Sentenza 18 dicembre 2003
Massime • 1
In materia di misure cautelari, l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, in cui sia stata trasfusa integralmente e alla lettera la richiesta del pubblico ministero, non può essere considerata nulla per mancanza assoluta di motivazione, se risulta che il giudice abbia preso cognizione del contenuto delle ragioni dell'atto richiamato, ritenendole coerenti alla sua decisione e sia possibile instaurare, nel procedimento incidentale, un effettivo e trasparente contraddittorio tra le parti, assicurando concretamente all'indagato il diritto di difesa e permettendo al giudice sovraordinato di controllare la rilevanza, la pertinenza e la concludenza degli elementi posti a base del giudizio di probabile reità e l'"iter" logico attraverso il quale si perviene alla decisione (in motivazione, la Corte ha specificato che l'obbligo di autonoma motivazione deve comunque essere osservato qualora il provvedimento si discosti dalle ragioni contenute nell'atto richiamato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/12/2003, n. 17566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17566 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano Presidente del 18/12/2003
Dott. TUCCIO Giuseppe Consigliere SENTENZA
Dott. PERNA LA TORRE Ernesto Consigliere N. 2399
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. IACOPINO Silvana Consigliere N. 038290/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IO GI N. IL 22/06/1974;
avverso ORDINANZA del 04/08/2003 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MONETTI Vito che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
IO GI ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 4 agosto 2003 del Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, che ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza 25 luglio 2003 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della medesima Città che aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r. 309/1990. A fondamento del ricorso si deduce, come unico motivo, la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b in relazione agli artt. 273 c. 1 bis e 292 del codice di rito perché il giudice del riesame avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell'ordinanza applicativa della misura per assoluta mancanza di motivazione. Il giudice per le indagini preliminari aveva infatti trasfuso integralmente, nel provvedimento da lui emesso, la richiesta del pubblico ministero senza valutarla criticamente e ricopiandola alla lettera. Non di motivazione per relationem si trattava, secondo il ricorrente, ma di mero e acritico recepimento della richiesta da cui derivava nullità del provvedimento per mancanza assoluta di motivazione. Va premesso, in punto di fatto, che effettivamente l'ordinanza confermata dal Tribunale per il riesame di Napoli riproduce alla lettera la richiesta di applicazione della misura cautelare formulata dal Pubblico Ministero. Non ritiene però la Corte di condividere la tesi del ricorrente secondo cui non potrebbe parlarsi di motivazione per relationem trattandosi invece di assoluta mancanza di motivazione.
La mancanza di motivazione si ha infatti nel caso di vera e propria assenza grafica della giustificazione della decisione ovvero quando la motivazione sia meramente apparente. Se invece il provvedimento non si limita a richiamare altro atto, ma ne recepisce graficamente il contenuto, la situazione è del tutto equiparabile al caso in cui il provvedimento richiami il contenuto di diverso atto facendone propria la motivazione. Anche in questo caso ci si deve pertanto richiamare ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità su questa forma di motivazione.
Sulla legittimità della motivazione per relationem si osserva che si sono pronunziate le sezioni unite di questa Corte (sentenza 21 settembre 2000 n. 17 - ud. 21 giugno 2000 - Primavera) che, pur con riferimento al problema specifico della motivazione dei decreti in materia di intercettazioni telefoniche o ambientali, hanno affermato i seguenti principi di carattere generale che consentono di ritenere legittima la motivazione per relationem di un qualsiasi provvedimento giudiziale:
- il riferimento deve essere fatto ad un legittimo atto del procedimento la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria al provvedimento di destinazione;
- deve risultare che il decidente abbia preso cognizione del contenuto delle ragioni del provvedimento di riferimento ritenendole coerenti alla sua decisione;
- l'atto di riferimento sia conosciuto dall'interessato o almeno a lui ostensibile.
Nel caso in esame il primo e il terzo requisito non sono posti in discussione dal ricorrente. L'unico criterio che viene in rilievo nel ricorso, anche nella diversa prospettazione formulata, è il secondo perché il ricorrente sostiene che la "ricopiatura", da parte del Gip, della richiesta del P.M. sarebbe sufficiente da sola ad escludere che la richiesta sia stava valutata criticamente dal giudice.
Orbene su questo punto deve innanzitutto rilevarsi che, ovviamente, l'obbligo di autonoma motivazione deve essere osservato qualora il provvedimento si discosti dalle ragioni contenute nell'atto richiamato (v. Cass., sez. 3^, 24 ottobre 2002 n. 41178, Camozza). Se invece l'atto richiamante condivida le ragioni di quello richiamato è sufficiente che il contenuto del secondo sia fatto consapevolmente proprio dal primo che, solo per ragioni di economia processuale, si limiti a richiamarne il contenuto.
Questi principi sono stati affermati proprio in relazione all'ordinanza che applica una misura cautelare e che recepisca integralmente le ragioni poste a fondamento della richiesta del pubblico ministero;
purché, è necessario precisarlo, la motivazione recepita consenta l'esercizio di un effettivo contraddittorio in quanto idonea ad assicurare il diritto di difesa per contestare le ragioni addotte nella richiesta e consenta altresì, al giudice per il riesame e a quello di legittimità, nell'ambito delle rispettive competenze, di controllare il quadro indiziario e la correttezza dell'iter logico seguito dal giudice della misura nell'emissione della medesima: v., in questo senso, Cass., sez. 1^, 25 marzo 1999 n. 2503, Bayan;
sez. 5^, 9 ottobre 1996 n. 4144, Mannolo. Significativo dell'applicazione concreta di questi principi è il caso esaminato in quest'ultima sentenza in cui la richiesta del P.M. era costituita dall'affastellamento di fotocopie di rapporti di polizia giudiziaria e di dichiarazioni rese da collaboratori e persone informate;
in questo caso è stato affermato che la motivazione per relationem non era legittima perché imponeva ai giudici un criterio soggettivo nella valutazione degli atti proposti.
Nel caso in esame si è al di fuori di quest'ultima ipotesi perché la richiesta del Pubblico Ministero era ampiamente argomentata sull'indicazione degli indizi di colpevolezza;
ne valutava la gravita;
indicava analiticamente, riportandone il contenuto, le conversazioni telefoniche intercettate poste a fondamento della valutazione indiziaria;
indicava specificamente le attività di appostamento ed osservazione della polizia giudiziaria confermative del contenuto delle conversazioni intercettate;
specificava il ruolo svolto da IO nell'ambito dell'organizzazione criminosa della quale era ritenuto il fornitore dello stupefacente. Insomma un quadro complessivo, quello fatto proprio dal Gip, idoneo a fondare la richiesta per l'articolazione con cui era stato redatto e idoneo, una volta recepito dal giudice, a consentire alla persona sottoposta alle indagini un'adeguata difesa e ai giudici delle impugnazioni di valutarne la sufficienza argomentativa e la coerenza logica senza che i medesimi fossero obbligati ad una soggettiva ricostruzione degli elementi proposti.
Del resto neppure in questa sede vengono dal ricorrente contestati gli elementi medesimi;
il ricorrente inoltre nulla deduce sull'esistenza delle esigenze cautelari.
Per le considerazioni svolte il ricorso deve pertanto essere rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23 c. 1 bis legge 8.8.1995 n. 332. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2004