CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2026, n. 21174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21174 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI LU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte d’appello di Cagliari Sez. Dist. di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AN AR LO MU;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LU IR, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. Giuseppe Lepori, che ha concluso insistendo nel ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, confermava la pronunzia del Tribunale di Nuoro del 23 luglio 2020, che condannava LI LU - amministratore unico e detentore dell’intero capitale sociale della Bieffe s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Nuoro dell’1 ottobre 2015 - alla pena ritenuta di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta documentale - (capo A), per avere sottratto, distrutto in parte, con lo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori, i libri Penale Sent. Sez. 5 Num. 21174 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA Data Udienza: 26/02/2026 2 e le altre scritture contabili obbligatorie ai fini civilistici e fiscali, relative agli anni 2014 e 2015, ed omesso di dichiarare l’esistenza del conto corrente societario presso il Banco di Sardegna -; di bancarotta fraudolenta patrimoniale - (capo B), per avere distratto, occultato le risorse finanziarie della società in pregiudizio dei creditori, mediante accensione, nell’anno 2014, presso il Banco di Sardegna di Nuoro, di due conti correnti, l’uno a nome della società, l’altro a proprio nome, girocontando, nell’anno 2015 (da marzo a luglio), somme dal conto corrente della società a quello personale per complessivi euro 32.500, di cui euro 30.000 con causale “rimborso spese”, euro 2.500 con bonifico della Global Company -; di bancarotta fraudolenta patrimoniale - (capo C, sub C1, C2, C3; C4 e C9), per avere distratto, occultato e dissipato tutto il parco automezzi della società) -. 2. Avverso la suindicata sentenza, l’imputato propone ricorso, affidato a quattro motivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Si deduce che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto della condotta collaborativa dell’imputato, che consegnava parte della documentazione e indicava ulteriori luoghi dove poter reperire altri documenti, oltre alla pendenza di contenziosi con ANAS e altre P.A., elementi inconciliabili con il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori. Con riguardo all’elemento soggettivo, si deduce che la Corte di merio non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in punto di distinzione tra bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta documentale, e avrebbe applicato in modo erroneo la norma più grave in assenza di prova dell’intento distrattivo. 2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta erronea applicazione di legge in relazione al reato di bancarotta fraudolenta distrattiva di cui al capo B). Si deduce che le movimentazioni di somme dal conto societario a quello personale sarebbero anteriori alla dichiarazione di fallimento (marzo-luglio 2015), non occultate e giustificate dall’imputato come anticipazioni di compenso per l’attività di amministratore e, comunque, non contestate. La Corte territoriale non avrebbe considerato che la remunerazione dell’organo gestorio, pur non formalmente deliberata, non può, ex sé, integrare condotta distrattiva, salvo prova del dolo specifico di danno ai creditori. 3 La motivazione sarebbe illogica e contraddittoria, in quanto non sarebbe dimostrato il pregiudizio concreto alla massa creditoria, tanto più che gran parte dei beni aziendali è stata oggetto di esecuzione forzata a beneficio dei creditori. 2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione dell’art.192 cod. proc. pen., in relazione al reato di bancarotta distrattiva di cui al capo C). Si deduce la erroneità della ricostruzione della Corte d’appello, in quanto i beni aziendali sono stati tutti rinvenuti e riconsegnati al curatore (C1-C4) e non vi sarebbe una perdita patrimoniale effettiva, e, in più casi, si è trattato di cessioni ai dipendenti, in conto TFR o retribuzione, finalizzate a tutelare i lavoratori. La Corte territoriale non avrebbe distinto tra atti di disposizione a titolo oneroso, con corrispettivo congruo, e mere liberalità, con violazione del principio di tipicità della condotta distrattiva. Si duole del mancato accertamento del dolo specifico e della riduzione della fattispecie a responsabilità oggettiva. 2.