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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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- 1. L’interrogatorio preventivo in attesa dello scrutinio delle Sezioni UniteMarcello Daniele · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 18 dicembre 2025
- 2. L’interrogatorio preventivo in attesa dello scrutinio delle Sezioni UniteMarcello Daniele · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario : 1. La timida comparsa del contraddittorio anticipato nel procedimento cautelare. - 2. Il compromesso operato dalla l. 114/2024. - 3. Ambiguità, discrezionalità ed instabilità dei presupposti dell'interrogatorio preventivo. - 4. Le questioni interpretative sottoposte alle Sezioni Unite. - 4.1. I reati ostativi sono quelli per cui si procede o quelli che la misura cautelare mira a prevenire? - 4.2. Entro quando va eccepita la nullità dell'ordinanza cautelare in caso di omissione dell'interrogatorio preventivo? - 4.3. Il giudice del riesame può integrare l'insufficiente motivazione dell'ordinanza cautelare in merito all'assenza dei presupposti per l'interrogatorio preventivo? - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2025, n. 12857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12857 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NL UD nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/10/2024 del TRIBUNALE di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
lette le conclusioni del PG ANTONIO BALSAMO che ha chiesto il rigetto del ricorse,. Penale Sent. Sez. 5 Num. 12857 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 22/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. E' impugnata l'ordinanza del Tribunale del riesame di Genova che - per quanto qui di interesse - in parziale accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero avverso la cri:linanza del 13/09/2024, del G.I.P. presso il Tribunale di Savona - che ha rigettato la richiesta di a )plicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di IO NJ . i, ritenuto gravemente indiziato di una pluralità di fatti di bancarotta riguardanti due scdetà fallite, amministrate di fatto dall'indagato, compendiati nelle provvisorie imputazioni d :ui ai capi 1,2,3,4,5,6, 8 non ravvisando i requisiti di concretezza e attualità delle esigenze dai. telari - ha applicato la misura degli arresti domiciliari in relazione ai predetti titoli di reato. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagalo avvocato AN UO, che si affida a due motivi, enunciati nei limiti richiesti per la mDlivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione dell'art. 291 co. 1 quater cod. proc. pen. e conseguente nullità dell'ordinanza impugnata che, nell'applicare all'indagato la m sura degli arresti domiciliari, non ha proceduto al preventivo interrogatorio dell'indagato, cha il G.I.P. di Savona, ritenendo di non dovere accogliere la richiesta del P.M., non aveva es)I , tato, così incorrendo nella causa di nullità prevista dall'art. 292 comma 3-bis cod. proc. pan. per la violazione dell'art. 291 comma 1 -quater cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 292 co. 2 lett. c) cod. proc: pen., con riguardo alla valutazione dei requisiti di concretezza e attualità del ravvisato pericolo di reiterazione. L'ordinanza impugnata ha ravvisato detti requisiti nella circostanza che, dalle indagini svolte, è emerso che il ricorrente - già resosi protagonista, nel tempo, di un collaudato modu;
operandi nella gestione delle compagini societarie da lui amministrate di fatto, consistito 11(1 mancato pagamento sistematico delle obbligazioni tributarie e contributive e nella distraz o le di ogni risorsa liquida delle società - ha continuato a svolgere detto ruolo gestorio, schem ato da un prestanome, nella amministrazione di una nuova società operante nel settore eclile, nonché valorizzando le pendenze gravanti sull'indagato per guida in stato di ebbrezza, vio a.:ione delle norme in materia di tutela della salute dei lavoratori e, soprattutto, per plurime vic zioni delle norme penali tributarie (evasione fiscale) e truffa aggravata per gli ingiusti profitti ccmiseguiti da indebite compensazioni, quali elementi specifici sintomatici della abitualità de le condotte contestate. Si duole la Difesa che il Tribunale del riesame ha tratto elementi di giudizio da fall:1 per i quali non è ancora intervenuta alcuna sentenza, e comunque, non della medesima specie ci quelli per cui si procede. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato. 1. Come premesso, il ricorrente si duole che il Tribunale del riesame, nell'applicélro la misura degli arresti domiciliari, in accoglimento dell'appello del P.M., sarebbe venuto mem:: al dovere del preventivo interrogatorio dell'indagato, oggi previsto dall'art. 291 co. 1 quatEr cod. proc. pen.. 1.1. La legge 09 agosto 2024 n. 114 di modifica della disciplina della custodia cautelare, ha, invero, previsto l'interrogatorio preventivo, introducendo, cioè, il contraddittori:) anticipato rispetto all'adozione di una misura cautelare personale. Nel testo vigente ratione temporis, l'art. 291 cod. proc. pen., prevede, al comm 3 1-quater (inserito dall'art. 2, comma 1, lett. e), L. 9 agosto 2024, n. 114), che: «fermo I disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giuclk e procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 1"; , 4, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, 1:!1::era c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 2, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale». Il successivo art. 292 - come modificato dalla lett. f), del medesimo art. 2, corilla 1, L. n. 114 del 2024, che ha inserito il comma 3-bis - prevede poi una specifica sii zione per l'inosservanza del nuovo modulo procedimentale: «L'ordinanza è nulla se non preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-quater [...]». La novella codicistica è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2024, n. 187 ed è quindi entrata in vigore, in parte qua, ai sensi dell'art. 10 disp. prel. cod. civ., ;uccessivo 25 agosto. La regola del contraddittorio anticipato deve ritenersi applicabile a tutte I e richieste di misura cautelare pendenti a tale data, come sottolineato condivisibilment E! dai primi commentatori e in ossequio ai principi processuali del tempus regit actum e del favor rei. Se, con ogni evidenza, il nuovo regime offre una più ampia tutela all'indagato, ris.0 ta del pari non revocabile in dubbio che l'actus da prendere in considerazione sia l'ordinanza c el Giudice per le indagini preliminari, anche avuto riguardo alla specifica topografia de le modifica legislativa, che è andata a incidere sull'art. 291 cod. proc. pen., recante dispo;
