Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2011, n. 11998
CASS
Sentenza 2 febbraio 2011

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La responsabilità del rivenditore per il reato di somministrazione di sostanze alimentari insudiciate o invase da parassiti non è esclusa per il fatto che queste siano confezionate dal produttore con modalità tali da consentire l'apertura dell'involucro al solo consumatore, ove le condizioni di conservazione dell'alimento siano comunque agevolmente constatabili dall'esterno. (Fattispecie di detenzione per la vendita di funghi porcini invasi da larve vitali di parassiti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2011, n. 11998
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11998
    Data del deposito : 2 febbraio 2011

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