Sentenza 22 gennaio 2010
Massime • 1
Il porto illegale di armi in luogo pubblico o aperto al pubblico ha natura di reato permanente. (In motivazione, la S.C. ha affermato che qualora la permanenza sia cessata e, successivamente, sia ripreso il porto di armi in luogo pubblico o aperto al pubblico, si configura un nuovo reato, diverso dal precedente pur avendone le medesime caratteristiche strutturali).
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Tribunale Nola, 05/05/2021, (ud. 05/05/2021, dep. 05/05/2021), n.982 Giudice: Raffaele Muzzica Reato: 73 comma 5, D.P.R. 309/1990 Esito: Condanna (anni due e mesi due di reclusione ed euro 2000,00 di multa - anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 3000,00 di multa) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Sezione Penale il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Raffaele Muzzica, alla pubblica udienza del 5/5/2021 ha pronunciato la seguente SENTENZA (con redazione contestuale dei motivi) nei confronti di: 1) (...), nato a (...) il (...), residente in (...), elettivamente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2010, n. 7929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7929 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 22/01/2010
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 239
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 39494/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di NI AE, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 18 agosto 2009 dal Tribunale del riesame di Napoli;
- udita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
- sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
- udito il difensore di fiducia dell'indagato, avv. LE DONNE Pompeo del foro di Avellino, che ha chiesto accogliersi il ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Napoli confermava il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari della stessa città aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di AE NI per i reati di detenzione e porto illegale della pistola semiautomatica calibro 7,65 Browning Zastava, aggravati dalla circostanza del fine di agevolare l'attività del clan camorristico Cava operante in Avellino e nella relativa provincia, commessi in Moschiano il 4 novembre 2008. Spiegava il Tribunale, con riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza:
- che il NI era stato trovato in possesso della predetta arma il 23 gennaio 2009 in occasione della sua sottoposizione a fermo per il tentato omicidio, in Mercogliano, di ER UG, zio della moglie NT VA;
- che dagli accertamenti tecnici eseguiti sull'arma era risultato che con la stessa erano stati esplosi, il 4 novembre 2008 in Moschiano, vari colpi all'indirizzo dell'autovettura FIAT Idea, targata CX292LN, intestata alla S.r.l. Costruzioni Fratelli Dalia ed utilizzata da DA ND;
- che i colpi erano stati esplosi da un uomo giunto in luogo a bordo "di una motocicletta dello stesso tipo" di quella che il NI possedeva in quel periodo;
- che l'indagato era, come si è accennato, sposato con VA NT, figlia di un esponente dell'omonimo clan camorristico;
- che, nell'ottobre 2008, la moglie dell'indagato aveva manifestato a MA DA, fratello del menzionato ND, il proprio disappunto per avere favorito la latitanza di AZ AN EB, uomo di vertice di un clan contrapposto;
- che subito dopo il fatto NI si era reso irreperibile per diversi giorni;
- che non ricorreva l'invocato divieto ne bis idem atteso che, in relazione a quanto accaduto il 23 gennaio 2009, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino aveva condannato il NI per un "fatto" di porto illegale dell'arma diverso da quello del 4 novembre 2008, atteso che il reato in questione è integrato tutte le volte in cui il soggetto agente illegalmente porta l'arma in luogo pubblico o aperto al pubblico.
2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione della ordinanza impugnata in relazione all'affermata sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. In particolare, il Tribunale non avrebbe chiarito quali fossero "i numerosi indici della condotta agevolatrice del clan Cava".
2.2. Con il secondo motivo lamenta l'erronea interpretazione della L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 12 (recte: L. 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2 e 4), affermando che il porto illegale integra reato permanente.
Dal che deriverebbe la sussistenza del divieto di cui all'articolo 649 c.p.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
a) Logica priorità va data al secondo motivo del ricorso, La doglianza è manifestamente infondata.
Non è dubbio che il "portare" in luogo pubblico od aperto al pubblico armi integri un solo reato finché permane la condotta. Il reato ha natura commissiva permanente: esso si perfeziona con la condotta anzidetta e lo stato di consumazione viene meno con la cessazione della condotta medesima (cfr. Cass. 3, 12 dicembre 1969, Colella, RV 114143, che afferma che la consumazione si protrae per tutta la durata del porto illegale).
Quando, tuttavia, si abbia soluzione di continuità, qualora, in altre parole, cessi la permanenza e, successivamente, il porto in luogo pubblico o aperto al pubblico riprenda (ed è ciò che si è verificato nel caso di specie) si configura un nuovo reato, diverso (pur avendo le medesime caratteristiche strutturali) dal precedente. b) Il primo motivo del ricorso, tra l'altro genericamente formulato, rientra, invece, tra quelli non consentiti nel giudizio di legittimità (art. 606 c.p.p., comma 3). Con esso, invero, la difesa dell'imputato pretende di accreditare una diversa valutazione dei fatti, implicitamente invitando questa Corte a sovrapporre le proprie considerazioni a quelle dei giudici di merito. Dette incursioni "nel fatto" non sono, peraltro, consentite in questa sede, tanto più che l'affermazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ha alla base un ragionamento probatorio adeguato ed immune da vizi logici.
In ogni caso, le statuizioni del giudice del riesame, lungi dal profilarsi come sterile ed assertiva riproposizione degli elementi già posti a fondamento del provvedimento custodiale, sono dotate di coerente e puntuale motivazione su tutti i profili essenziali dell'articolata vicenda.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
Deve disporsi, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario di competenza ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario di competenza ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010