izioni sul «procedimento applicativo» che il giudicante deve seguire, a seguito dell'impulso de ante dalla richiesta di misura del pubblico ministero. Peraltro, depone in tal senso anche l'e ;egesi del massimo consesso nomofilattico, secondo cui, allorché si succedano nel tempo diversi: discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'un3 all'altra, occorre far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato (Sez. LI, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537-01, che, nell'impossibilità di postulare una nozione 3 indifferenziata di atto processuale, vieppiù se isolatamente considerato, focaliwa le proprie riflessioni sulle sue «dimensioni temporali», in relazione alle quali si deve modula -e la formula tempus regit actum. Cfr. anche Sez. U, n. 44895 del 17/07/2014, Pinna, Rv. 260926- )1, in tema di interrogatorio di garanzia e di struttura del rapporto cautelare, la cui vicenda prc:cessuale si compone di fasi autonome). L'ordinanza del g.i.p. è stata emessa il 13 settembre 2024. Pertanto, iEl fattispecie processuale in esame è governata dalla lex superveniens. 1.2. L'intervento legislativo consiste nell'inserimento all'interno dell' art. 291 cod. proc. pen., dopo il comma 1-ter, di cinque nuovi commi, da 1-quater a 1-novies, interpolando allo stesso tempo una serie di disposizioni regolanti il procedimento applicativo delle misure cautelari e quello di impugnazione. L' art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., come risultante dalla riforma, pre rede che il giudice, prima di disporre la misura cautelare, proceda all'interrogatorio della persor a sottoposta alle indagini con le ordinarie regole fissate per l'interrogatorio dagli artt. 64 e 65 cod. Droc. pen., solo qualora la misura sia finalizzata a soddisfare il pericolo di commissione di ulteriori reati di cui all'art. 274, comma 1 lett. c), seconda parte, cod. proc. pen.. L'istituto dell'interrogatorio preventivo si configura, dunque, come dinamica residuale in quanto, rispetto ai pericula libertatis tipizzati, è applicabile esclusivamente ladd )e sussista l'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione: la sussistenza di almeno una delle a ti e esigenze di cui all'art. 274, lett.) a) e b), esclude, invece, l'applicabilità della norma in esame. Ulteriore limite è rappresentato dal fatto che esso non opera quando il reato per cui si procede è incluso tra quelli considerati più gravi, di cui agli artt. 407 comma 2 e 362 comrria 1-ter cod. proc. pen., ovvero, più genericamente, quando si tratta di delitti commessi con 119: di armi o con altri mezzi di violenza personale. Ed è anche chiaro che la norma non opera per le misure interdittive, essendo 'atta salva l'applicazione dell'art. 289, comma 2, cod. proc. pen., cosicchè, ai fini dell'applica;:ione della misura interdittiva, l'interrogatorio preventivo deve essere eseguito anche in pi - senza del pericolo di inquinamento probatorio. Nello specifico, e per quanto qui di rilievo, la disciplina di nuovo conio disponE inche che, qualora l'interrogatorio si sia tenuto, l'ordinanza cautelare debba contenere, i pena di nullità, una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta Eh e indagini durante il suo compimento (art. 292, comma 2-ter), e prevede la nullità dell'ordinam a che non venga preceduta dall'interrogatorio nei casi in cui esso avrebbe dovuto essere compiuto, ovvero quella che consegua al compimento di un interrogatorio da intendersi nullo per viola,:ione delle disposizioni di cui all'art. 291, commi 1-septies e 1-octies, che disciplinano il contenute dell'invito a rendere interrogatorio e degli avvisi che devono accompagnarlo (art. 292, corni na 3-bis). Mutuando le riflessioni a suo tempo espresse in tema di obbligo del giudice per le indagini preliminari di procedere all'interrogatorio dell'indagato, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di applicazione di una misura personale cautelare interdittiva, 4: nullità di 4 ordine generale per violazione del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod, proc. pen., deve essere qualificata come a regime cosiddetto intermedio (cfr. Sez. 6, r. 2412 del 24/05/2000, Corea, Rv. 217318-01). Il contraddittorio preventivo esclude un contraddittorio successivo all'adozione cella misura: si è previsto, infatti, che il c.d. "interrogatorio di garanzia" venga compiuto solo qualor 3 il giudice non abbia già provveduto all'interrogatorio ai sensi dell' art. 291, comma 1-quatei;, così come accade, ad esempio, nell'ipotesi di misura applicata a seguito di un'udienza di convali , :li: del fermo o dell'arresto. La previsione consente, quindi, di fare a meno dell'interrogatorio successivo sol() nell'ipotesi in cui l'interrogatorio pre-misura si sia effettivamente tenuto, quand'anche il soc . ?.tto si sia avvalso della facoltà di non rispondere. 