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta vizio di carenza e contraddittorietà della motivazione in punto trattamento sanzionatorio. Si duole della modestissima riduzione di pena senza un concreto bilanciamento dei criteri di cui all’art.133 cod. pen., nonché della mancata valorizzazione di elementi quali: la collaborazione prestata dall’imputato, la parziale restituzione dei beni, la non gravità delle conseguenze dannose per i creditori e la mancanza di precedenti specifici. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 1.1 Va premesso che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (cfr. tra le altre Cass., Sez. 3, n. 4700 del 14 febbraio 1994, [...], Rv. 197497), le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello -ove conformi nelle valutazioni- si integrano a vicenda, fondendosi, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal primo e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione;
sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità e possono essere lette congiuntamente, 4 costituendo un unico complessivo corpo decisionale, onde è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado, colmare eventuali lacune della sentenza di appello (Sez. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, [...]). I giudici di merito hanno ricostruito nel dettaglio tutte le vicende societarie sulla base delle prove acquisite nel corso delle indagini preliminari e ne hanno dato atto con motivazione precisa, congrua e priva di illogicità, tantomeno manifesta, peraltro in doppia conforme, con conseguente possibilità di leggere congiuntamente le motivazioni dei due provvedimenti di merito (Sez. II, sentenza n. 37295 del 12/6/2019). 2. Il primo motivo di ricorso è infondato, riguardo all’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, contestato al capo A). 2.1 È noto che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, L.F. prevede due fattispecie alternative: quella di sottrazione, omessa consegna, occultamento o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, consistente nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, che richiede il dolo specifico, e quella della fraudolenta tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, [...], Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, [...], Rv. 276650; Sez. 5, Sentenza n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 – 01). Deve annotarsi che integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (cfr. Sez., n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179 - 01); e tale scopo ben può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda, dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l'elemento soggettivo (Sez. 5, Sentenza n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv. 284304 – 01). 2.2 Nel caso in esame né libri né scritture sono stati rinvenuti o depositati per gli anni 2014-2015 e, dunque, correttamente la Core di merito riferisce la contestazione alla bancarotta documentale specifica. Quanto alla deduzione di carenza di motivazione, in punto di elemento soggettivo, il motivo non si confronta con quanto ritenuto dei giudici di merito in relazione alla consapevolezza dell’imputato dell'attività illecita svolta, ricavata 5 oltre che dal ruolo di amministratore e socio unico, dallo stesso rivestito, dalla condotta tenuta, con riguardo al controllo e alla gestione della società, nonché dal possesso della documentazione contabile, dai lavori effettuati dalla società nel 2014, nonostante lo stato di decozione, dal fatturato (circa euro 133.000), e dagli importi, pari ad euro 85.107, delle fatture attive, non riportate in contabilità, peraltro non tenuta per gli anni 2014 e 2015; detta valutazione è stata effettuata, dunque, sulla base delle concrete conoscenze dell’imputato, valorizzate dalla Corte territoriale. La Corte di merito ha, inoltre, ricavato il pregiudizio ai creditori sociali dalla accensione di un nuovo conto corrente sociale occulto, taciuto dall’imputato al curatore, presso il Banco di Sardegna, ove erano confluiti i proventi delle condotte distrattive, di cui ai capi B) e C), mediante bonifici, al fine di “liquidare”, in proprio favore, somme provenienti dal fallimento sino al dicembre 2015. Sulla scorta delle superiori considerazioni, con motivazione logica ed immune da vizi, la Corte d’appello ha desunto l’elemento psicologico del dolo specifico, ossia lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, dalla complessiva attività illecita e dalle circostanze del fatto, che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l’elemento soggettivo, quali le distrazioni di somme e del parco automezzi della fallita, ed ha richiamato la volontà dell’imputato di evitare che la curatela potesse ricostruire l’entità dei beni sociali e/o l’andamento degli affari, nonché la omessa tenuta di scritture contabili a partire dall’anno 2014 sino alla data del fallimento, obbligo incombente sull’imputato, unico depositario delle