Cass. pen., sez. I, sentenza 10/04/2017, n. 39227
CASS
Sentenza 10 aprile 2017

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In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice dell'esecuzione, nel dichiarare l'estinzione del reato per il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, non ha il potere di provvedere alla revoca della patente di guida disposta dal giudice della cognizione, giacché, in difetto di un'espressa disposizione in tal senso, non trovano applicazione in via analogica le previsioni dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, che eccezionalmente consentono a detto giudice di ridurre la durata della sospensione della patente di guida e di revocare la confisca del veicolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/04/2017, n. 39227
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39227
    Data del deposito : 10 aprile 2017

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