1.3. L'istituto del contraddittorio preventivo è già noto all'ordinamento processuz penale: il legislatore aveva già valorizzato un momento di conoscenza anticipata delle ragioni cl fensive, a fronte della potenziale invasività dello strumento cautelare e delle sue consegueriz , indirette anche in danno di terzi soggetti, anticipando l'espletamento dell'incombente con riferimento all'applicazione di misure nel procedimento in materia di responsabilità amministrati degli enti (art. 47, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) e alla sospensione dall'esercizio di un pubblii: o ufficio o servizio (art. 289, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 7, I. 16 april , 2015, n. 47). La recente riforma - prevedendolo come ordinaria forma procedimentale, -na senza generalizzarlo completamente, anzi con ampia casistica derogatoria - ha esteso quesl o modello "a contraddittorio anticipato" a tutti i casi in cui non risulti necessario che il prcv tedimento cautelare sia adottato "a sorpresa". La scelta mira a valorizzare la centralità della difesa e del vaglio preverdvo delle prospettazioni difensive, consentendo all'indagato di esporre le proprie ragioni e (illese prima dell'adozione di una misura cautelare. Nel disegno del legislatore, la finalità dell'irti: rrogatorio preventivo è quella di fornire al GIP (o all'organo collegiale) investito della ri Thiesta di applicazione di una misura cautelare, un quadro conoscitivo completo, comprensivo anche degli elementi difensivi prospettati dall'indagato, dei quali obbligatoriamente occorre tele r conto ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, peni' la nullità dell'ordinanza applicativa della misura cautelare. La relazione illustrativa al d.d.l. chiarisce che si è ritenuto di estendere a misun iiverse da quelle interdittive il principio del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cu lon risulti necessario che il provvedimento cautelare sia assunto a sorpresa, poiché, in tal m:) ,: o, «da un lato si evita l'effetto dirompente sulla vita delle persone di un intervento cautelare adD!tato senza possibilità di difesa preventiva, dall'altro si mette il giudice nelle condizioni di poter avere un'interlocuzione (e anche un contatto diretto) con l'indagato prima dell'adozione dell,' misura». Nondimeno, pur essendo stata così mutuata dai consimili istituti già presenti nell'ordinamento la duplice funzione di consentire al (potenziale) destinatario della misura di fare valere le proprie 5 ragioni prima dell'adozione (eventuale) del provvedimento e di regolare conseguentemente l'obbligo motivazionale del giudice emittente, tenuto da subito a confrontarsi con h deduzioni difensive, non si tratta di una piana riproduzione delle precedenti disposizioni, dal rr nento che, come si è già accennato, il novum normativo si connota per non marginali peculiarit ì: l'ambito rigidamente circoscritto in relazione solo a talune specifiche esigenze cautelari e la clit'erenza tra le due previsioni, in base alle quali il giudice procede, per quanto attiene alla cinta misura interdittiva, «prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero», mentre, !;econdo la Novella, «prima di disporre la misura». Non a caso, l'ordinanza cautelare che dovrà contenere, sempre a pena di nullità, ai sensi del comma 2 -ter dell'art. 292 cod. proc. pen., come interpolato dalla riforma, anche «ur a specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell'interrogatorio». In tal modo, risulta tratteggiata una fattispecie processuale corr 'lessa, nella quale il contatto anticipato con il (possibile) destinatario del provvedimento restritti\d) costituisce un elemento fondante, e non solo cronologicamente antecedente, l'esercizio del potere cautelare, in quanto concorre a confermare - ovvero, al contrario, a obliterare - il convincimerb interinale del giudicante, discendente da una illustrazione unilaterale dei fatti di causa e delle ce iseguenze da trarne in punto di diritto;
d'altronde, qualora il giudice per le indagini preliminari fosse già pervenuto alla determinazione di rigettare la richiesta del pubblico ministero, non pcUebbe certo razionalmente presumersi, sulla scorta della stessa lettera della legge ed anche e tutela del segreto investigativo, la permanenza del dovere di procedere comunque all'interrog2torio ( cfr. Sez. 2 n. 5548 del 09/01/2025, n. m. ). 1.4. Fatta tale premessa, e ricordato che il tema posto dal ricorso attiene all'ipotesi in cui, a seguito del provvedimento di rigetto da parte del G.I.P., la misura cautelare coercitiqa (qui, gli arresti domiciliari), venga disposta, in accoglimento dell'appello del Pubblico Miri stero, dal Tribunale del riesame, l'interrogativo che si pone è se, alla luce delle modifiche 3 I portate al sistema cautelare della c.d. 'legge Nordio', la misura applicata dal Tribunale del ries , me debba essere preceduta dall' interrogatorio preventivo, e, in caso di soluzione affermativa, c uello della individuazione dell'organo che debba procedervi. 1.5. Come si è visto, la nuova norma, al contrario della disciplina dell'interrogatori!) rii garanzia "posticipato" ex art. 294 cod. proc. pen., costruisce un'architettura procedimentale cne postula testualmente, come prerequisito per l'emissione della misura personale, l'intcrlocuzione preventiva con il suo destinatario, salve le (pur ampie) deroghe pure previste. 1.6. E' preliminare, allora, dare conto della corretta determinazione del Giudice delila cautela, che, avendo ritenuto di non accogliere la richiesta di misura, non ha proceduto rrogatorio preventivo dell'indagato. A questa conclusione porta la lettera della norma, poiché l'art. 291 comma 1 -quater del codice di procedura penale dispone che l'interrogatorio prevenl ivo debba essere fatto "prima di disporre la misura". 1.7. Al fine di dirimere la questione, anche alla luce della relazione illustrativ3, appena richiamata - che, appunto, ha chiarito come l'art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen., 6 introducendo l'interrogatorio preventivo, abbia esteso all'ambito delle misure caute' El I i coercitive la regola precedentemente prevista dall'art. 289 comma 2 cod. proc. pen. per le misure cautelari interdittive - può farsi riferimento alla interpretazione che la giurisprudenza di 112c;,ittimità ha fornito del disposto dell'art. 289 comma 2 cod. proc. pen.. Si è, infatti, chiarito che in tema di misure interdittive, l'applicazione della sospensione dall'esercizio di un pubblico uffidi o servizio in accoglimento dell'appello del pubblico ministero non dev'essere preceduta dall'inti?rrogatorio dell'indagato, in quanto il diritto al contraddittorio è assicurato dalla possibilità per )redetto di comparire all'udienza per la trattazione del gravame e di chiedere di essere interros;
