CASS
Sentenza 15 novembre 2023
Sentenza 15 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/11/2023, n. 45920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45920 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di: IG OL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/03/2023 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata Penale Sent. Sez. 4 Num. 45920 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 28/09/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 14 marzo 2023, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bergamo ha applicato nei confronti di OL HE in ordine ai reati di cui all'art. 186, comma 2 lett. b), d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 e all'art. 187, comma 1, d.lgs n. 285/1992 la pena di mesi 4 e giorni 20 di arresto e euro 1600 di ammenda, con la sospensione della patente di guida per la durata di anni 1 e sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per salturn il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia, deducendo la violazione di legge in relazione alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in relazione agli artt. 187, comma 1, e 186, comma 2, lett b) d.lgs n. 285/1992 e alla omessa statuizione della confisca dell'autovettura ex art. 187, comma 1, cl.lgs n. 285/1992. Il Procuratore osserva che il giudice avrebbe dovuto applicare il cumulo materiale delle sanzioni amministrative previste per i due reati contestati e che in ordine al reato di cui all'art. 187, comma 1, d.lgs 285/1992 avrebbe dovuto disporre la confisca del veicolo appartenente all'imputato. 3.11 Procuratore Generale, nella persona del sostituto Marco Dall'Olio, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il ricorso è fondato. 5.Si deve premettere che il ricorso, pur avendo ad oggetto una sentenza di applicazione pena, è ammissibile. La novella di cui all'art. 1 comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 03/08/2017, nell'introdurre il comma 2 bis all'art. 448 cod. proc. pen., ha limitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tuttavia, nella specie, la violazione dedotta riguarda una statuizione che si pone al di fuori dell'accordo ratificato dal giudice, c:osicché le relative statuizioni potranno formare oggetto di ricorso per cassazione secondo la CQ 2 disciplina generale di cui all'art. 606, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U. n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, PG c/Melzani Symon, Rv. 279349). 6. Effettivamente nel caso di specie il Giudcie per le indagini preliminari con la sentenza impugnata è incorso nella duplice violazione di legge segnalata dal ricorrente. 6.1.In tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva, effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8, legge 24 novembre 1981, n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia della disciplina penalistica di cui all'art. 81 cod. pen. (Sez. 4, n. 6912 del 12/02/2021, Castelli, Rv. 280544; Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, Khairi, Rv. 266704-01; tra le altre, Sez. 4, n. 12363 del 04/12/2013, dep. 2014, Capobianco, Rv. 262136-01). Orbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha riguardato i reati di cui all'art. 186, comma 2 lett. b), e 187, comma 1, CdS., per ciascuno dei quali è prevista un'autonoma durata minima e massima della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, in misura compresa, per il primo reato, fra sei mesi e un anno e, per il secondo reato, fra uno e due anni. Ne consegue che la statuizione relativa alla sospensione della patente per la durata di anni uno deve ritenersi illegittima, in quanto inferiore al cumulo materiale delle sanzioni, pur se applicate nel minimo previsto. 6.2. L'art. 187 Cds prevede, inoltre, che con la sentenza di condanna o di applicazione della pena a richiesta delle parli, sia applicata anche la sanzione amministrativa della confisca del veicolo di proprietà dell'imputato. Al ricorso è stata allegata la nota della Polizia Stradale nella quale si dà atto che l'autovettura condotta da HE al momento del controllo, Mercedes classe A targata ER143DA, era di sua proprietà, onde nella sentenza impugnata la statuizione relativa alla confisca dell'autovettura è stata illegittimamente omessa. 7.Ne consegue che la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Bergamo, affinché provveda alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, applicando la disciplina del cumulo materiale e annullata senza rinvio con • 3 riferimento alla omessa statuizione della confisca del veicolo, statuizione che si dispone.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla sospensione della patente di guida con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bergamo, in diversa persona fisica. Annulla senza rinvio la medesima sentenza, limitatamente alla omessa confisca del veicolo Mercedes Classe A targato ER143DA, confisca che dispone. Deciso in Roma il 28 settembre 2023. Il Pr i ente Salva e Dovere