scritture contabili dalla data di costituzione della società sino al fallimento, consapevole della omessa consegna delle scritture contabili relative alla vita della società amministrata. D’altra parte, la impossibilità della ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari costituisce un elemento costante della bancarotta fraudolenta documentale, che è diverso dal dolo specifico, che la Corte di merito ricava proprio dalla complessiva ricostruzione della vicenda. Con riguardo alla condotta collaborativa (consegna di parte della documentazione e indicazione di ulteriori luoghi dove potere reperire altri documenti), oltre alla pendenza di contenziosi con ANAS e altre P.A., la Corte d’appello ne ha sottolineato la irrilevanza, considerato che, dal 2014, non risulta consegnata né è stata istituita alcuna documentazione e non risultano depositate le scritture contabili per gli anni 2014 – 2015, mentre la regolare tenuta delle scritture per gli anni precedenti non è oggetto di contestazione. 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. 6 Il motivo è meramente reiterativo di doglianze prospettate in appello e disattese dalla Corte di merito con motivazione congrua, che richiama interamente la motivazione del Tribunale, non manifestamente illogica e, dunque, non censurabile in questa sede. Quanto alla distrazione di somme di cui al capo B), la Corte di appello ha sottolineato l’accensione da parte dell’imputato, omettendone la comunicazione alla curatela, di un nuovo conto corrente sociale, occulto, presso il Banco di Sardegna, ove erano confluiti i proventi della condotta distrattiva dal medesimo svolta fino al dicembre 2015, mediante bonifici, in spregio delle ragioni creditizie, nonché la creazione di ulteriore conto corrente personale, presso il medesimo istituto di credito, ove l’imputato trasferiva tali somme, in assenza di qualsiasi causale, nonché un prelevamento allo sportello di oltre 7 mila euro, in data successiva al deposito della sentenza di fallimento, in spregio alle ragioni creditizie e con la consapevolezza dei provvedimenti assunti dal Tribunale fallimentare nei suoi confronti. La Corte di appello, con motivazione corretta ed immune da vizi e censure, ha ritenuto l’omessa comunicazione al curatore di tali conti correnti ulteriore dimostrazione dell’intento distrattivo in danno della massa fallimentare, in presenza di uno stato di decozione della ditta ormai accertato. 4. Il terzo motivo di ricorso è infondato. La Corte territoriale, con motivazione corretta ed immune da vizi, ha ritenuto integrati gli estremi della bancarotta distrattiva di cui al capo C). Quanto alla vendita a terze persone compiacenti del parco macchine, limitatamente agli episodi di cui ai numeri C1, C2, C3, C4 e C9, si è rilevata la mancata contestazione del fatto, che l’imputato giustifica diversamente, in contrasto con le risultanze dibattimentali. Quanto al parco macchine rivenute presso l’abitazione dell’imputato, si è sottolineata l’omessa comunicazione alla curatela. Quanto agli automezzi rinvenuti nella disponibilità dei dipendenti, AN e Scamonatti, è stata ribadita la mancanza di scrittura contabile di cessione ai dipendenti, quale anticipo del TFR, tenuto conto delle modalità di ricezione del TFR tramite il fondo di garanzia INPS, e del mancato scomputo di quanto avrebbero ricevuto. Quanto alle condotte di cessione di cui al capo C4), realizzate nel 2017, in periodo successivo alla declaratoria di fallimento, quando la società era già fallita, si è ribadita la dimostrazione della distrazione. Con riguardo all’elemento soggettivo, si richiama l’intento di nascondere gli automezzi sottratti al patrimonio della ditta con varie motivazioni. 7 5. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Quanto al trattamento sanzionatorio, va rilevato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, [...], Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia e altro, Rv. 238851). La motivazione risulta in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, per la quale è necessaria una specifica e dettagliata motivazione quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, dovendo dare conto del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, [...], Rv. 241189). La Corte territoriale ha chiaramente indicato i criteri logici e fattuali utilizzati ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio: pena determinata nel minimo edittale, tenuto conto della incidenza sul fallimento dell’inadempienza di ente creditore, fatta valere tempestivamente in sede civilistica;
del recupero di una quote delle somme sottratte o distratte dall’attivo sociale e di parte del parco macchine;