,ato» (Sez. 6, n. 14958 del 05/03/2019, Rv. 275538-01). A sostegno di tale conclusione, muovendo dalla premessa che la finalità dell'iritqu -rogatorio ex art. 289 è quella di instaurare nel corso delle indagini preliminari un conixaddittorio "anticipato" tra le parti in ordine alla tematica de libertate, si è osservato che «la regola di cui si discute porta ragionevolmente ad escludere la necessità di quell'eccezionale forma di anticipazione del contraddittorio, per finalità caute/ari, in tutti i casi in cui sia stata ilitegrata la possibilità di un confronto sulla re-giudicanda. Pertanto, quando, come nel caso il ., esame, il contraddittorio si sia comunque svolto tra le parti nel procedimento incidentale di irrpignazione, viene meno (...) l'esigenza sottesa all'incombente previsto dalla suddetta norma. Il meccanismo di intervento del giudice dell'appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen., a frorte di una, iniziale, reiezione della istanza cautelare da parte del giudice per le indagini preliminar., consente per forza di cose di instaurare il contraddittorio, finalizzato ad approfondire anticipatarnente tutti i temi dell'azione cautelare profittando, nella sua massima estensione, dell'apporto difensivo offerto preventivamente dall'indagato proprio in punto alla legittimità complessiva ce/lo status custodiale che, su appello dalla parte pubblica, si intende instaurare». La medesima ratio ispiratrice dell'istituto dell'interrogatorio preventivo, oggi previsto dal novellato art. 291 cod. proc pen. anche per la misure coercitive, consente di es:endere le argomentazioni spese dalla giurisprudenza in relazione alla analoga previsione già contenuta nell'art. 289 per le misure interdittive anche all'ipotesi dell'appello del Pubblico Minis:e -o avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di rigetto della richiesta di applica zi )ne di una misura cautelare coercitiva. Anche in questo caso, infatti, come si è affermato per l'ipotesi dell'art. 289 :o. 2 cit., l'esigenza di fondo su cui regge la introduzione del necessario interrogatorio preventiv ) ad opera dell'art. 291 comma 1 quater - consistente, come si è detto, nella anticipi zione del contraddittorio tra le parti in ordine alla tematica de libertate - non ha più ragion ssere, dal momento che il contraddittorio tra le parti è stato già assicurato nell'ambito del p -c:edimento incidentale di impugnazione. Il giudice dell'appello cautelare, infatti, secondo In previsione dell'art. 310 co. 2 cod. proc. pen., decide beneficiando dell'apporto fornito preventivziri lente dalla difesa dell'indagato, al quale è anche riconosciuta la possibilità di comparire all'udienza per la trattazione del gravame e di chiedere di essere interrogato. 7 A conforto di tale interpretazione sovvengono le argomentazioni che hanno indotto, recentemente, le Sezioni Unite 'Salvati' - pronunciantesi in tema di interrogatorio ii garanzia per le misure coercitive, sebbene riferito all'interrogatorio differito ex art. 294 cod. proc. pen. - ad affermare che «in caso di applicazione di una misura cautelare personale da parte del tribunale del riesame, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico minister) avverso la decisione di rigetto del giudice per le indagini preliminari, non è necessari: procedere all'interrogatorio di garanzia a pena di inefficacia della misura suddetta, atteso che la possibilità di esercizio del diritto di difesa è già assicurata dall'instaurazione del contraddittorie in sede di impugnazione cautelare» (Sez. U., n. 17274 del 26/03/2020, Rv. 279281-01). Per le ragioni esposte, il primo motivo di ricorso è infondato, non risultando condivis bile la tesi difensiva. 1.8. Il principio di diritto che deve essere affermato è che, nell'ipotesi di misuri:: cautelare adottata dal Tribunale del riesame, sull'appello del Pubblico ministero avverso l' ,Driinanza di rigetto del Giudice per le indagini preliminari, non deve procedersi, prima di applicare la misura, all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari, essendo stato in garantito durante l'udienza camerale per l'incidente cautelare il contraddittorio tra le parti. 2. Non è fondato anche il secondo motivo di ricorso. 2.1. Con riguardo alla sussistenza di esigenze cautelari, come è noto, il ci)ntrollo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di re9t , ;ione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né quello di riconsideraz one delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle 'falutazioni dei giudici di merito, ed essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnate al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 26943E,; Sez. 2, n. 18713 del 18/01/2023). 2.2. Ciò posto, non sono ravvisabili, nell'ordinanza impugnata, le violazioni di I s!!:'ge e i vizi di motivazione dedotti dal ricorrente. Infatti, alle pagg. 17-19, l'ordinanza contiene una motivazione del tutto logica ed esaustiva in relazione alla concretezza e all'attualità de l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. sulla base di una serie di ir equivocabili elementi di fatto, rappresentati, in sintesi: dalla sistematicità delle condotte posto: in essere nella gestione di più società dal 2017 al 2022, dal ruolo dell'indagato, quale ammi;
tratore di fatto di una nuova società operante nel settore edile, dalla reiterazione del mede simo modus operandi fraudolento, costituito dal fatto di schermare la titolarità dell'impresa affidz:indosi, per la rappresentanza legale, a un "prestanome", dalla pendenza di un procedimento penale a suo carico per il reato di cui all'art. 2 D. L.vo n. 74/2000, nonché per reati di evasione fisc:11?., indebita compensazione e truffa aggravata, da cui si è desunta l'abitualità nella commissione dei fatti criminosi. 8 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE Maria te Pésidei ite RoS57V-r, Nitrecolf) 2.3. Le valutazioni del profilo cautelare da parte del giudice di merito risultano Icgicamente coerenti, oltre che conformi al consolidato orientamento della giurisprudenza cli legittimità secondo cui «in tema di esigenze caute/ari, tra gli elementi rilevanti ai fini della valuarione della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa di cui all'art. 274, fet. c), cod. proc. pen., possono essere presi in considerazione, oltre che i precedenti risultanti cial certificato penale, anche i procedimenti pendenti a carico dell'indagato, essendo gli stes .:;j idonei a determinare un apprezzamento sulla sussistenza del concreto pericolo di reiterazci 7e di reati della stessa specie, ove riguardino ipotesi delittuose identiche o similari».(cfr. Sez. a, n. 7045 del 12/11/2013, dep. 2014, Rv. 258786; cfr., anche Sez. 2, n. 47411 del 14/102021, Rv. 282360). 3. I motivi di ricorso risultano, dunque, infondati;