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata Penale Sent. Sez. 4 Num. 45920 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 28/09/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 14 marzo 2023, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bergamo ha applicato nei confronti di OL HE in ordine ai reati di cui all'art. 186, comma 2 lett. b), d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 e all'art. 187, comma 1, d.lgs n. 285/1992 la pena di mesi 4 e giorni 20 di arresto e euro 1600 di ammenda, con la sospensione della patente di guida per la durata di anni 1 e sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per salturn il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia, deducendo la violazione di legge in relazione alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in relazione agli artt. 187, comma 1, e 186, comma 2, lett b) d.lgs n. 285/1992 e alla omessa statuizione della confisca dell'autovettura ex art. 187, comma 1, cl.lgs n. 285/1992. Il Procuratore osserva che il giudice avrebbe dovuto applicare il cumulo materiale delle sanzioni amministrative previste per i due reati contestati e che in ordine al reato di cui all'art. 187, comma 1, d.lgs 285/1992 avrebbe dovuto disporre la confisca del veicolo appartenente all'imputato. 3.11 Procuratore Generale, nella persona del sostituto Marco Dall'Olio, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il ricorso è fondato. 5.Si deve premettere che il ricorso, pur avendo ad oggetto una sentenza di applicazione pena, è ammissibile. La novella di cui all'art. 1 comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 03/08/2017, nell'introdurre il comma 2 bis all'art. 448 cod. proc. pen., ha limitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tuttavia, nella specie, la violazione dedotta riguarda una statuizione che si pone al di fuori dell'accordo ratificato dal giudice, c:osicché le relative statuizioni potranno formare oggetto di ricorso per cassazione secondo la CQ 2 disciplina generale di cui all'art. 606, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U. n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, PG c/Melzani Symon, Rv. 279349). 6. Effettivamente nel caso di specie il Giudcie per le indagini preliminari con la sentenza impugnata è incorso nella duplice violazione di legge segnalata dal ricorrente. 6.1.In tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva, effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8, legge 24 novembre 1981, n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia della disciplina penalistica di cui all'art. 81 cod. pen. (Sez. 4, n. 6912 del 12/02/2021, Castelli, Rv. 280544; Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, Khairi, Rv. 266704-01; tra le altre, Sez. 4, n. 12363 del 04/12/2013, dep. 2014, Capobianco, Rv. 262136-01). Orbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha riguardato i reati di cui all'art. 186, comma 2 lett. b), e 187, comma 1, CdS., per ciascuno dei quali è prevista un'autonoma durata minima e massima della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, in misura compresa, per il primo reato, fra sei mesi e un anno e, per il secondo reato, fra uno e due anni. Ne consegue che la statuizione relativa alla sospensione della patente per la durata di anni uno deve ritenersi illegittima, in quanto inferiore al cumulo materiale delle sanzioni, pur se applicate nel minimo previsto. 6.2. L'art. 187 Cds prevede, inoltre, che con la sentenza di condanna o di applicazione della pena a richiesta delle parli, sia applicata anche la sanzione amministrativa della confisca del veicolo di proprietà dell'imputato. Al ricorso è stata allegata la nota della Polizia Stradale nella quale si dà atto che l'autovettura condotta da HE al momento del controllo, Mercedes classe A targata ER143DA, era di sua proprietà, onde nella sentenza impugnata la statuizione relativa alla confisca dell'autovettura è stata illegittimamente omessa. 7.Ne consegue che la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Bergamo, affinché provveda alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, applicando la disciplina del cumulo materiale e annullata senza rinvio con • 3 riferimento alla omessa statuizione della confisca del veicolo, statuizione che si dispone.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla sospensione della patente di guida con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bergamo, in diversa persona fisica. Annulla senza rinvio la medesima sentenza, limitatamente alla omessa confisca del veicolo Mercedes Classe A targato ER143DA, confisca che dispone. Deciso in Roma il 28 settembre 2023. Il Pr i ente Salva e Dovere