dei buoni precedenti penali e delle attenuanti generiche, riconosciute dal primo giudice equivalenti all’aggravante. 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 26/02/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente AN AR LO MU SE EN
udita la relazione svolta dal Consigliere AN AR LO MU;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LU IR, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. Giuseppe Lepori, che ha concluso insistendo nel ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, confermava la pronunzia del Tribunale di Nuoro del 23 luglio 2020, che condannava LI LU - amministratore unico e detentore dell’intero capitale sociale della Bieffe s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Nuoro dell’1 ottobre 2015 - alla pena ritenuta di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta documentale - (capo A), per avere sottratto, distrutto in parte, con lo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori, i libri Penale Sent. Sez. 5 Num. 21174 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA Data Udienza: 26/02/2026 2 e le altre scritture contabili obbligatorie ai fini civilistici e fiscali, relative agli anni 2014 e 2015, ed omesso di dichiarare l’esistenza del conto corrente societario presso il Banco di Sardegna -; di bancarotta fraudolenta patrimoniale - (capo B), per avere distratto, occultato le risorse finanziarie della società in pregiudizio dei creditori, mediante accensione, nell’anno 2014, presso il Banco di Sardegna di Nuoro, di due conti correnti, l’uno a nome della società, l’altro a proprio nome, girocontando, nell’anno 2015 (da marzo a luglio), somme dal conto corrente della società a quello personale per complessivi euro 32.500, di cui euro 30.000 con causale “rimborso spese”, euro 2.500 con bonifico della Global Company -; di bancarotta fraudolenta patrimoniale - (capo C, sub C1, C2, C3; C4 e C9), per avere distratto, occultato e dissipato tutto il parco automezzi della società) -. 2. Avverso la suindicata sentenza, l’imputato propone ricorso, affidato a quattro motivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Si deduce che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto della condotta collaborativa dell’imputato, che consegnava parte della documentazione e indicava ulteriori luoghi dove poter reperire altri documenti, oltre alla pendenza di contenziosi con ANAS e altre P.A., elementi inconciliabili con il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori. Con riguardo all’elemento soggettivo, si deduce che la Corte di merio non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in punto di distinzione tra bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta documentale, e avrebbe applicato in modo erroneo la norma più grave in assenza di prova dell’intento distrattivo. 2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta erronea applicazione di legge in relazione al reato di bancarotta fraudolenta distrattiva di cui al capo B). Si deduce che le movimentazioni di somme dal conto societario a quello personale sarebbero anteriori alla dichiarazione di fallimento (marzo-luglio 2015), non occultate e giustificate dall’imputato come anticipazioni di compenso per l’attività di amministratore e, comunque, non contestate. La Corte territoriale non avrebbe considerato che la remunerazione dell’organo gestorio, pur non formalmente deliberata, non può, ex sé, integrare condotta distrattiva, salvo prova del dolo specifico di danno ai creditori. 3 La motivazione sarebbe illogica e contraddittoria, in quanto non sarebbe dimostrato il pregiudizio concreto alla massa creditoria, tanto più che gran parte dei beni aziendali è stata oggetto di esecuzione forzata a beneficio dei creditori. 2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione dell’art.192 cod. proc. pen., in relazione al reato di bancarotta distrattiva di cui al capo C). Si deduce la erroneità della ricostruzione della Corte d’appello, in quanto i beni aziendali sono stati tutti rinvenuti e riconsegnati al curatore (C1-C4) e non vi sarebbe una perdita patrimoniale effettiva, e, in più casi, si è trattato di cessioni ai dipendenti, in conto TFR o retribuzione, finalizzate a tutelare i lavoratori. La Corte territoriale non avrebbe distinto tra atti di disposizione a titolo oneroso, con corrispettivo congruo, e mere liberalità, con violazione del principio di tipicità della condotta distrattiva. Si duole del mancato accertamento del dolo specifico e della riduzione della fattispecie a responsabilità oggettiva. 2.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta vizio di carenza e contraddittorietà della motivazione in punto trattamento sanzionatorio. Si duole della modestissima riduzione di pena senza un concreto bilanciamento dei criteri di cui all’art.133 cod. pen., nonché della mancata valorizzazione di elementi quali: la collaborazione prestata dall’imputato, la parziale restituzione dei beni, la non gravità delle conseguenze dannose per i creditori e la mancanza di precedenti specifici. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 1.1 Va premesso che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (cfr. tra le altre Cass., Sez. 3, n. 4700 del 14 febbraio 1994, [...], Rv. 197497), le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello -ove conformi nelle valutazioni- si integrano a vicenda, fondendosi, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal primo e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione;
sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità e possono essere lette congiuntamente, 4 costituendo un unico complessivo corpo decisionale, onde è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado, colmare eventuali lacune della sentenza di appello (Sez. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, [...]). I giudici di merito hanno ricostruito nel dettaglio tutte le vicende societarie sulla base delle prove acquisite nel corso delle indagini preliminari e ne hanno dato atto con motivazione precisa, congrua e priva di illogicità, tantomeno manifesta, peraltro in doppia conforme, con conseguente possibilità di leggere congiuntamente le motivazioni dei due provvedimenti di merito (Sez. II, sentenza n. 37295 del 12/6/2019). 2. Il primo motivo di ricorso è infondato, riguardo all’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, contestato al capo A). 2.1 È noto che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, L.F. prevede due fattispecie alternative: quella di sottrazione, omessa consegna, occultamento o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, consistente nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, che richiede il dolo specifico, e quella della fraudolenta tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, [...], Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, [...], Rv. 276650; Sez. 5, Sentenza n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 – 01). Deve annotarsi che integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (cfr. Sez., n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179 - 01); e tale scopo ben può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda, dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l'elemento soggettivo (Sez. 5, Sentenza n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv. 284304 – 01). 2.2 Nel caso in esame né libri né scritture sono stati rinvenuti o depositati per gli anni 2014-2015 e, dunque, correttamente la Core di merito riferisce la contestazione alla bancarotta documentale specifica. Quanto alla deduzione di carenza di motivazione, in punto di elemento soggettivo, il motivo non si confronta con quanto ritenuto dei giudici di merito in relazione alla consapevolezza dell’imputato dell'attività illecita svolta, ricavata 5 oltre che dal ruolo di amministratore e socio unico, dallo stesso rivestito, dalla condotta tenuta, con riguardo al controllo e alla gestione della società, nonché dal possesso della documentazione contabile, dai lavori effettuati dalla società nel 2014, nonostante lo stato di decozione, dal fatturato (circa euro 133.000), e dagli importi, pari ad euro 85.107, delle fatture attive, non riportate in contabilità, peraltro non tenuta per gli anni 2014 e 2015; detta valutazione è stata effettuata, dunque, sulla base delle concrete conoscenze dell’imputato, valorizzate dalla Corte territoriale. La Corte di merito ha, inoltre, ricavato il pregiudizio ai creditori sociali dalla accensione di un nuovo conto corrente sociale occulto, taciuto dall’imputato al curatore, presso il Banco di Sardegna, ove erano confluiti i proventi delle condotte distrattive, di cui ai capi B) e C), mediante bonifici, al fine di “liquidare”, in proprio favore, somme provenienti dal fallimento sino al dicembre 2015. Sulla scorta delle superiori considerazioni, con motivazione logica ed immune da vizi, la Corte d’appello ha desunto l’elemento psicologico del dolo specifico, ossia lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, dalla complessiva attività illecita e dalle circostanze del fatto, che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l’elemento soggettivo, quali le distrazioni di somme e del parco automezzi della fallita, ed ha richiamato la volontà dell’imputato di evitare che la curatela potesse ricostruire l’entità dei beni sociali e/o l’andamento degli affari, nonché la omessa tenuta di scritture contabili a partire dall’anno 2014 sino alla data del fallimento, obbligo incombente sull’imputato, unico depositario delle scritture contabili dalla data di costituzione della società sino al fallimento, consapevole della omessa consegna delle scritture contabili