ciò conduce ad affermare che la misura cautelare applicata al ricorrente dal Tribunale del riesame, in relazione ai delitti rubricati nei capi da 1 a 6, e nel capo 8 (cfr. dispositivo, e la motivazione, nella parte finale) conformemente all'appello del P.M., risulta legittimamente emessa. 4. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagErr ento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. C1 deciso in Roma, 22 gennaio 2025 Il o p «Here zt-ly ìre
lette le conclusioni del PG ANTONIO BALSAMO che ha chiesto il rigetto del ricorse,. Penale Sent. Sez. 5 Num. 12857 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 22/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. E' impugnata l'ordinanza del Tribunale del riesame di Genova che - per quanto qui di interesse - in parziale accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero avverso la cri:linanza del 13/09/2024, del G.I.P. presso il Tribunale di Savona - che ha rigettato la richiesta di a )plicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di IO NJ . i, ritenuto gravemente indiziato di una pluralità di fatti di bancarotta riguardanti due scdetà fallite, amministrate di fatto dall'indagato, compendiati nelle provvisorie imputazioni d :ui ai capi 1,2,3,4,5,6, 8 non ravvisando i requisiti di concretezza e attualità delle esigenze dai. telari - ha applicato la misura degli arresti domiciliari in relazione ai predetti titoli di reato. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagalo avvocato AN UO, che si affida a due motivi, enunciati nei limiti richiesti per la mDlivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione dell'art. 291 co. 1 quater cod. proc. pen. e conseguente nullità dell'ordinanza impugnata che, nell'applicare all'indagato la m sura degli arresti domiciliari, non ha proceduto al preventivo interrogatorio dell'indagato, cha il G.I.P. di Savona, ritenendo di non dovere accogliere la richiesta del P.M., non aveva es)I , tato, così incorrendo nella causa di nullità prevista dall'art. 292 comma 3-bis cod. proc. pan. per la violazione dell'art. 291 comma 1 -quater cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 292 co. 2 lett. c) cod. proc: pen., con riguardo alla valutazione dei requisiti di concretezza e attualità del ravvisato pericolo di reiterazione. L'ordinanza impugnata ha ravvisato detti requisiti nella circostanza che, dalle indagini svolte, è emerso che il ricorrente - già resosi protagonista, nel tempo, di un collaudato modu;
operandi nella gestione delle compagini societarie da lui amministrate di fatto, consistito 11(1 mancato pagamento sistematico delle obbligazioni tributarie e contributive e nella distraz o le di ogni risorsa liquida delle società - ha continuato a svolgere detto ruolo gestorio, schem ato da un prestanome, nella amministrazione di una nuova società operante nel settore eclile, nonché valorizzando le pendenze gravanti sull'indagato per guida in stato di ebbrezza, vio a.:ione delle norme in materia di tutela della salute dei lavoratori e, soprattutto, per plurime vic zioni delle norme penali tributarie (evasione fiscale) e truffa aggravata per gli ingiusti profitti ccmiseguiti da indebite compensazioni, quali elementi specifici sintomatici della abitualità de le condotte contestate. Si duole la Difesa che il Tribunale del riesame ha tratto elementi di giudizio da fall:1 per i quali non è ancora intervenuta alcuna sentenza, e comunque, non della medesima specie ci quelli per cui si procede. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato. 1. Come premesso, il ricorrente si duole che il Tribunale del riesame, nell'applicélro la misura degli arresti domiciliari, in accoglimento dell'appello del P.M., sarebbe venuto mem:: al dovere del preventivo interrogatorio dell'indagato, oggi previsto dall'art. 291 co. 1 quatEr cod. proc. pen.. 1.1. La legge 09 agosto 2024 n. 114 di modifica della disciplina della custodia cautelare, ha, invero, previsto l'interrogatorio preventivo, introducendo, cioè, il contraddittori:) anticipato rispetto all'adozione di una misura cautelare personale. Nel testo vigente ratione temporis, l'art. 291 cod. proc. pen., prevede, al comm 3 1-quater (inserito dall'art. 2, comma 1, lett. e), L. 9 agosto 2024, n. 114), che: «fermo I disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giuclk e procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 1"; , 4, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, 1:!1::era c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 2, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale». Il successivo art. 292 - come modificato dalla lett. f), del medesimo art. 2, corilla 1, L. n. 114 del 2024, che ha inserito il comma 3-bis - prevede poi una specifica sii zione per l'inosservanza del nuovo modulo procedimentale: «L'ordinanza è nulla se non preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-quater [...]». La novella codicistica è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2024, n. 187 ed è quindi entrata in vigore, in parte qua, ai sensi dell'art. 10 disp. prel. cod. civ., ;uccessivo 25 agosto. La regola del contraddittorio anticipato deve ritenersi applicabile a tutte I e richieste di misura cautelare pendenti a tale data, come sottolineato condivisibilment E! dai primi commentatori e in ossequio ai principi processuali del tempus regit actum e del favor rei. Se, con ogni evidenza, il nuovo regime offre una più ampia tutela all'indagato, ris.0 ta del pari non revocabile in dubbio che l'actus da prendere in considerazione sia l'ordinanza c el Giudice per le indagini preliminari, anche avuto riguardo alla specifica topografia de le modifica legislativa, che è andata a incidere sull'art. 291 cod. proc. pen., recante dispo;
