n. 39075 del 26/02/2016 dep. 20/09/2016, Favia, Rv. 267978; Sez. 4, n. 18538 del- 10/01/2014 - dep. 05/05/2014, Rustemi, RV. 259209). In definitiva, mentre eccezionalmente l'art. 186 comma 9 bis C.d.S. permette al giudice dell'esecuzione, all'esito della verifica positiva dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, di intervenire sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e di revocare la confisca del veicolo, la norma non gli attribuisce alcun potere in ordine alla diversa e più grave sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida;
cosicché, a norma dell'art. 224 comma 3 C.d.S., il Prefetto, che era vincolato dalla sentenza irrevocabile che la disponeva (art. 224, comma 2 C.d.S.), sussistendo una causa di estinzione del reato diverso, dalla morte dell'imputato procederà all'accertamento della sussistenza о meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione: procedimento e provvedimento avente natura amministrativa, cui il Giudice penale è del tutto estraneo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 aprile 2017 DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi Antonella Patrizia Mazzei 18 AGO 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA