Sentenza 16 novembre 2017
Massime • 1
Il porto illegale di armi in luogo pubblico o aperto al pubblico ha natura di reato permanente. (In motivazione, la Corte ha affermato che, qualora la permanenza sia cessata e, successivamente, sia ripreso il porto di armi in luogo pubblico o aperto al pubblico, si configura un nuovo reato, diverso dal precedente pur avendone le medesime caratteristiche strutturali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/2017, n. 4896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4896 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2017 |
Testo completo
04896-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16/11/2017 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Presidente Sent. n. sez. 3763/2017 MARCO VANNUCCI Rel. Consigliere - - REGISTRO GENERALE GIACOMO ROCCHI N.10245/2017 . MONICA BONI ANTONIO MINCHELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VA GA nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 11/01/2017 della CORTE ASSISE di COMO sentita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI;
lette/sentite le conclusioni del PG Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Paola Filippi, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa l'11 gennaio 2017 la Corte di assise di MO, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato le domande con le quali AN AG aveva chiesto: a) la revoca, in applicazione dell'art. 669 cod. proc. pen., di una delle due condanne a lui inflitte per la detenzione e porto in luogo pubblico di pistola recante il marchio "TT", rispettivamente contenute nella sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di ON il 2 marzo 2006 ed in quella pronunziata dalla Corte di assise di MO il 23 ottobre 2007; b) l'applicazione, in sede di esecuzione, della disciplina del reato continuato (art. 81, secondo comma, cod. pen.) quanto ai reati rispettivamente accertati con tali sentenze (art. 671 cod. proc. pen.).
1.1 La motivazione della prima decisione è nel senso che: con la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di ON il 2 marzo 2006 il ricorrente venne condannato anche per avere illecitamente detenuto e portato in luogo pubblico pistola recante il marchio "TT" fra il 7 ed il 10 novembre 2005 in Bernareggio, Sulbiate ed Aicurzio;
la pistola venne in quei giorni utilizzata dal ricorrente per commettere reati di rapina, di tentativo di rapina, di sequestro di persona e di violenza sessuale con la stessa sentenza accertati;
con la successiva sentenza del 23 ottobre 2007 la Corte di assise di MO condannò lo stesso AG anche per la commissione del delitto di illecita detenzione e porto in luogo pubblico della medesima pistola, utilizzata per commettere omicidio in Paderno d'Adda il 10 novembre 2005; il porto in luogo pubblico della medesima pistola in giorni e luoghi diversi «determina autonome e distinte condotte delittuose»; il reato di porto d'arma in luogo pubblico ha natura permanente durante il tempo in cui l'arma è portata in pubblico, la successiva interruzione del porto e l'ulteriore porto in luogo pubblico della stessa arma costituisce altra condotta criminosa.
1.2 La domanda proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. è stata invece rigettata sul rilievo secondo cui l'identità del medesimo disegno criminoso caratterizzante la commissione dei plurimi reati accertati con le menzionate sentenze venne espressamente esclusa dalla sentenza emessa dalla Corte di assise di MO (che pure aveva precisato che la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di ON non era ancora divenuta irrevocabile al momento della propria decisione), con la conseguenza che, in considerazione del precetto recato dall'art. 671, comma 1, cod. proc. pen., è da escludere una pronuncia sul punto da parte del giudice dell'esecuzione.
2. Per la cassazione di tale ordinanza AG ha proposto ricorso (atto sottoscritto dal difensore, avvocato Giampiero Santoro) contenente due motivi di impugnazione, rispettivamente relativi alle due decisioni.
3. II Procuratore generale ha concluso quanto al solo ricorso relativo all'applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. in sede esecutiva ed ha chiesto la declaratoria di inammissibilità di tale parte del ricorso sul rilievo che l'identità del disegno criminoso caratterizzante i reati con le due sentenze accertati venne espressamente esclusa dal giudice della cognizione (la Corte di assise di MO), con conseguente sussistenza di preclusione al relativo esame da parte del giudice dell'esecuzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce che la motivazione fondante il rigetto della domanda ex art. 669 cod. proc. pen. è da censurare in quanto: la domanda relativa all'identità del fatto era solo fondata sull'affermazione secondo cui la pistola era stata da esso ricorrente portata in più luoghi lo stesso giorno 10 novembre 2005; dalla sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di ON risulta che esso ricorrente venne condannato anche per avere, il 10 novembre 2005, esploso due colpi con tale pistola in luogo pubblico in Bernareggio;
il fatto accadde poco prima del porto in Paterno d'Adda della medesima pistola utilizzata per commettere l'omicidio; la condotta consistita nel porto dell'arma, lo stesso giorno ed in diversi luoghi, avrebbe dovuto indurre il giudice dell'esecuzione a ritenere sussistente la condanna per lo stesso fatto in ragione della permanenza del delitto in questione.