izioni sul «procedimento applicativo» che il giudicante deve seguire, a seguito dell'impulso de ante dalla richiesta di misura del pubblico ministero. Peraltro, depone in tal senso anche l'e ;egesi del massimo consesso nomofilattico, secondo cui, allorché si succedano nel tempo diversi: discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'un3 all'altra, occorre far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato (Sez. LI, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537-01, che, nell'impossibilità di postulare una nozione 3 indifferenziata di atto processuale, vieppiù se isolatamente considerato, focaliwa le proprie riflessioni sulle sue «dimensioni temporali», in relazione alle quali si deve modula -e la formula tempus regit actum. Cfr. anche Sez. U, n. 44895 del 17/07/2014, Pinna, Rv. 260926- )1, in tema di interrogatorio di garanzia e di struttura del rapporto cautelare, la cui vicenda prc:cessuale si compone di fasi autonome). L'ordinanza del g.i.p. è stata emessa il 13 settembre 2024. Pertanto, iEl fattispecie processuale in esame è governata dalla lex superveniens. 1.2. L'intervento legislativo consiste nell'inserimento all'interno dell' art. 291 cod. proc. pen., dopo il comma 1-ter, di cinque nuovi commi, da 1-quater a 1-novies, interpolando allo stesso tempo una serie di disposizioni regolanti il procedimento applicativo delle misure cautelari e quello di impugnazione. L' art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., come risultante dalla riforma, pre rede che il giudice, prima di disporre la misura cautelare, proceda all'interrogatorio della persor a sottoposta alle indagini con le ordinarie regole fissate per l'interrogatorio dagli artt. 64 e 65 cod. Droc. pen., solo qualora la misura sia finalizzata a soddisfare il pericolo di commissione di ulteriori reati di cui all'art. 274, comma 1 lett. c), seconda parte, cod. proc. pen.. L'istituto dell'interrogatorio preventivo si configura, dunque, come dinamica residuale in quanto, rispetto ai pericula libertatis tipizzati, è applicabile esclusivamente ladd )e sussista l'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione: la sussistenza di almeno una delle a ti e esigenze di cui all'art. 274, lett.) a) e b), esclude, invece, l'applicabilità della norma in esame. Ulteriore limite è rappresentato dal fatto che esso non opera quando il reato per cui si procede è incluso tra quelli considerati più gravi, di cui agli artt. 407 comma 2 e 362 comrria 1-ter cod. proc. pen., ovvero, più genericamente, quando si tratta di delitti commessi con 119: di armi o con altri mezzi di violenza personale. Ed è anche chiaro che la norma non opera per le misure interdittive, essendo 'atta salva l'applicazione dell'art. 289, comma 2, cod. proc. pen., cosicchè, ai fini dell'applica;:ione della misura interdittiva, l'interrogatorio preventivo deve essere eseguito anche in pi - senza del pericolo di inquinamento probatorio. Nello specifico, e per quanto qui di rilievo, la disciplina di nuovo conio disponE inche che, qualora l'interrogatorio si sia tenuto, l'ordinanza cautelare debba contenere, i pena di nullità, una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta Eh e indagini durante il suo compimento (art. 292, comma 2-ter), e prevede la nullità dell'ordinam a che non venga preceduta dall'interrogatorio nei casi in cui esso avrebbe dovuto essere compiuto, ovvero quella che consegua al compimento di un interrogatorio da intendersi nullo per viola,:ione delle disposizioni di cui all'art. 291, commi 1-septies e 1-octies, che disciplinano il contenute dell'invito a rendere interrogatorio e degli avvisi che devono accompagnarlo (art. 292, corni na 3-bis). Mutuando le riflessioni a suo tempo espresse in tema di obbligo del giudice per le indagini preliminari di procedere all'interrogatorio dell'indagato, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di applicazione di una misura personale cautelare interdittiva, 4: nullità di 4 ordine generale per violazione del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod, proc. pen., deve essere qualificata come a regime cosiddetto intermedio (cfr. Sez. 6, r. 2412 del 24/05/2000, Corea, Rv. 217318-01). Il contraddittorio preventivo esclude un contraddittorio successivo all'adozione cella misura: si è previsto, infatti, che il c.d. "interrogatorio di garanzia" venga compiuto solo qualor 3 il giudice non abbia già provveduto all'interrogatorio ai sensi dell' art. 291, comma 1-quatei;, così come accade, ad esempio, nell'ipotesi di misura applicata a seguito di un'udienza di convali , :li: del fermo o dell'arresto. La previsione consente, quindi, di fare a meno dell'interrogatorio successivo sol() nell'ipotesi in cui l'interrogatorio pre-misura si sia effettivamente tenuto, quand'anche il soc . ?.tto si sia avvalso della facoltà di non rispondere. 1.3. L'istituto del contraddittorio preventivo è già noto all'ordinamento processuz penale: il legislatore aveva già valorizzato un momento di conoscenza anticipata delle ragioni cl fensive, a fronte della potenziale invasività dello strumento cautelare e delle sue consegueriz , indirette anche in danno di terzi soggetti, anticipando l'espletamento dell'incombente con riferimento all'applicazione di misure nel procedimento in materia di responsabilità amministrati degli enti (art. 47, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) e alla sospensione dall'esercizio di un pubblii: o ufficio o servizio (art. 289, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 7, I. 16 april , 2015, n. 47). La recente riforma - prevedendolo come ordinaria forma procedimentale, -na senza generalizzarlo completamente, anzi con ampia casistica derogatoria - ha esteso quesl o modello "a contraddittorio anticipato" a tutti i casi in cui non risulti necessario che il prcv tedimento cautelare sia adottato "a sorpresa". La scelta mira a valorizzare la centralità della difesa e del vaglio preverdvo delle prospettazioni difensive, consentendo all'indagato di esporre le proprie ragioni e (illese prima dell'adozione di una misura cautelare. Nel disegno del legislatore, la finalità dell'irti: rrogatorio preventivo è quella di fornire al GIP (o all'organo collegiale) investito della ri Thiesta di applicazione di una misura cautelare, un quadro conoscitivo completo, comprensivo anche degli elementi difensivi prospettati dall'indagato, dei quali obbligatoriamente occorre tele r conto ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, peni' la nullità dell'ordinanza applicativa della misura cautelare. La relazione illustrativa al d.d.l. chiarisce che si è ritenuto di estendere a misun iiverse da quelle interdittive il principio del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cu lon risulti necessario che il provvedimento cautelare sia assunto a sorpresa, poiché, in tal m:) ,: o, «da un lato si evita l'effetto dirompente sulla vita delle persone di un intervento cautelare adD!tato senza possibilità di difesa preventiva, dall'altro si mette il giudice nelle condizioni di poter avere un'interlocuzione (e anche un contatto diretto) con l'indagato prima dell'adozione dell,' misura». Nondimeno, pur essendo stata così mutuata dai consimili istituti già presenti nell'ordinamento la duplice funzione di consentire al (potenziale) destinatario della misura di fare valere le proprie 5 ragioni prima dell'adozione (eventuale) del provvedimento e di regolare conseguentemente l'obbligo motivazionale del giudice emittente, tenuto da subito a confrontarsi con h deduzioni difensive, non si tratta di una piana riproduzione delle precedenti disposizioni, dal rr nento che, come si è già accennato, il novum normativo si connota per non marginali peculiarit ì: l'ambito rigidamente circoscritto in relazione solo a talune specifiche esigenze cautelari e la clit'erenza tra le due previsioni, in base alle quali il giudice procede, per quanto attiene alla cinta misura interdittiva, «prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero», mentre, !;econdo la Novella, «prima di disporre la misura». Non a caso, l'ordinanza cautelare che dovrà contenere, sempre a pena di nullità, ai sensi del comma 2 -ter dell'art. 292 cod. proc. pen., come interpolato dalla riforma, anche «ur a specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell'interrogatorio». In tal modo, risulta tratteggiata una fattispecie processuale corr 'lessa, nella quale il contatto anticipato con il (possibile) destinatario del provvedimento restritti\d) costituisce un elemento fondante, e non solo cronologicamente antecedente, l'esercizio del potere cautelare, in quanto concorre a confermare - ovvero, al contrario, a obliterare - il convincimerb interinale del giudicante, discendente da una illustrazione unilaterale dei fatti di causa e delle ce iseguenze da trarne in punto di diritto;
d'altronde, qualora il giudice per le indagini preliminari fosse già pervenuto alla determinazione di rigettare la richiesta del pubblico ministero, non pcUebbe certo razionalmente presumersi, sulla scorta della stessa lettera della legge ed anche e tutela del segreto investigativo, la permanenza del dovere di procedere comunque all'interrog2torio ( cfr. Sez. 2 n. 5548 del 09/01/2025, n. m. ). 1.4. Fatta tale premessa, e ricordato che il tema posto dal ricorso attiene all'ipotesi in cui, a seguito del provvedimento di rigetto da parte del G.I.P., la misura cautelare coercitiqa (qui, gli arresti domiciliari), venga disposta, in accoglimento dell'appello del Pubblico Miri stero, dal Tribunale del riesame, l'interrogativo che si pone è se, alla luce delle modifiche 3 I portate al sistema cautelare della c.d. 'legge Nordio', la misura applicata dal Tribunale del ries , me debba essere preceduta dall' interrogatorio preventivo, e, in caso di soluzione affermativa, c uello della individuazione dell'organo che debba procedervi. 1.5. Come si è visto, la nuova norma, al contrario della disciplina dell'interrogatori!) rii garanzia "posticipato" ex art. 294 cod. proc. pen., costruisce un'architettura procedimentale cne postula testualmente, come prerequisito per l'emissione della misura personale, l'intcrlocuzione preventiva con il suo destinatario, salve le (pur ampie) deroghe pure previste. 1.6. E' preliminare, allora, dare conto della corretta determinazione del Giudice delila cautela, che, avendo ritenuto di non accogliere la richiesta di misura, non ha proceduto rrogatorio preventivo dell'indagato. A questa conclusione porta la lettera della norma, poiché l'art. 291 comma 1 -quater del codice di procedura penale dispone che l'interrogatorio prevenl ivo debba essere fatto "prima di disporre la misura". 1.7. Al fine di dirimere la questione, anche alla luce della relazione illustrativ3, appena richiamata - che, appunto, ha chiarito come l'art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen., 6 introducendo l'interrogatorio preventivo, abbia esteso all'ambito delle misure caute' El I i coercitive la regola precedentemente prevista dall'art. 289 comma 2 cod. proc. pen. per le misure cautelari interdittive - può farsi riferimento alla interpretazione che la giurisprudenza di 112c;,ittimità ha fornito del disposto dell'art. 289 comma 2 cod. proc. pen.. Si è, infatti, chiarito che in tema di misure interdittive, l'applicazione della sospensione dall'esercizio di un pubblico uffidi o servizio in accoglimento dell'appello del pubblico ministero non dev'essere preceduta dall'inti?rrogatorio dell'indagato, in quanto il diritto al contraddittorio è assicurato dalla possibilità per )redetto di comparire all'udienza per la trattazione del gravame e di chiedere di essere interros;
,ato» (Sez. 6, n. 14958 del 05/03/2019, Rv. 275538-01). A sostegno di tale conclusione, muovendo dalla premessa che la finalità dell'iritqu -rogatorio ex art. 289 è quella di instaurare nel corso delle indagini preliminari un conixaddittorio "anticipato" tra le parti in ordine alla tematica de libertate, si è osservato che «la regola di cui si discute porta ragionevolmente ad escludere la necessità di quell'eccezionale forma di anticipazione del contraddittorio, per finalità caute/ari, in tutti i casi in cui sia stata ilitegrata la possibilità di un confronto sulla re-giudicanda. Pertanto, quando, come nel caso il ., esame, il contraddittorio si sia comunque svolto tra le parti nel procedimento incidentale di irrpignazione, viene meno (...) l'esigenza sottesa all'incombente previsto dalla suddetta norma. Il meccanismo di intervento del giudice dell'appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen., a frorte di una, iniziale, reiezione della istanza cautelare da parte del giudice per le indagini preliminar., consente