CASS
Sentenza 4 settembre 2023
Sentenza 4 settembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 04/09/2023, n. 36642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36642 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR PE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 36642 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 17/07/2023 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna del ricorrente per i delitti di bancarotta fraudolenta e documentale, commessi in data 10 marzo 2010. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi: sull'insussistenza del dolo specifico quanto alla contestata fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale e sull'intervenuta prescrizione dei reati;
3. Il ricorso non è inammissibile alla luce del principio, più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte, e del quale non sembra aver tenuto conto la sentenza impugnata per il quale nell'ipotesi di omissione della tenuta delle scritture contabili è richiesto il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Rv. 271753 - 01); 4. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 12 gennaio 2023 è decorso il termine di prescrizione dei reati, tenuto conto di 124 giorni di sospensione. 5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 11/07/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 36642 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 17/07/2023 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna del ricorrente per i delitti di bancarotta fraudolenta e documentale, commessi in data 10 marzo 2010. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi: sull'insussistenza del dolo specifico quanto alla contestata fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale e sull'intervenuta prescrizione dei reati;
3. Il ricorso non è inammissibile alla luce del principio, più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte, e del quale non sembra aver tenuto conto la sentenza impugnata per il quale nell'ipotesi di omissione della tenuta delle scritture contabili è richiesto il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Rv. 271753 - 01); 4. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 12 gennaio 2023 è decorso il termine di prescrizione dei reati, tenuto conto di 124 giorni di sospensione. 5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 11/07/2023