1.1 Tanto l'ordinanza impugnata che il ricorso non chiariscono se con la sentenza emessa il 2 marzo 2006 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di ON il ricorrente venne condannato: per la commissione di un solo delitto di detenzione e di porto illegale di pistola in luogo pubblico, rispettivamente in Bernareggio, Sulbiate ed Aicurzio, nei giorni compresi fra il 7 ed il 10 novembre 2005; ovvero per la commissione di plurimi delitti di detenzione e di porto illegale della medesima pistola in tali luoghi negli stessi giorni. Dal contenuto dell'ordinanza impugnata risulta però che nel ricorso introduttivo del procedimento AG sostenne che «le condotte di porto e detenzione della pistola TT dovrebbero configurarsi quale unico reato (in virtù della vicinanza delle date e dell'unitarietà della condotta)» (pag. 3 ordinanza). 2 Il ricorrente afferma invece che la richiesta di accertamento avanzata al giudice dell'esecuzione «si fondava - non già, sulla vicinanza della date..., quanto piuttosto sulla circostanza che nella stessa data (il 10 novembre 2005) l'imputato avesse - portato in più località la stessa arma» (pag. 2 del ricorso). Il ricorso per cassazione è caratterizzato dal principio di autosufficienza, in base al quale è onere del ricorrente, che lamenti l'omessa o travisata valutazione di specifici atti processuali, provvedere alla trascrizione in ricorso dell'integrale contenuto degli atti medesimi, nei limiti di quanto già dedotto, perché di essi è precluso al giudice di legittimità l'esame diretto, a meno che il fumus del vizio non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (in questo senso, cfr., fra le altre: Cass. Sez. 1, n. 6112 del 22 gennaio 2009, Bouyahia, Rv. 243225; Cass. Sez. 5, n. 11910 del 22 gennaio 2010, Casucci, Rv. 246552; Cass. Sez. 6, n. 29263 del 8 luglio 2010, Cavanna, Rv. 248192; Cass. Sez. 2, n. 20677 del 11 aprile 2017, Schioppo, Rv. 270071). Nel caso concreto, il ricorso non è autosufficiente rispetto all'affermazione sopra trascritta, non risultando: riprodotto all'interno dell'atto il contenuto di quello introduttivo dell'incidente di esecuzione;
ovvero allegato al ricorso tale atto introduttivo. La deduzione quindi sul punto è in questa sede inapprezzabile. Tale essendo il tenore della domanda, correttamente l'ordinanza impugnata ha escluso che il ricorrente sia stato, con le citate sentenze, condannato per la commissione del medesimo delitto di detenzione e di porto illegale in luogo pubblico della medesima pistola. In primo luogo è da ribadire che in tema di rapporti fra il delitto previsto dall'art. 2 della legge n. 895 del 1967 (per quanto qui interessa, detenzione illegale di pistola) e quello disciplinato dal successivo art. 4 della stessa legge (per quanto qui interessa, porto in luogo pubblico di pistola), la giurisprudenza di legittimità è da tempo costante nell'affermare il principio secondo cui: chi porta in pubblico armi ovvero esplosivi, da lui detenuti in precedenza, viola tanto l'art 2 che l'art 4 della citata legge n 895, commettendo due reati materialmente concorrenti, scaturenti da condotte autonome, distaccate nello spazio e nel tempo;
chi, invece, porta in pubblico armi o esplosivi senza averli prima detenuti, comincia a detenerli nel momento stesso in cui li porta in luogo pubblico (nel porto è dunque insita la detenzione), con la conseguenza che essendo il porto reato più grave della detenzione, dalla quale si differenzia per un quid pluris, costituito dal portare in pubblico la cosa che si detiene, la detenzione perde la sua autonomia strutturale per diventare elemento costitutivo di una fattispecie complessa da cui rimane assorbita (cfr., in questo senso: Cass. Sez. 3, n. 2311 del 12 dicembre 1969, dep. 1970, Colelli, Rv. 114143; Cass. Sez. 1, n. 5519 del 16 marzo 1973, Trentin, Rv. 3 124655; Cass. Sez. 1, n. 8306 del 9 febbraio 1976, Turra, Rv. 134193; Cass. Sez.
1. n. 9074 del 16 febbraio 1978, Perez, Rv. 139633). Tenuto presente tale ordine di concetti, il ricorrente limita però espressamente la propria critica all'ordinanza: non deducendo che le condotte illecite costituirebbero un solo delitto di detenzione e porto illegale della pistola «in virtù della vicinanza delle date e dell'unitarietà della condotta≫ (secondo quanto riportato nell'ordinanza impugnata); affermando, invece, che lo stesso giorno 10 novembre 2005 egli avrebbe ininterrottamente portato in luoghi pubblici diversi la medesima pistola e che tale dato si desumerebbe «dalla lettura della sentenza» emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di ON (pag. 3 del ricorso). Al ricorso non è però allegata tale sentenza, in violazione, ancora una volta, del sopra ricordato principio di autosufficienza: ciò non consente a questa Corte di riscontrare l'affermazione del ricorrente in funzione della decisione relativa al primo motivo di ricorso. Risulta quindi corretta in diritto, quanto al solo delitto di porto illegale della pistola, l'affermazione, avente riscontro nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il porto illegale di armi in luogo pubblico o aperto al pubblico ha natura di reato permanente che si perfeziona al momento in cui inizia il porto e cessa al momento del cessare del porto (cfr.: Cass. Sez. 1, n. 2547 del 3 febbraio 1981, Pennacchia, Rv. 148176; Cass. Sez. 1, n. 4266 del 23 febbraio 1982, Crescimanno, Rv. 153380); con la conseguenza che quando la permanenza del porto cessi e, successivamente, sia ripreso il porto di armi in luogo pubblico o aperto al pubblico, si configura un nuovo delitto, diverso dal precedente pur avendone le medesime caratteristiche strutturali (in questo senso, cfr. Cass. Sez. 1 n. 7929 del 22 gennaio 2010, Santaniello, Rv. 246247). E' dunque da condividere la decisione di segno negativo sulla domanda di accertamento di bis in idem che ha escluso che porto in diversi luoghi pubblici della medesima pistola nei giorni compresi fra il 7 ed il 10 novembre 2006 costituisse un solo delitto accertato con le due sentenze in discorso. ୮ 2. Con il secondo motivo il ricorrente critica la decisione di rigetto della domanda ex art. 671 cod. proc. pen. deducendo che: al momento dell'emissione da parte della Corte di assise di appello di MO della sentenza del 23 ottobre 2007 non era ancora passata in cosa giudicata la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di ON (come del resto espressamente affermato dalla Corte di assise di MO); alla Corte di assise di MO non era stata rivolta nessuna richiesta di applicazione della disciplina della continuazione quanto ai reati accertati con le due sentenze;
la conseguenza è che la decisione sul punto assunta dal giudice della cognizione non vincola il giudice dell'esecuzione; inoltre, la 4 sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di ON aveva espressamente affermato che i fatti oggetto del proprio accertamento e quelli da esso ricorrente commessi in Paderno d'Adda il 10 novembre 2005 (oggetto dell'accertamento compiuto dalla Corte di assise di MO) erano caratterizzati da un medesimo progetto delittuoso, oltre che inseriti in uno spazio temporale estremamente angusto>>.
2.1 La doglianza è infondata, dal momento che: il ricorrente non contesta che con la sentenza emessa dalla Corte di assise di MO venne espressamente escluso che alla base dei reati da essa accertati e quelli oggetto dell'accertamento compiuto nella sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di offer ON non vi fu identità di disegno criminoso;
è certamente vero che al momento in cui tale sentenza espresse tale giudizio la seconda sentenza non era ancora passata in cosa giudicata, ma è altrettanto vero che quel giudizio vi fu ed esso non può essere rimesso in discussione dal giudice dell'esecuzione, essendosi sul punto formato il giudicato;
le affermazioni contenute nella sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di ON riprodotte, per estratto, nella pagina cinque del ricorso non sembrano smentire l'accertamento compiuto dal Corte di assise di MO, risultando fondanti solo il giudizio di identità di medesimo disegno criminoso alla base dei soli reati accertati con la sentenza del 2 marzo 2006 3. Il ricorso relativo ai due capi di decisione scrutinati è dunque infondato;
con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento: delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 16 fo Così deciso in Roma il ✓ novembre 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonella Patrizia Mazzei Marco Vannucci Maro V en emagge DEPOSITATA IN CANCELLERIA 31 GEN 2019 IL CANCELLIERE ST LA