relative alla vita della società amministrata. D’altra parte, la impossibilità della ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari costituisce un elemento costante della bancarotta fraudolenta documentale, che è diverso dal dolo specifico, che la Corte di merito ricava proprio dalla complessiva ricostruzione della vicenda. Con riguardo alla condotta collaborativa (consegna di parte della documentazione e indicazione di ulteriori luoghi dove potere reperire altri documenti), oltre alla pendenza di contenziosi con ANAS e altre P.A., la Corte d’appello ne ha sottolineato la irrilevanza, considerato che, dal 2014, non risulta consegnata né è stata istituita alcuna documentazione e non risultano depositate le scritture contabili per gli anni 2014 – 2015, mentre la regolare tenuta delle scritture per gli anni precedenti non è oggetto di contestazione. 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. 6 Il motivo è meramente reiterativo di doglianze prospettate in appello e disattese dalla Corte di merito con motivazione congrua, che richiama interamente la motivazione del Tribunale, non manifestamente illogica e, dunque, non censurabile in questa sede. Quanto alla distrazione di somme di cui al capo B), la Corte di appello ha sottolineato l’accensione da parte dell’imputato, omettendone la comunicazione alla curatela, di un nuovo conto corrente sociale, occulto, presso il Banco di Sardegna, ove erano confluiti i proventi della condotta distrattiva dal medesimo svolta fino al dicembre 2015, mediante bonifici, in spregio delle ragioni creditizie, nonché la creazione di ulteriore conto corrente personale, presso il medesimo istituto di credito, ove l’imputato trasferiva tali somme, in assenza di qualsiasi causale, nonché un prelevamento allo sportello di oltre 7 mila euro, in data successiva al deposito della sentenza di fallimento, in spregio alle ragioni creditizie e con la consapevolezza dei provvedimenti assunti dal Tribunale fallimentare nei suoi confronti. La Corte di appello, con motivazione corretta ed immune da vizi e censure, ha ritenuto l’omessa comunicazione al curatore di tali conti correnti ulteriore dimostrazione dell’intento distrattivo in danno della massa fallimentare, in presenza di uno stato di decozione della ditta ormai accertato. 4. Il terzo motivo di ricorso è infondato. La Corte territoriale, con motivazione corretta ed immune da vizi, ha ritenuto integrati gli estremi della bancarotta distrattiva di cui al capo C). Quanto alla vendita a terze persone compiacenti del parco macchine, limitatamente agli episodi di cui ai numeri C1, C2, C3, C4 e C9, si è rilevata la mancata contestazione del fatto, che l’imputato giustifica diversamente, in contrasto con le risultanze dibattimentali. Quanto al parco macchine rivenute presso l’abitazione dell’imputato, si è sottolineata l’omessa comunicazione alla curatela. Quanto agli automezzi rinvenuti nella disponibilità dei dipendenti, AN e Scamonatti, è stata ribadita la mancanza di scrittura contabile di cessione ai dipendenti, quale anticipo del TFR, tenuto conto delle modalità di ricezione del TFR tramite il fondo di garanzia INPS, e del mancato scomputo di quanto avrebbero ricevuto. Quanto alle condotte di cessione di cui al capo C4), realizzate nel 2017, in periodo successivo alla declaratoria di fallimento, quando la società era già fallita, si è ribadita la dimostrazione della distrazione. Con riguardo all’elemento soggettivo, si richiama l’intento di nascondere gli automezzi sottratti al patrimonio della ditta con varie motivazioni. 7 5. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Quanto al trattamento sanzionatorio, va rilevato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, [...], Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia e altro, Rv. 238851). La motivazione risulta in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, per la quale è necessaria una specifica e dettagliata motivazione quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, dovendo dare conto del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, [...], Rv. 241189). La Corte territoriale ha chiaramente indicato i criteri logici e fattuali utilizzati ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio: pena determinata nel minimo edittale, tenuto conto della incidenza sul fallimento dell’inadempienza di ente creditore, fatta valere tempestivamente in sede civilistica;
del recupero di una quote delle somme sottratte o distratte dall’attivo sociale e di parte del parco macchine;
dei buoni precedenti penali e delle attenuanti generiche, riconosciute dal primo giudice equivalenti all’aggravante. 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 26/02/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente AN AR LO MU SE EN