Sentenza 30 marzo 2016
Massime • 1
In tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8 l. 24 novembre 1981 n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, che delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'inflizione di pene eccessive (come nel caso dell'art. 81 cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2016, n. 20990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20990 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2016 |
Testo completo
20 9 9 0/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 30/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Consigliere - N. 546/2016 Presidente SENTENZA Dott. CLAUDIO D'ISA ― Dott. CARLA MENICHETTI - Consigliere - REGISTRO GENERALE MARIAPIA GAETANA SAVINODott. N. 50875/2015 - Consigliere - Dott. UGO BELLINI - Rel. Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KHAIRI MILOUD N. IL 18/09/1991 avverso la sentenza n. 2819/2015 GIP TRIBUNALE di FERRARA, del 21/10/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
lette/Sentite le conclusioni del PG Dott. Dr. Francesce doy,che he chiesto dichiararsi mammessibile il ricorso adottando i provvedimenti di cui all'art. 616 app. Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Il GIP del Tribunale di Ferrara, pronunciando nei confronti di KHAIRI MILOUD, con sentenza del 21.10.2015, applicava allo stesso ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi 6 di reclusione, ritenuti i fatti a lui ascritti in concorso formale, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e previa riduzione per la scelta del rito, con pena sospesa e non menzione, disponeva la sospensione della patente di guida dell'imputato per complessivi anni 2 e mesi 6, per il reato di cui all'art. 81 comma 1° cod. pen., art. 189 comma 6° e 7° del D.L.vo 285/92 per- ché alla guida dell'autovettura Alfa Romeo 166 targatavBZ685YV, avendo provo- cato un sinistro stradale a causa del proprio comportamento, non ottemperava all'obbligo di fermarsi, né a quello di prestare assistenza a MO Luca, persona rimasta ferita nell'incidente; in Codigoro (FE), il 4.12.2013. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, Khairi Miloud, deducendo, violazione dell'art. 8 L. 689/81. Il ricorrente si duole che la misura della sanzione amministrativa applicata sia illegittima, in quanto l'imputato ha, con un'unica azione, violato due norme penali, non ottemperando all'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza alle per- sone ferite, realizzando l'ipotesi di concorso formale previsto dall'art. 81, primi comma cod. pen. Il giudice,che nell'applicazione della pena ha correttamente considerato il concorso formale, nell'applicazione della sanzione amministrativa ha, invece, at- tribuito al fatto la qualifica di reato continuato, come se si trattasse di illeciti uniti dall'unicità di disegno criminoso e non di concorso formale. Pertanto, andava applicato l'art. 8 L.689/91 laddove prevede che, nel caso di violazione con un'unica azione di diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave, au- mentata fino al triplo. Chiede, pertanto, l'annullamento del capo impugnato della sentenza, rin- viando per la determinazione della sanzione amministrativa, che dovrà essere ་ calcolata con le modalità di legge.
3. Il Procuratore Generale di questa Corte depositava memorie, ex art. 611 cod. proc. pen. rilevando l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Il P.G. richiama la giurisprudenza che ritiene l'inapplicabilità, al cumulo delle sanzioni amministrative, delle discipline penalistiche finalizzate a limitare l'inflizione di pene eccessive, come l'art. 81 cpv cod. pen. (sez.4, 3.6.2003 Rv.229097) e che la durata della sospensione della patente di guida, in caso di 2 pluralità di reati, deve essere pari al cumulo dei periodi previsti per ciascun reato (sez.4, 24.3.2009 Rv 243877) Nel caso di specie deve quindi applicarsi il cumulo materiale delle sanzioni (Sez.3, n.42993 del 13.12.2010 e sez. 4 n.17759 del 6.3.2012). Chiede, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, adottando i prov- vedimenti di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
4. Con memorie ex art. 611 cod. proc. pen. il ricorrente rileva che il P.G. avrebbe frainteso l'oggetto dell'impugnazione, in quanto egli non avrebbe mai invocato l'applicazione dell'istituto del reato continuato alla sanzione amministra- tiva. Ribadisce di aver chiesto l'applicazione dell'art. 8 della L.689/91 trattandosi di ipotesi di concorso formale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di doglianza sopra illustrato è infondato e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.
2. L'invocata applicazione dell'art. 8 I. 689/81 che, al primo comma, sanci- sce che «salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo» non è pertinente. La norma in questione riguarda, infatti, le sanzioni amministrative proprie e non le sanzioni amministrative accessorie ad una sentenza penale di condanna. Questa Corte di legittimità, in più occasioni - e va qui ribadito- ha precisato che, nel caso di pluralità di infrazioni al Codice della Strada si applica il cumulo delle sanzioni amministrative, a prescindere dalla circostanza che si tratti di con- corso formale di reati o di reato continuato (cfr. sez. 4, n. 12363 del 4.12.2013 dep. il 17.3.2014, Capobianco, rv. 262136). Già in precedenza, peraltro, si era affermato che in tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per più reati che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve determinare la durata complessiva di questa effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, atteso che, in proposito, non rilevano discipline tipicamente penalistiche finalizzate o a limitare l'inflizione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 cod. pen., ovvero ad evitare restrizioni troppo ampie della libertà personale, come nel caso dell'art. 307 cod. proc. pen. (sez. 4, n. 17759 del 6.3.2012, Pg in proc. Papolini, rv. 253503, conf. sez. 4, n. 25933 del 3 6.5.2009, El Khanza, rv. 244230; sez. 3, n. 42993 del 13.10.2010, Guizzo, rv. 248667).
3. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro- cessuali. Così deciso in Roma il 30 marzo 2016 Il Presidente Il Consigliere Estensore Claudio D'IşaQaudio my Vincenzo Pezzella DI CAS A M E R P 3°-70° U S E O N CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 MAG. 2018 S DIO M IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E R P Drasa Gabriella Lamelza U S 4