per forza di cose di instaurare il contraddittorio, finalizzato ad approfondire anticipatarnente tutti i temi dell'azione cautelare profittando, nella sua massima estensione, dell'apporto difensivo offerto preventivamente dall'indagato proprio in punto alla legittimità complessiva ce/lo status custodiale che, su appello dalla parte pubblica, si intende instaurare». La medesima ratio ispiratrice dell'istituto dell'interrogatorio preventivo, oggi previsto dal novellato art. 291 cod. proc pen. anche per la misure coercitive, consente di es:endere le argomentazioni spese dalla giurisprudenza in relazione alla analoga previsione già contenuta nell'art. 289 per le misure interdittive anche all'ipotesi dell'appello del Pubblico Minis:e -o avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di rigetto della richiesta di applica zi )ne di una misura cautelare coercitiva. Anche in questo caso, infatti, come si è affermato per l'ipotesi dell'art. 289 :o. 2 cit., l'esigenza di fondo su cui regge la introduzione del necessario interrogatorio preventiv ) ad opera dell'art. 291 comma 1 quater - consistente, come si è detto, nella anticipi zione del contraddittorio tra le parti in ordine alla tematica de libertate - non ha più ragion ssere, dal momento che il contraddittorio tra le parti è stato già assicurato nell'ambito del p -c:edimento incidentale di impugnazione. Il giudice dell'appello cautelare, infatti, secondo In previsione dell'art. 310 co. 2 cod. proc. pen., decide beneficiando dell'apporto fornito preventivziri lente dalla difesa dell'indagato, al quale è anche riconosciuta la possibilità di comparire all'udienza per la trattazione del gravame e di chiedere di essere interrogato. 7 A conforto di tale interpretazione sovvengono le argomentazioni che hanno indotto, recentemente, le Sezioni Unite 'Salvati' - pronunciantesi in tema di interrogatorio ii garanzia per le misure coercitive, sebbene riferito all'interrogatorio differito ex art. 294 cod. proc. pen. - ad affermare che «in caso di applicazione di una misura cautelare personale da parte del tribunale del riesame, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico minister) avverso la decisione di rigetto del giudice per le indagini preliminari, non è necessari: procedere all'interrogatorio di garanzia a pena di inefficacia della misura suddetta, atteso che la possibilità di esercizio del diritto di difesa è già assicurata dall'instaurazione del contraddittorie in sede di impugnazione cautelare» (Sez. U., n. 17274 del 26/03/2020, Rv. 279281-01). Per le ragioni esposte, il primo motivo di ricorso è infondato, non risultando condivis bile la tesi difensiva. 1.8. Il principio di diritto che deve essere affermato è che, nell'ipotesi di misuri:: cautelare adottata dal Tribunale del riesame, sull'appello del Pubblico ministero avverso l' ,Driinanza di rigetto del Giudice per le indagini preliminari, non deve procedersi, prima di applicare la misura, all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari, essendo stato in garantito durante l'udienza camerale per l'incidente cautelare il contraddittorio tra le parti. 2. Non è fondato anche il secondo motivo di ricorso. 2.1. Con riguardo alla sussistenza di esigenze cautelari, come è noto, il ci)ntrollo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di re9t , ;ione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né quello di riconsideraz one delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle 'falutazioni dei giudici di merito, ed essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnate al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 26943E,; Sez. 2, n. 18713 del 18/01/2023). 2.2. Ciò posto, non sono ravvisabili, nell'ordinanza impugnata, le violazioni di I s!!:'ge e i vizi di motivazione dedotti dal ricorrente. Infatti, alle pagg. 17-19, l'ordinanza contiene una motivazione del tutto logica ed esaustiva in relazione alla concretezza e all'attualità de l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. sulla base di una serie di ir equivocabili elementi di fatto, rappresentati, in sintesi: dalla sistematicità delle condotte posto: in essere nella gestione di più società dal 2017 al 2022, dal ruolo dell'indagato, quale ammi;
tratore di fatto di una nuova società operante nel settore edile, dalla reiterazione del mede simo modus operandi fraudolento, costituito dal fatto di schermare la titolarità dell'impresa affidz:indosi, per la rappresentanza legale, a un "prestanome", dalla pendenza di un procedimento penale a suo carico per il reato di cui all'art. 2 D. L.vo n. 74/2000, nonché per reati di evasione fisc:11?., indebita compensazione e truffa aggravata, da cui si è desunta l'abitualità nella commissione dei fatti criminosi. 8 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE Maria te Pésidei ite RoS57V-r, Nitrecolf) 2.3. Le valutazioni del profilo cautelare da parte del giudice di merito risultano Icgicamente coerenti, oltre che conformi al consolidato orientamento della giurisprudenza cli legittimità secondo cui «in tema di esigenze caute/ari, tra gli elementi rilevanti ai fini della valuarione della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa di cui all'art. 274, fet. c), cod. proc. pen., possono essere presi in considerazione, oltre che i precedenti risultanti cial certificato penale, anche i procedimenti pendenti a carico dell'indagato, essendo gli stes .:;j idonei a determinare un apprezzamento sulla sussistenza del concreto pericolo di reiterazci 7e di reati della stessa specie, ove riguardino ipotesi delittuose identiche o similari».(cfr. Sez. a, n. 7045 del 12/11/2013, dep. 2014, Rv. 258786; cfr., anche Sez. 2, n. 47411 del 14/102021, Rv. 282360). 3. I motivi di ricorso risultano, dunque, infondati;
ciò conduce ad affermare che la misura cautelare applicata al ricorrente dal Tribunale del riesame, in relazione ai delitti rubricati nei capi da 1 a 6, e nel capo 8 (cfr. dispositivo, e la motivazione, nella parte finale) conformemente all'appello del P.M., risulta legittimamente emessa. 4. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagErr ento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. C1 deciso in Roma, 22 gennaio 2025 Il o p «Here zt-ly ìre